LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 8705/99 spedito il
17  giugno  1999  avverso  S/Rif.  su  I Rimb. n. 25/1/99 - IRAP, 98,
contro  Imposte  Dirette  di  Milano  I ufficio, proposto da Tarenghi
Pierangelo Riccardo, residente a Milano in viale Caldara, 15.
    Rilevato che:
        con tempestivo ricorso Tarenghi Pierangelo Riccardo impugnava
il   silenzio-rifiuto  frapposto  dalla  amministrazione  finanziaria
avverso  l'istanza  di rimborso dell'acconto IRAP - imposta istituita
con  legge 23 dicembre 1996, n. 662 - dallo stesso versato per l'anno
1999;
        il   ricorrente,   nei   motivi  di  impugnazione,  sollevava
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 143 e 144
della citata legge n. 662/1996 per contrasto con gli artt. 3, 23, 35,
53 e 76 Cost.;
    Ritenuto   che   la   questione  di  legittimita'  costituzionale
sollevata  appare  rilevante  e  non manifestamente infondata, per le
seguenti considerazioni.
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza   (Reg.   ord.
n. 496/2001).
01C0602