LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 8664/99 spedito il
16  giugno  1999  avverso  S/RIF su I. rimb. n. 19/1/96 - IRAP, 1998,
contro  D.R.E. Lombardia (sez. Milano), proposto da: Palmieri Nicola,
residente a Milano in via Astesani n.  43.
    Rilevato  che con tempestivo ricorso Palmieri Nicola impugnava il
silenzio-rifiuto  frapposto dalla amministrazione finanziaria avverso
l'istanza di rimborso dell'acconto IRAP - imposta istituita con legge
23 dicembre 1996 n. 662 - dallo stesso versato per l'anno 1998;
    Il ricorrente, nei motivi di impugnazione, sollevava questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 143 e 144 della citata
legge  n. 662/1996  per  contrasto  con  gli artt. 3, 23, 35, 53 e 76
Cost.;
    Ritenuto   che   la   questione  di  legittimita'  costituzionale
sollevata  appare  rilevante  e  non manifestamente infondata, per le
seguenti considerazioni.
    L'imposta  in  questione  -  destinata a prendere il posto di una
serie  di  prelievi  anteriormente  vigenti,  quali  l'ILOR, la c. d.
"tassa  salute", l'imposta patrimoniale, e tutti gli altri menzionati
nel  comma  143 dell'art. 3  citato - ha carattere reale e presuppone
l'esercizio  di  un'attivita' organizzata per la produzione di beni e
servizi,  con  previsione  di  una  base  imponibile  ricavata  dalla
combinazione  dei diversi fattori di produzione indicati alla lettera
c) del comma 144 del medesimo art. 3.
    L'IRAP  inoltre,  stabilisce  una  pari  aliquota  per  imprese e
lavoratori   autonomi,  non  consente  la  deducibilita'  dalla  base
imponibile  del  costo  del  lavoro  subordinato,  ne' e' essa stessa
deducibile dal reddito soggetto ad IRPEF.
    Da   tali  premesse  discende  che  un'imposta  quale  quella  in
questione  realizza  una sostanziale equiparazione fra l'esercizio di
attivita'  di  lavoro autonomo (senza peraltro operare in tale ambito
alcuna distinzione fra attivita' produttive ed attivita' di servizio,
per  le  quali  ultime  -  si  pensi ai professionisti - la struttura
organizzativa   non  costituisce  elemento  preponderante  su  quello
personale),  e l'esercizio di impresa, di fatto violando il principio
di  eguaglianza  tributaria posto dagli artt. 3 e 53 Cost. secondo il
quale   a   situazioni  uguali  devono  corrispondere  uguali  regimi
impositivi  e  viceversa (cfr la nota sentenza n. 42/1980 della Corte
costituzionale in materia di ILOR).
    La  circostanza  inoltre  che  l'IRAP colpisca la parte di valore
aggiunto  del  reddito  del  contribuente  rappresentato  dai singoli
fattori  produttivi  (lavoro, capitale, gestione organizzativa) senza
alcun  riferimento  sostanziale al risultato economico dell'attivita'
svolta  -  e  quindi prescindendo del tutto dalla possibilita' che il
contribuente,  pur  disponendo  di  una organizzazione tassabile, non
produca  ricchezza  -  si  traduce  in  una  "oggettivizzazione"  del
prelievo  fiscale  che esula dalla capacita' contributiva effettiva e
penalizza   nella   sostanza   l'attivita'  lavorativa  autonoma,  in
contrasto  con  il  principio della tutela del lavoro in tutte le sue
forme ed applicazioni sancito dall'art. 35 della Costituzione.
    La  circostanza  inoltre  che  con  l'IRAP  il  carico tributario
gravante  sui  soggetti  produttori  di  redditi di lavoro autonomo -
esonerati,  ad  esempio,  dall'assolvimento dell'imposta patrimoniale
come dell'ILOR abolite dalla normativa di cui all'art. 3 comma 143 in
esame   -   risulti  notevolmente  aumentato  rispetto  a  quello  in
precedenza   esistente   comporta   che  il  decreto  legislativo  di
attuazione dell'imposta contrasti significativamente con la finalita'
"...  di  ridurre  il  costo del lavoro e il prelievo complessivo che
grava  sui  redditi  da  lavoro  autonomo  ..." stabilita dalla legge
delega,  cosi'  violando  il  disposto  dell'art. 76 Cost., mentre la
circostanza  che l'ammontare dell'acconto IRAP da versare dipenda dal
limite  di  incremento  in valore assoluto risultante dalla tabella A
allegata  al  decreto  del  Ministro delle finanze 5 maggio 1998 (cfr
art. 45   comma   3   d.lgs.   n. 446/1997),  comporta  che  un  atto
amministrativo quale un decreto ministeriale fissi la base imponibile
di  un  prelievo  fiscale  e  cio'  costituisce  una  violazione  del
principio  costituzionale  di  cui all'art. 23 Cost. secondo il quale
nessuna  prestazione  patrimoniale puo' essere imposta se non in base
ad una legge.
    Ravvisata pertanto per tutte le ragioni esposte la rilevanza e la
non   manifesta   infondatezza   della   questione   di  legittimita'
costituzionale di cui sopra.