ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 17 novembre 1999 relativa alla insindacabilita' delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi neiconfronti del dott. Antonio Tricoli, promosso dalla Corte di appello di Roma con ricorso depositato il 28 novembre 2000 ed iscritto al n. 172 del registro ammissibilita' conflitti. Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2001 il giudice relatore Massimo Vari. Ritenuto che, con ordinanza del 20 ottobre 2000, la Corte d'appello di Roma - investita di un giudizio di risarcimento danni promosso nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi, in relazione alle frasi da quest'ultimo pronunciate nel corso di una trasmissione televisiva, ritenute diffamatorie dall'attore - ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 17 novembre 1999, ha dichiarato che i fatti per i quali e' in corso il procedimento civile concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, in quanto tali insindacabili, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; che il giudice ricorrente ritiene che la deliberazione di insindacabilita' riguarderebbe dichiarazioni per le quali non sussisterebbe il necessario nesso con la funzione parlamentare e menomerebbe, pertanto, la sfera di attribuzioni dell'autorita' giudiziaria investita del procedimento. Considerato che, in questa fase, la Corte e' chiamata, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni definitiva decisione, anche in ordine all'ammissibilita'; che, quanto al requisito soggettivo, la Corte d'appello di Roma e' legittimata a sollevare il conflitto in quanto competente a dichiarare definitivamente, in relazione al procedimento del quale e' investita, la volonta' del potere cui appartiene, in ragione della posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, nella quale i singoli organi giurisdizionali svolgono le proprie funzioni; che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la insindacabilita' delle opinioni espresse da un proprio membro, e' legittimata ad essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare in viadefinitiva la volonta' del potere che rappresenta; che, sotto il profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, dal momento che il giudice ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte della citata deliberazione della Camera dei deputati; che, potendosi ricavare dall'ordinanza della Corte d'appello "le ragioni di conflitto" e "le norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale, la stessa appare idonea a promuovere il presente giudizio.