ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  della  delibera  della  Camera dei deputati del 17
novembre  1999 relativa alla insindacabilita' delle opinioni espresse
dall'on. Vittorio  Sgarbi  neiconfronti  del  dott.  Antonio Tricoli,
promosso  dalla Corte di appello di Roma con ricorso depositato il 28
novembre  2000  ed  iscritto  al  n. 172  del registro ammissibilita'
conflitti.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 21 marzo 2001 il giudice
relatore Massimo Vari.
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  del  20  ottobre  2000,  la Corte
d'appello  di  Roma  - investita di un giudizio di risarcimento danni
promosso  nei  confronti  del  deputato Vittorio Sgarbi, in relazione
alle  frasi da quest'ultimo pronunciate nel corso di una trasmissione
televisiva,   ritenute   diffamatorie   dall'attore  -  ha  sollevato
conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della
Camera  dei  deputati  in  relazione  alla deliberazione con la quale
l'Assemblea,  nella  seduta del 17 novembre 1999, ha dichiarato che i
fatti  per  i  quali  e'  in  corso il procedimento civile concernono
opinioni  espresse  da  un membro del Parlamento nell'esercizio delle
sue  funzioni,  in  quanto tali insindacabili, ai sensi dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione;
        che  il  giudice  ricorrente  ritiene che la deliberazione di
insindacabilita'   riguarderebbe   dichiarazioni  per  le  quali  non
sussisterebbe  il  necessario  nesso  con  la funzione parlamentare e
menomerebbe,   pertanto,  la  sfera  di  attribuzioni  dell'autorita'
giudiziaria investita del procedimento.
    Considerato  che,  in questa fase, la Corte e' chiamata, ai sensi
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
a  delibare  esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando,
senza  contraddittorio  tra  le  parti,  se  sussistono  i  requisiti
soggettivo  e  oggettivo  di  un conflitto di attribuzione tra poteri
dello  Stato,  impregiudicata  ogni  definitiva  decisione,  anche in
ordine all'ammissibilita';
        che,  quanto  al  requisito soggettivo, la Corte d'appello di
Roma  e'  legittimata a sollevare il conflitto in quanto competente a
dichiarare definitivamente, in relazione al procedimento del quale e'
investita,  la  volonta'  del potere cui appartiene, in ragione della
posizione  di indipendenza, costituzionalmente garantita, nella quale
i singoli organi giurisdizionali svolgono le proprie funzioni;
        che,  parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la
insindacabilita'  delle  opinioni  espresse  da un proprio membro, e'
legittimata   ad   essere  parte  del  conflitto,  in  quanto  organo
competente  a  dichiarare in viadefinitiva la volonta' del potere che
rappresenta;
        che,  sotto  il  profilo  oggettivo,  sussiste la materia del
conflitto,  dal  momento che il giudice ricorrente lamenta la lesione
della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da
parte della citata deliberazione della Camera dei deputati;
        che,  potendosi ricavare dall'ordinanza della Corte d'appello
"le  ragioni di conflitto" e "le norme costituzionali che regolano la
materia",  come  richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i
giudizi  avanti  la  Corte  costituzionale, la stessa appare idonea a
promuovere il presente giudizio.