IL GIUDICE DI PACE

    Premesso  che  dagli  atti  del  procedimento  civile n. 99/2001,
vertente  tra  Morabito  Domenico,  -  che  ha dichiarato di stare in
giudizio  personalmente  -,  cosi'  avvalendosi della facolta' di cui
all'art.  82,  primo  comma,  codice procedura civile, correlato, per
quanto  di  procedure, al quarto comma di cui all'art. 23 della legge
24 novembre  1981, contro comune di Sant'Ilario dello Jonio, discende
che  l'attore  ha  inteso  proporre  ricorso  avverso  il  verbale di
contestazione  elevato  dal  Comando  dei vigili urbani del comune di
Sant'Ilario  dello  Jonio  in  data  22  settembre  2000 e recante il
n. 527/2001,   notificato   all'opponente  addi'  11  febbraio  2001.
Nell'atto introduttivo del giudizio parte istante evidenziava:
        1)  che  il  22  settembre 2000, alle ore 11,51, agenti della
polizia  municipale  del comune di Sant'Ilario, tramite misuratore di
velocita',  accertavano  che il conducente della vettura Fiat Uno 45,
targata   Enna  105514,  transitava  nel  territorio  del  comune  di
Sant'Ilario  dello  Jonio  alla  progressiva  chilometrica  93,500  a
velocita'  superiore a 50 km orari, cosi' violando il disposto di cui
all'art. 142/8 del codice della strada;
        2)  che  in  data  11  febbraio  2001 funzionari preposti dal
comune  e  gli  stessi  accertatori  hanno  trasmesso al proprietario
dell'autovettura   targata  Enna  105514,  verbale  di  contestazione
dell'infrazione  di  cui  sopra al codice della strada, adducendo che
non  si  era  potuto  provvedere,  nella  immediatezza,  e  nei  modi
regolamentari,  previsti  dall'art.  384 del d.P.R. 16 dicembre 1992,
n. 495,  a voce: "Regolamento di esecuzione del codice della strada",
ed in riferimento all'art. 201 di esso, alla contestazione immediata;
        3)   che  col  ricorso  de  quo  Morabito  Domenico  rilevava
l'illegittimita'  del  verbale  di  contestazione  di  infrazione per
violazione  degli  artt. 200 e 201 del c.d.s. oltre che violazione ex
art.  200  codice  della  strada  per mancata contestazione immediata
dell'infrazione.
    Rilevando  che  sul punto 1) nel verbale di contestazione e' dato
leggere   "non   e'  stato  possibile  procedere  alla  contestazione
immediata della violazione in quanto l'apparecchiatura di rilevazione
ha consentito la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo era
gia'   a   distanza   dal   posto   di   accertamento,   e   comunque
nell'impossibilita'  di  essere  fermato  in  tempo  utile e nei modi
regolamentari". Rilevava, ancora, che quanto dedotto dagli agenti per
giustificare  la mancata contestazione appare, a parere di chi scrive
mera  clausola  di  stile piuttosto che una reale esigenza dettata da
una possibilita' oggettiva cosi' per come sancito dall'art. 14, legge
n. 689/1981   e   art.   200  c.d.s.,  norme  esplicite  nell'imporre
un'obbligo  incondizionato  e non ammettono margini di apprezzamento,
stante  la  loro tassativita' (cosi' la pretura di Siderno 4 febbraio
1999; pretura di Cremona 30 aprile 1992);
        4)  sicche'  la  disattenzione  di  tale  obbligo costituisce
violazione   di   legge,   come   tale  rende  illeggittimo  l'intero
procedimento amministrativo di irregolazione amministrativa. La ratio
della   contestazione   immediata,   obbedisce   ad   un'esigenza  di
salvaguardia  del diritto della difesa ex art. 24 della Costituzione.
La  normativa  riconosce,  nell'ottica di questa superiore tutela, la
necessita'  del  contraddittorio immediato per assicurare le migliori
opportunita'  di  tutela e di difesa da parte del cittadino, il quale
ha  un  ovvio  interesse  a  svolgere  le  proprie  eccezioni anche e
sopratutto  nell'immediatezza  del  fatto,  poiche'  l'attualita' del
contesto   infrazionale  consente  la  possibilita'  di  elementi  di
valutazione  piu'  immediati  e  compiuti  rispetto ad una successiva
ricostruzione storica;
        5)  che  tutto  cio'  non  e' marginale, osservava l'istante,
neppure  in presenza, come nel caso de quo, di misurazione automatica
della  velocita',  concretizzandosi  l'interesse del contravvenuto ad
opporre,    per    esempio,    rilievi    sulla   esatta   ubicazione
dell'apparecchio  ai  fini  di  un'eventuale  perizia  nonche'  sulla
effettiva presenza dei verbalizzanti in loco. Contestazione immediata
che potrebbe facilmente sfociare in un inaccettabile arbitrio;
        6)  che  cio'  costituisce,  anche,  violazione  ex  art. 201
c.d.s.,  in  difetto  di  precisa  e dettagliata motivazione circa la
omessa contestazione;
        7)  che  venendo  alla  fattispecie dell'eccesso di velocita'
accertato   con   dispositivo  automatico  occorre  rilevare  che  le
previsioni  di  cui  l'art.  384,  lettera  e),  del  regolamento  di
attuazione  al  c.d.s.,  siano  influenti.  Ed  invero oggigiorno non
esistono  apparecchi  in rilevamento che consentono la determinazione
dell'illecito  in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto
di  rilievo  era gia' a distanza dal posto di accertamento misuratori
elettronici  attualmente  in  uso,  sono  dotati  di  un  monitor che
visualizza  la velocita' contestualmente al passaggio del veicolo per
cui  in  concreto non esiste una possibilita' di rilevazione in tempo
successivo ed a distanza. Inoltre le attrezzature a postazione fissa,
attraverso  un  monitor  separato  e  portatile  e' dotato di segnale
acustico  e visivo, consentono la visualizzazione del dato numerico a
distanza  e  dunque,  in  anticipo  sull'arrivo  del veicolo colto in
infrazione.  Ed  in  ogni  caso,  secondo  quanto confermato anche in
alcune  pronunce  della  giurisprudenza  di  merito  (vedasi  pretura
Belluno  28/1989)  "gli  agenti  accertatori possono allontanarsi dal
punto  di rilevazione per uno spazio tale da permettere l'intimazione
dell'alt  del  veicolo, senza per questo costringere il conducente ad
effettuare brusche manovre";
        8)  nel caso di specie, se la presenza di due agenti era piu'
che   sufficiente  per  provvedere  alla  contestazione  immediata  e
personale  dell'infrazione,  potendosi  in  ogni  caso  provvedere  a
chiamare   un'altra   pattuglia   dall'altro   lato   e'   del  tutto
inconsistente   l'affermazione   secondo  la  quale,  in  quel  luogo
l'arresto  del  veicolo  avrebbe potuto determinare una situazione di
pericolo,  posto che l'autovelox ben avrebbe potuto essere installato
in un altro luogo;
        9)  che  cosi'  si  mette  in  dubbio il rispetto del dettato
normativo,  che impone che l'autorita' di vigilanza si ponga sempre e
comunque  nelle condizioni di poter provvedere all'addebito immediato
attraverso   la   predisposizione   delle   condizioni  necessarie  e
sufficienti  a  tal  fine.  Affermava  il richiedente che la condotta
degli  agenti  appare  poi  piu'  grave  nel  caso  de quo, in quanto
un'autovettura  che procede alla velocita' accertata, ben puo' essere
fermata  in  uno  spazio limitato. Faceva, cosi' presente che sarebbe
stato  sufficiente  che  uno dei due agenti si fosse posto a distanza
dell'apparecchiatura   di   rilevamento   per  fermare,  in  assoluta
sicurezza,  il  veicolo  e  procedere  alla  contestazione immediata,
(cosi'  anche pretura Pavia 15 aprile 1996; pretura Perugia 15 luglio
1994);
        10)  che l'omessa contestazione immediata, posta quest'ultima
a  garanzia del contravventore di far valere nell'immediatezza le sue
ragioni,  si  sarebbe  giustificata  solo  in  presenza di un fattore
eccezionale,  che  deve  essere  indicato  nella  totalita'  dei suoi
elementi  caratterizzanti,  non  essendo  sufficiente una motivazione
fondata  sui  generici motivi impeditivi, ne' tantomeno la dichiarata
impossibilita'  dell'apparecchiatura  di  rilevazione  di determinare
l'illecito  nell'immediatezza  del fatto (cosi' pretura Lagonegro, 23
aprile  1998; pretura Cremona 30 aprile 1992;pretura Rovigo 14 agosto
1990);
        11) sicche' siffatto comportamento rende pertanto illegittimo
il provvedimento amministrativo per vio lazione degli artt. 200 e 201
c.d.s;
        12)  chiedeva,  infine, che, in accoglimento alla opposizione
il  giudice  di  pace  adito  annullasse l'ordinanza opposta con ogni
conseguenza di legge.
                            Osservato che
    A  mente  dell'art. 82 cod. proc. civ., primo comma, correlato al
disposto di cui all'art. 58 delle disposizioni di attuazione del cod.
proc.  civ.,  la  mancata  dichiarazione  di residenza od elezione di
domicilio,  presso la cancelleria del Giudice adito, sceverano il suo
esercizio  del  diritto  di  difesa rispetto ad atti e fatti posti in
essere dalla amministrazione nei confronti di esso medesimo.
    In  effetti  la questione che si pone, e' in diritto, ed e' stata
piu'  volte  risolta con alterne pronunce, mentre sono invocati quali
precedenti  pronunce che non si attagliano alla presente fattispecie,
riguardando  i  casi di notifica fatta al procuratore che eserciti le
sue  funzioni davanti ad una pretura inclusa nella circoscrizione del
tribunale  cui lo stesso procuratore e' assegnato (sent. nn. 4676/89,
2962/88,  2087/85,  4/83),  fatto  questo pacificamente escluso nella
specie.  La  suprema  Corte, affermando che la norma dell'art. 82 del
regio  decreto 22 gennaio 1934, n. 37, non esclude la validita' delle
notificazioni  che  vengano  eseguite (dalla controparte che potrebbe
avvalersi  di  detta  disposizione)  al procuratore nel suo effettivo
domicilio,   ha   riconosciuto   la   validita'  ed  efficacia  della
alternativa notifica presso la cancelleria (operata nella specie).
    Esattamente  piu'  esplicita  ed  adesiva  risulta,  peraltro, la
sentenza  s.u.  n. 5100/90,  dalla  quale e' stata tratta la seguente
massima:
        "Nel  procedimento  dinanzi al giudice monocratico, l'art. 58
disp.  att.  cod. proc. civ., ove prevede la notificazione degli atti
presso  la cancelleria, nei confronti della parte che non abbia fatto
dichiarazione  di residenza o elezione di domicilio a norma dell'art.
314  cod.  proc.  civ., riguarda il solo caso in cui la parte stia in
giudizio  personalmente,  mentre  nel caso di costituzione a mezzo di
procuratore  la  notificazione medesima (nella specie, della sentenza
impugnati   al   fine   della   decorrenza   del  termine  breve  per
l'impugnazione),  a  norma  dell'art. 82 del regio decreto 22 gennaio
1934, n. 37, va effettuata, se il procuratore operi nell'ambito della
propria  circoscrizione,  nel domicilio da esso indicato o risultante
dall'albo  professionale  (ancorche' si trovi in un comune diverso da
quello  della sede dell'ufficio giudiziario), ovvero, quando eserciti
fuori  di  detta circoscrizione, nel domicilio eletto nel luogo della
sede    dell'ufficio    giudiziario   considerandosi,   in   difetto,
elettivamente  domiciliato  presso  la  cancelleria  di quell'ufficio
(cfr. la suprema Corte anche in sent. nn. 2948/90, 2284/90, 3670/85).
                            Ritenuto che
    Nel  caso in cui il destinatario della notificazione abbia eletto
domicilio  presso  una  persona o un ufficio, la notificazione stessa
puo' essergli fatta nel domicilio eletto.
    E'  un  punto  di vista prevalente, anche in dottrina, che questa
forma  di  notificazione e', di regola, facoltativa e concorrente con
la  notificazione  eseguita  alla  persona secondo le modalita' sopra
indicate; diventa, peraltro, obbligatoria, anche quando l'elezione di
domicilio  e'  stata  inserita in un contratto e l'obbligatorieta' e'
stata espressamente pattuita.
    La  scelta  di  un  domiciliatario puo', talvolta, essere imposta
dalla  procedura  cosi' che la parte che si costituisce personalmente
e'  tenuta  a dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune
ove  ha  sede  l'ufficio  giudiziario competente, onde evitare che le
notificazioni  e  le  comunicazioni degli atti durante il processo le
vengano  fatte presso la cancelleria del giudice adito (art. 58 disp.
att.  cod.  proc.  civ.),  anziche'  nella residenza dichiarata o nel
domicilio eletto (art. 170, terzo comma).
    Le  norme  di  rito hanno parificato alla elezione domicilio, per
taluni  fini,  la  nomina  di un difensore comeproprio rappresentante
tecnico nel processo.
    In  applicazione  a  tale  criterio  l'art.  170 cod. proc. civ.,
sancisce   che,   dopo   la   costituzione   in  giudizio,  tutte  le
notificazioni  e  comunicazioni  debbono  essere fatte al procuratore
costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.
    Atteso  che  la notificazione si effettua mediante consegna della
copia  al  domiciliatario,  invece nella elezione di domicilio, detta
consegna   avviene   a  mani  della  persona  indicata,  o  del  capo
dell'ufficio,  se  e'  indicato  soltantol'ufficio,  e, comunque, nel
luogo indicato nella elezione stessa.
    Sicche' la consegna della copia nelle mani della persona del capo
dell'ufficio  presso  il  quale  e' stato eletto domicilio equivale a
consegna nelle mani proprie del destinatario.
    Nei  casi  pratici  avviene  che  la notificazione, inoltre, puo'
essere   fatta   mediante   consegna   alla  persona  difamiglia  del
domiciliatario,  o comunque addetta alla casa, e, persino, in assenza
del solo ed unico destinatariodell'atto, alle mani del portiere dello
stabile  o  ad  un  vicino  di  casa che, in dispregio alle norme del
disposto  di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, di tutela della
privacy, si dichiari disponibile a riceversela.
    Pari destino, anche se chiusi in busta, hanno gli atti notificati
per posta al domiciliatario.
    Senza  considerare  poi  che,  nelle notificazioni al procuratore
costituito  e' sufficiente la consegna di sola copia dell'atto, anche
se  il  procuratore  e'  costituito per piu' parti (art. 170, secondo
comma).
    Il  tutto  fatta  eccezione  per  la notificazione della sentenza
quando   e'   fatta   a   fine   della  decorrenza  del  termine  per
l'impugnazione al procuratore costituito.
    In  detta ipotesi e' richiesta la consegna di tante copie, quante
sono  le  parti  per  cui il procuratore e' costituito (art. 285 cod.
proc.  civ.).  Dunque  la  notificazione  fatta  alla parte presso il
procuratore - o il soggetto indicato dall'attore quale domiciliatario
-,  nel caso di difesa non tecnica, ed e' equivalente, a quella fatta
all'attore,  in  quanto  domiciliatario  del  cliente  e  percio'  le
notificazioni possono essere eseguite a lui o presso di lui (2).
    L'unico  caso  in  cui  la notificazione non puo essere fatta nel
domicilio eletto, e, ove effettuata essa e' nulla, attiene al decesso
di  quest'ultimo ovvero quando esso si e' trasferito fuori della sede
indicata  nella elezione di domicilio o e' cessato l'ufficio indicato
quale domicilio dell'attore.
                             Atteso che
    Il  caso  preso  in  esame, avuto riguardo alla notificazione del
decreto  di  fissazione  d'udienza  di cui all'art. 23 della legge 24
novembre  1981, in concomitanza con una capillare campagna di stampa,
posta  in atto da varie associazioni, sedicenti di tutela dei diritti
dei   cittadini  e  di  salvaguardia,  per  costoro,  da  conseguenze
riguardanti   la   loro   sfera   giuridica,   richiama,   nella  sua
formulazione,  il  dettato  del  cessato art. 82 cod. proc. civ. che,
prima  della  vigenza  dell'art.  20  della  legge  21 novembre 1991,
n. 374,  che  ne ha sostituito il testo iniziale, con la formulazione
attuale,  disciplinava  la  difesa  del  cittadino dinanzi ai cessati
uffici  di  conciliazione  ed  anche,  ed in particolari circostanze,
dinanzi ai pretori.
    Tant'e'  che  la  giurisprudenza  ha  esaminato  con  particolare
frequenza  le  varie  forme dei provvedimenti coi quali il pretore, a
mente del citato articolo, oggi abrogato, poteva autorizzare la parte
a  stare in giudizio dipersona, nonche' gli effetti della mancanza di
un procuratore legalmente abilitato all'atto che ha compiuto.
    La potesta' allora attribuita al pretore, che qui ci interessa al
fine  di pervenire alla conclusione alla limitata ampiezza difensiva,
a  favore  di  se'  stesso, attribuita alla parte che sta in giudizio
personalmente,  veniva data in considerazione della natura ed entita'
della  causa,  e  ben poteva essere esercitata su istanza anche orale
della parte.
    Ne'  puo'  formare  materia  di  controllo da parte della suprema
Corte, nemmeno sotto l'aspetto di una violazione della legge formale,
per mancanza del provvedimento scritto.
    Cio'   e'  ancor  piu'  verosimile  in  quanto  era  di  per  se'
sufficiente   che  l'autorizzazione  risultasse.  Semplicemente,  dal
verbale di causa. (Cass., 11 aprile 1951, n. 846).
    Nel  dualismo  tra  le  funzioni  processuali,  espletate in modo
ancorpiu' privilegiato con la difesa tecnica effettuata dal difensore
abilitato, e della difesa compiuta personalmente dalla parte, si sono
inserite le pronunzie della suprema Corte di cui si e' detto.
    Ritiene questo giudice di pace che la ecc.ma Consulta, che ebbe a
pronunciarsi  il  lontano  19  gennaio  1988, con ordinanza n. 42, in
esito  alla  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 22,
terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui
pone l'obbligo della elezione del domicilio nel comune ove aveva sede
l'allora  pretore adito, debba riesaminare, anche alla luce di quanto
esposto, la pronuncia.
    Non  v'e' dubbio, infatti, che l'estrema mobilita' del cittadino,
-  dettata dall'esigenza di continui spostamenti della frenetica vita
dell'iniziato terzo millennio - nel percorrere, in lungo ed in largo,
per  lavoro  e per impegni non debba essere cadenzata dall'obbligo di
reperire, per ogni dove, il proprio domicilio eletto.
    Ed ancor meno che il cittadino, sia esso di Enna o di Milano, che
si  trova  a  percorrere  quest'estremo  lembo  d'Italia,  essendogli
recapitato,  a  mo'  di  ricordo  del viaggio, un plico contenente la
sanzione amministrativa, opponendosi ad essa non sia nelle condizioni
di sapere quale sia il suo destino processuale.
    Fatto  che se il medesimo cittadino avesse residenza anagrafica a
Locri  non avrebbe verun problema, neeconomico, ne' motorio, non solo
per difendersi personalmente, ma anche per vedersi recapitato, a casa
propria,  ogni  atto del procedimento che si celebra dinanzi a questo
giudice di pace.
    Salvo  che  il legislatore non abbia evidentemente inteso imporre
ad   esso   il   pagamento  della  sanzione,  quale  via  piu'  breve
all'alternativa  di  sborsare  pari  importo  per  approntare  la sua
difesa, sia essa tecnica, o gestita da se' medesimo.
    E'  evidente  la  incostituzionalita' della norma che preclude la
notificazione  degli  atti  del  giudizio di opposizione ad ordinanza
ingiunzione,  -  dal primo all'ultimo - presso l'esatta residenza del
ricorrente.
    Tale  principio  contrasta  col  disposto di cui all'art. 3 nella
parte in cui non viene riconosciuto al cittadino medesima eguaglianza
e pari dignita' dinanzi alla legge, precipuamente procedurale.
    Il  medesimo  principio contrasta col disposto di cui all'art. 24
della  Costituzione,  nella  pane  in  cui  riconosce al cittadino la
libera facolta' di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti
ed  interessi  legittimi,  essendo  la  difesa un diritto inviolabile
sempre e dovunque.
    Il  richiamato  principio  contrasta,  in  ultimo,  con  tutto lo
spirito  etico  e  morale della Carta costituzionale secondo il quale
sul  destino  del  cittadino non possono e ne' devono pesare fatti ed
atti da esso non voluti: siano essi la nascita, il suo sito ed il suo
nome.