LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha  emesso  la seguete ordinananza sul ricorso n. 8706/99 spedito
il  17  giugno  1999 avverso S/Rif. su I Rimb. n. 25/1/99 - IRAP, 98,
contro  Imposte  Dirette  di  Milano  I Ufficio, proposto da Balestri
Luigina, residente a Milano in via Lorenteggio, 5.
    Rilevato che:
        con   tempestivo   ricorso   Balestri  Luigina  impugnava  il
silenzio-rifiuto  frapposto dalla amministrazione finanziaria avverso
l'istanza di rimborso dell'acconto IRAP - imposta istituita con legge
23 dicembre 1996, n. 662 - dalla stessa versato per l'anno 1998;
        la   ricorrente,   nei   motivi  di  impugnazione,  sollevava
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 143 e 144
della citata legge n. 662/1996 per contrasto con gli artt. 3, 23, 35,
53 e 76 Cost.;
    Ritenuto   che   la   questione  di  legittimita'  costituzionale
sollevata  appare  rilevante  e  non manifestamente infondata, per le
seguenti considerazioni.
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza   (Reg.  ord.
n. 496/2001).
01c0601