LA COMMISSIONE TRIBURARIA PROVINCIALE

    Ha   emesso   la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n. 7885/1999
depositato  il  3 giugno 1999 avverso S/RIF SU I. RIMB n. IST. del 12
febbraio  1999 IRAP, 98, contro D.R.E. Lombardia (sezione di Milano),
proposto  da:  Teocoli  Antonio  residente a Milano in via Corridoni,
n. 8,   difeso   da:  rag.  Giacomo  Albertario  e  rag.  Anna  Maria
Albertario, residenti a Pavia in via San Giovanni in Borgo n. 11.

                      Svolgimento del processo

    Con  ricorso  n. 7885/1999 depositato il 3 giugno 1999 avverso il
silenzio  rifiuto su istanza di rimborso relativo all'anno 1998 della
D.R.E.  della  Lombardia  -  sezione  di Milano, il contribuente sig.
Teocoli Antonio rappresentato e difeso dai ragg. Giacomo e Anna Maria
Albertario propone opposizione per i motivi di cui al ricorso.
    L'Ufficio non risulta costituito.

                       Motivi della decisione

    Il  ricorrente, libero professionista, ebbe a versare a titolo di
acconto  IRAP  per  l'anno  1998  la  somma  di  L. 20.103.000 per il
rispetto delle norme vigenti e per evitare sanzioni.
    Con istanza 12 febbraio 1999 il ricorrente ha chiesto il rimborso
di  quanto  versato  ritenendo  dette  somme  non dovute in quanto il
decreto  legislativo n. 446 istitutivo dell'IRAP sarebbe in contrasto
con i principi' di cui agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione.
    Trascorso  inutilmente  il  termine  di  novanta  giorni previsto
dall'art. 21,  comma  2  del  d.lgs.  546/1992  presentava  ricorso a
codesta commissione contro il silenzio-rifiuto dell'ufficio.
    Le  questioni  di  incostituzionalita' sollevate dal contribuente
non  appaiono  prive  di  fondamento  e  sono  gia'  state sottoposte
all'esame    della    Corte    costituzionale   da   diversi   organi
giurisdizionali.
    Nel merito la commissione ritiene la questione non manifestamente
infondata.  Infatti  l'art. 1  della  legge  istitutiva  dell'IRAP la
dichiara  "imposta  reale",  come  lo  era  l'I.L.O.R.  ponendosi  in
contrapposizione alle imposte personali (vedi IRPEF).
    Ne  consegue  che trattandosi di imposta reale mentre e' corretto
che  non  siano  ammesse  in deduzione le spese personali, dovrebbero
essere  deducibili  tutte le spese "strumentali", cioe' quelle che il
soggetto   sostiene   per   la   produzione   del   reddito  soggetto
all'imposizione IRAP.
    Nella  specie,  come e' noto, non tutte le spese strumentali sono
deducibili  e precisamente non sono deducibili le spese sostenute per
i  dipendenti, per i collaboratori ne' quelle relative agli interessi
passivi sostenuti dal soggetto nell'esercizio della propria attivita'
professionale.
    Cio'   indubbiamente   costituisce   violazione   del   principio
costituzionale   (art.   53  Cost.)  che  tutti  i  cittadini  devono
concorrere  alla  spesa  pubblica in funzione della propria capacita'
contributiva.
    Ancora  l'art. 3  del  d.lgs.  n. 446/1997  e'  senza  dubbio  in
contrasto  con  l'art. 3  della  Costituzione nella misura in cui non
differenzia  i titolari di reddito di impresa dai titolari di reddito
da lavoro autonomo.
    Tale  mancata  discriminazione  ripropone le stesse problematiche
che portarono alla pronuncia di incostituzionalita' dell'I.L.O.R. sui
redditi dei lavoratori autonomi in genere.
    Da   ultimo  si  ritiene  violato  l'art. 23  della  Costituzione
(riserva  di  legge)  dall'art. 45 del d.lgs. 446/1997 che stabilisce
che  l'eventuale determinazione dell'acconto in funzione dell'entita'
dei   tributi  e  contributi  soppressi  viene  fissata  con  decreto
ministeriale.