LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO Nel processo a carico di Attanasi Umberto ed altri, ha emesso la seguente ordinanza all'udienza del 27 febbraio 2001. Decidendo sull'istanza avanzata nel corso dell'udienza odierna dall'imputato Donatiello Giovanni ai sensi dell'art. 4-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 82/2000, convertito, con modificazioni, nella legge n. 144/2000, rileva: Donatiello Giovanni, condannato con sentenza della Corte di assise di Brindisi in data 22 luglio 1998 alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni tre per una serie di omicidi ed altri reati minori, sopravvenuta nel corso del giudizio di appello la legge innanzi indicata (che consente, anche per i reati puniti con la pena dell'ergastolo, la possibilita', prima non ammessa, di essere giudicato con giudizio abbreviato, alla sola condizione che, nel caso di processo gia' in grado di appello, sia stata disposta la rinnovazione del dibattimento e la relativa istanza sia stata proposta nella prima udienza utile successiva all'entrata in vigore della legge), all'udienza odierna, nella quale si sarebbe dovuto dar corso all'assunzione di una prova nuova richiesta dal procuratore generale, ha avanzato istanza in tal senso. L'istanza e' tempestivamente proposta ed in presenza delle condizioni di legge (si tratta di reati puniti con la pena dell'ergastolo in relazione ai quali la possibilita' di chiedere il giudizio abbreviato e' stata introdotta col citato decreto-legge; e' stata disposta la rinnovazione del dibattimento; la richiesta e' stata avanzata nell'udienza immediatamente successiva all'ammissione delle nuove prove che coincide con la prima udienza utile successiva all'entrata in vigore della legge); l'istanza dunque e' ammissibile. Rileva tuttavia la Corte che, nel caso in esame, essendo stata la rinnovazione del dibattimento disposta a richiesta del procuratore generale, l'accoglimento dell'istanza dell'imputato impedisce di fatto l'assunzione di una prova richiesta dalla controparte: tanto comporta un uso improprio di un istituto di pacifica natura premiale (il giudizio abbreviato), che, in quanto tale, implicherebbe una rinuncia da parte dell'imputato all'esercizio delle facolta' processuali che gli competono nel dibattimento e al contrario si risolve in concreto in un vantaggio per lui, impedendo, come si e' rilevato, l'esercizio di un potere della controparte. Questa aberrante conseguenza, non prevista dalla legge nel momento in cui ha posto, come unica condizione per la formulazione dell'istanza nel giudizio di appello, che sia stata disposta la rinnovazione del dibattimento, senza distinguere da quale parte processuale la richiesta di rinnovazione sia stata avanzata, altera profondamente l'equilibrio processuale fra le parti e la posizione di parita' prevista dall'art. 111, comma 2, della Costituzione. Per gli anzidetti motivi deve essere sollevata eccezione di incostituzionalita' della norma in esame nella parte in cui consente all'imputato di chiedere in grado di appello che il giudizio venga immediatamente definito, ai fini previsti dall'art. 442, comma 2, c.p.p., anche quando la rinnovazione del dibattimento sia stata richiesta dal procuratore generale. La questione e' rilevante in questo processo poiche', ove dovesse risultare fondata, l'istanza del Donatiello non potrebbe essere accolta, atteso che la nuova prova richiesta dal procuratore generale ed ammessa dalla Corte - che verrebbe di fatto impedita dall'accoglimento dell'istanza da lui proposta - riguarda anche, se non per la massima parte, la posizione del Donatiello, sicche' l'utilizzazione di detta prova nei suoi riguardi e' direttamente dipendente dall'accoglimento oppure non della sua istanza. Il processo conseguentemente deve essere sospeso nei riguardi dell'imputato Donatiello, la cui posizione va separata, in attesa della decisione della Corte costituzionale.