LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguete ordinananza sul ricorso n. 8706/99 spedito il 17 giugno 1999 avverso S/Rif. su I Rimb. n. 25/1/99 - IRAP, 98, contro Imposte Dirette di Milano I Ufficio, proposto da Balestri Luigina, residente a Milano in via Lorenteggio, 5. Rilevato che: con tempestivo ricorso Balestri Luigina impugnava il silenzio-rifiuto frapposto dalla amministrazione finanziaria avverso l'istanza di rimborso dell'acconto IRAP - imposta istituita con legge 23 dicembre 1996, n. 662 - dalla stessa versato per l'anno 1998; la ricorrente, nei motivi di impugnazione, sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 143 e 144 della citata legge n. 662/1996 per contrasto con gli artt. 3, 23, 35, 53 e 76 Cost.; Ritenuto che la questione di legittimita' costituzionale sollevata appare rilevante e non manifestamente infondata, per le seguenti considerazioni. Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 496/2001). 01c0601