LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha  emesso la seguente sentenza sul ricorso n. 79/1999 depositato
il  4 gennaio  1999  avverso  S/RIF su I.RIMB - IRPEF, contro Agenzia
Entrate  Ufficio  di Potenza, proposta da: Savitour di Antonio e Vito
Scazzariello  S.n.c.,  residente  a  Campomaggiore (Potenza), in c.da
Serra  zona  P.I.P.,  difeso  da:  Spirito  dott. Carlo,  residente a
Potenza in piazzale Rizzo n. 12.
    La  societa' Savitour di Antonio e Vito Scazzariello S.n.c. nella
persona   del   legale  rappresentante  Scazzariello  Vito,  in  data
18 dicembre 1997 ha proposto ricorso contro il silenzio/rifiuto della
Direzione   regionale  delle  entrate  della  Regione  Basilicata  di
Potenza,  alla  richiesta  di  rimborso dei versamenti in anticipo di
ritenute  effettuate, quale sostituto di imposta sugli accantonamenti
per il T.F.R. dei propri dipendenti, ai sensi dell'art. 3, comma 211,
legge  n. 662/1996 e art. 2, comma 1, del d.l. n. 79/1997, convertito
nella  legge  n. 140/1997,  per l'importo complessivo di L. 4.130.000
(L. 2.065.000  il  31 luglio 1997 e L. 2.065.000 il 28 novembre 1997)
attinenti    all'anno    1996/97,    sostenendo   la   illegittimita'
costituzionale di dette norme.
    La  Societa',  rappresentante  e  difesa dal dott. Carlo Spirito,
ritiene  che  la  trattenuta  debba  essere  effettuata dal sostituto
all'atto  del  pagamento dei corrispettivi, e che il versamento delle
stesse  deve  avvenire  in data successiva a quella in cui sono state
operate le ritenute, cosi' come previsto dall'art. 23 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 600/1973, e degli artt. 3, comma 1,
n. 1  e  art. 8,  comma 1,  n. 1  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n. 602/1973,  senza  che  sul  sostituto gravino oneri di
carattere finanziario.
    Osserva  ancora la ricorrente che da questi principia generali si
discostano  i versamenti solo per alcune operazioni finanziarie, come
ad  esempio  quelle  contemplate  dall'art. 8,  primo  comma,  n. 4 e
dell'art. 3,   secondo   comma,   lett. e)  e  art. 8,  primo  comma,
lett .3-bis  del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973,
nelle  quali  non  puo'  rientrare  l'anticipazione dei versamenti di
ritenute in argomento collegate al T.F.R.
    La  ricorrente  sostiene  che  le disposizioni di cui all'art. 3,
comma 211,  legge n. 662/1996 e art. 2, comma 1, del d.l. n. 79/1997,
convertito  nella  legge  n. 140/1997  che  hanno  messo a carico del
datore   di   lavoro   l'obbligo   di   versare  al  fisco  il  5,89%
dell'ammontare  complessivo  degli accantonamenti del T.F.R., sono in
contrasto ai principia fissati dall'art. 3 e 53 della Costituzione e,
pertanto,   incostituzionali,   perche'   violano   il  principio  di
uguaglianza  tributaria  e  quello  della  partecipazione  alle spese
pubbliche  secondo  la  capacita' contributiva, supponendo un reddito
conseguito, reale e non virtuale.
    Il  rilievo  merita  attenzione,  data  la natura specifica della
controversia di importanza generale che, il Collegio condivide. Tanto
perche'  l'obbligo  del  versamento  in  anticipo  sulle  ritenute di
acconto del T.F.R., non si concilia con quanto disposto dall'art. 16,
comma  1,  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 917/1986,
cioe'  al  reddito  tassabile, necessario per la legittimazione della
imposizione   fiscale   determinata   dalla  capacita'  contributiva,
trattandosi di un prelievo coatto di ricchezza.
    Pertanto,  premesso  che  sotto l'aspetto contabile l'istituzione
del  fondo T.F.R., costituisce un accantonamento a fronte di un onere
futuro,  iscritto  nel  passivo del bilancio e che come tale non puo'
essere  considerato  autonomamente  come  manifestazione di capacita'
contributiva,  il  Collegio  osserva  che  l'acconto  delle  ritenute
versate  costituisce,  per  il  datore  di  lavoro, la corresponsione
anticipata  di  parte  dell'indennita'  di  fine  rapporto,  che  non
rispetta  la  condizione  essenziale della cessazione del rapporto di
lavoro.
    L'acconto  d'imposta  dovuta  dal  lavoratore,  essendo prelevata
dall'accantonamento, viene corrisposta dall'imprenditore che paga col
proprio denaro l'imposta altrui, con conseguenze negative sul proprio
patrimonio.
    Sulla  base  di  tali  premesse,  la eccepita incostituzionalita'
delle norme impugnate, assume massima importanza, considerato che gli
artt. 3  e  53  della Costituzione dettano i principia di uguaglianza
dei  cittadini  per cui ciascuno deve pagare le proprio imposte e non
quelle  altrui,  e ciascuno partecipa alle spese pubbliche secondo la
propria  capacita'  contributiva,  supponendo  un reddito conseguito,
reale e non virtuale.
    Tali principia non sembra che siano stati rispettati dall'art. 3,
comma 211,   legge  n. 662/1996  e  dell'art. 2,  comma 1,  del  d.l.
n. 79/1997,   convertito   dalla  legge  n. 140/1997,  in  quanto  il
sostituto  d'imposta  versa l'anticipo delle ritenute fiscali non con
denaro  del  lavoratore,  ma  con disponibilita' finanziarie proprie,
considerato  che  il  T.F.R.  viene corrisposto con la cessazione del
rapporto di lavoro.
    Pertanto,   nel   caso   specifico,  non  si  sono  realizzati  i
presupposti  di  cui all'art. 16, comma 1, del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 917/1986, cioe' il reddito tassabile necessario
per  la  legittimazione  dell'imposizione  fiscale, determinata dalla
capacita'  contributiva  di  cui  all'art. 53  della Costituzione, in
quanto  l'accantonamento  al fondo T.F.R. non puo' costituire reddito
di  lavoro dipendente, mentre nel caso in questione le ritenute ed il
versamento  avvengono prima della maturazione dell'indennita' di fine
rapporto,  a prescindere dal conseguimento del reddito e quindi della
capacita' contributiva.
    In  conclusione,  la  sollevata  eccezione di incostituzionalita'
rilevate  ai  fini  della decisione di merito, appare al Collegio non
manifestamente infondata.