LA PROCURA DELLA REPUBBLICA

    Nel procedimento in epigrafe indicato relativo alla convalida del
sequestro  di  un  coltello  operato dal Nucleo radiomobile - reparto
operativo  del  comando  provinciale  di Firenze, Regione Carabinieri
Toscana in data 7 aprile 2001 a carico di Cramesteter Fabio, indagato
del reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975.

                          Premessa in fatto

    Nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 67 del 21 marzo 2001
e' stata pubblicata la legge n. 60 del 6 marzo 2001, "Disposizioni in
materia  di  difesa  d'ufficio",  legge immediatamente esecutiva allo
scadere del quindicesimo giorno dalla suddetta pubblicazione. Per via
gerarchica in data 4 aprile 2001 e' pervenuta pero' a questo pubblico
ministero  copia  dell'allegato  alla delibera n. 9 del 4 aprile 2001
del  Consiglio  dell'ordine  degli  avvocati  di  Firenze,  che  "...
ritenuto  che  il brevissimo tempo intercorrente tra la pubblicazione
della  legge  e la sua entrata in vigore non consente, ... neppure la
realizzazione  del centralino unificato di cui all'art. 8 della legge
potra' essere completata entro il 5 aprile 2001, che non vi e' alcuna
norma  transitoria  nella legge in argomento; delibera ... che in via
meramente   transitoria,  in  attesa  che  si  realizzi  l'attuazione
completa  ed  effettiva  degli  artt. 7  ed 8 della legge n. 60/2001,
mantengano  efficacia  i  criteri  di  individuazione e di nomina dei
difensori  di  ufficio  ad oggi in vigore da designare attraverso gli
elenchi  dei difensori redatti ai sensi dell'art. 29 disp. att c.p.p.
oggi  vigente;  tale  disciplina cessera' comunque di avere efficacia
non  appena  realizzata l'attuazione effettiva degli art. 1 e 8 della
legge n. 60/2001".
    Nell'ambito  di  questo quadro di fatto ed in vigenza della nuova
normativa "citata questo pubblico ministero in data odierna, 8 aprile
2001   (domenica),   e'   di  reperibilita'  esterna  e  quindi,  per
disposizioni interne dell'ufficio, demandato anche per le valutazioni
e  provvedimenti  conseguenti in materia di perquisizioni e sequestri
operati di iniziativa da parte della p.g.
    In conseguenza di cio' avviene quanto segue.
    Al  sig.  Cramesteter in data 7 aparile 2001 e' stato sequestrato
di  iniziativa  da  parte della p.g. sopra indicata, un coltello e lo
stesso  Cramesteter  e'  pertanto allo stato indagato per il reato di
cui all'art. 4. legge n. 110/1975.
    Il  verbale di sequestro e' stato regolarmente depositato in data
8  (domenica)  4  aprile 2001 nei termini di legge in questo ufficio,
per la successiva convalida.

                            D i r i t t o

    Questo p.m. e' pertanto oggi chiamato in prima applicazione della
nuova   normativa,   a   provvedere  alla  convalida  del  sequestro,
procedendo  contestualmente  alla  nomina  di un difensore di ufficio
anche  ai  fini  del  deposito  del  verbale  dell'atto  eseguito  ed
informazione di garanzia all'indagato.
    La  nuova normativa pero' impone che per tale adempimento, per il
combinato  disposto  degli  artt. 1,  2, ed 8 della legge n. 60/2001,
questo  pubblico  ministero  debba attivare la procedura ivi prevista
ovvero   contattare  l'apposito  ufficio  istituito  presso  l'ordine
forense  che  gli  dovra'  comunicare  il  nominato  del difensore di
ufficio  da  nominare.  Come  sopra  indicato  pero' risulta in fatto
preclusa  la  possibilita' di procedere nel modo imposto dalla legge;
impossibilita'  confermata  anche  a  seguito  di  ulteriore verifica
effettuata  in data odierna dalla segreteria di questo p.m. presso le
due utenze telefoniche dell'ordine degli avvocati di Firenze e presso
le   quali   e'   risultato  attivo  solo  un  nastro  registrato  di
informazioni.
    A  modesto  avviso  di  questo  magistrato  appare  pero' inoltre
preclusa la possibilita' di procedere nel modo indicato dal Consiglio
dell'ordine  di  Firenze, non risultando tale soluzione espressamente
prevista  dalla  legge  ed  anzi  risultando implicitamente del tutto
incompatibile  con  essa  e  con  la  ratio  che ha ispirato la nuova
regolamentazione.
    Quid iuris?
    Il pubblico ministero ritiene che la nuova normativa non rispetti
il  dettato,  costituzionale  non fornendo una soluzione alla ipotesi
sopra  indicata  e'  cio'  sotto  piu'  profili  che  saranno  meglio
evidenziati.
    Vero  e' che preliminare appare pero' la questione se il pubblico
ministero  sia  legittimato  a  sollevare  questioni  incidentali  di
legittimita'  costituzionale. E' noto a questo pubblico ministero che
la  Corte  costituzionale  (nel  solco  di  un costante e consolidato
orientamento  di  cui  alle  sentenze nn. 40, 41 e 42 del 1963, ordd.
n. 186/1971,   5/1979, 163/1981,   285/1989)   con  la  piu'  recente
ordinanza  n. 249/1990  ha ribadito che il p.m. non e' titolare di un
potere   decisorio   e   quindi  non  e'  legittimato  a  sostituirsi
all'autorita'  giudiziaria  competente,  a  fortiori alla stregua del
nuovo   codice   di   procedura  penale  che  riconosce  al  titolare
dell'azione  penale  per  intero  e senza concessioni ad ibridismi di
sorta  la posizione di "parte", senonche' si chiede di voler valutare
se puo' apparire condivisibile quanto segue.
    Nel  caso  della  convalida il p.m. non opera come parte in senso
stretto,  ma  come  magistrato  organo  di  controllo  e garanzia del
rispetto   della   legge   nella  potenziale  controversia  tra  p.g.
procedente d'iniziativa e cittadino che ha subito il sequestro.
    D'altra  parte  tale  controllo  e' al momento della convalida di
competenza  esclusiva del p.m. senza che questi possa interpellare ad
alcun  titolo  alcuna autorita' giudiziaria nei confronti della quale
non vi e' quindi alcuna sostituzione da parte del pubblico ministero.
    D'altra  parte  ancora la decisione del pubblico ministero non e'
differibile  ad  alcun  momento  successivo,  tanto e' vero che viene
istituito proprio un turno di urgenza anche a tal fine.
    Da tutto quanto sopra si ritiene pertanto che - anche se solo con
riferimento esclusivo alla fattispecie che si' sottopone al vaglio di
codesta  Corte  -  il  pubblico  ministero  sia titolare di un potere
decisorio  che  si  deve estrinsecare nel provvedere o non provvedere
alla  convalida  del sequestro. In altre parole non appare sussistere
altra  autorita'  giudiziaria  che  possa  procedere in sua vece alla
convalida.
    Solo  dopo  la  convalida, il p.m. acquista natura sostanziale di
parte  e  la  controversia  viene  a  porsi  tra  indagato e pubblico
ministero  e  solo  a  quel punto eventuali questioni ed impugnazioni
possono  essere sottoposte al vaglio di un giudice (quale ad esempio,
il tribunale del riesame).
    Cio'  posto  e  se si ritenesse meritevole di accoglimento quanto
sinora esposto, si rileva ancora.
    Questo  pubblico  ministero oggi ha di fronte a se' l'alternativa
tra  non  poter provvedere sulla convalida (se non a pena di nullita'
per come vedremo) o provvedere in senso difforme al dettato normativo
vigente;  ipotesi  entrambe  cui  questo  p.m.  non  ritiene di poter
accedere.
    Violazione degli artt. 3, 97, 101, 111 e 112 Cost.
    A  modesto avviso di questo p.m. pertanto la legge n. 60/2001 nel
combinato - disposto degli artt. 1, 2, 3, ed 8 - norme tutte decisive
con  riferimento  alla  decisione che si pone a codesta Corte - viola
gli artt. 3, 97, 101, 111 e 112 della Carta costituzionale.
    In primo luogo appare del tutto escluso che il pubblico ministero
possa  procedere  in  sede  di  convalida a nominare autonomamente un
difensore  di  ufficio  all'indagato  se  pur  traendo  il nominativo
dall'elenco  dei  difensori di ufficio a suo tempo fornito dal locale
ordine degli avvocati e redatto in forza del previgente art. 29 disp.
att.ne c.p.p.
    La  ratio  della  legge n. 60/2001 appare evidentemente quella di
rafforzare  e  rendere  pienamente  effettivo  il  diritto di difesa,
costituzionalizzato dall'art. 24 Cost., tra l'altro togliendo proprio
la  possibilita'  al  pubblico ministero - in quanto controparte - di
essere  lui  a scegliere da chi debba essere assistito l'indagato. In
questo  senso  quasi  tutti  i  primi  commenti  in  dottrina e degli
operatori del diritto che hanno posto proprio l'accento su come fosse
fondamentale  che la nuova legge ponesse fine all'inconveniente di un
difensore  d'ufficio  scelto  dal  pubblico ministero (dal che alcuni
commentatori  anche  efficacemente evidenziato come in alcuni casi il
difensore   d'ufficio   nominato   potesse   apparire,   nel  sistema
previgente,  come  "il difensore d'ufficio di fiducia dell'ufficio di
Procura").
    Premessa   la  banale  considerazione  che  e'  doveroso  per  il
magistrato  rispettare  la  legge  anche  laddove  l'inosservanza non
importa nullita', principio ribadito tra l'altro espressamente per le
norme  del  codice di procedura penale dall'art. 124 c.p.p., - il che
basterebbe a far ritenere rilevante la questione che si prospetta con
riferimento  al  caso  di specie - si ritiene, per di piu', che nella
fattispecie  di  cui  trattasi  una  sanzione  vi sia, quantomeno con
riferimento  alle  nullita'  di  ordine generale di cui all'art. 178,
lettera  c),  c.p.p.  e  che  non  si  possa  prospettare  come  mera
irregolarita'  la  nomina  di  un  difensore  di ufficio da parte del
pubblico  ministero al posto di un altro difensore (come si era anche
ritenuto   sino  ad  oggi),  laddove  nel  nuovo  sistema  e'  invece
chiaramente  imposto  che  alla suddetta nomina debba necessariamente
provvedere  un  apposito  ufficio  organizzato  dal competente locale
Ordine degli Avvocati.
    Da  cio'  ne  consegue  che,  a modesto avviso di questo pubblico
ministero, l'omessa previsione legislativa di un caso quale quello in
cui versa questo pubblico ministero (e quindi l'omessa individuazione
di idonei ed efficaci correttivi), si sostanzi - in concreto - in una
palese  violazione  degli  artt. 3,  97,  101 e 111 e 112 della Carta
fondamentale.
    Omissione   che,  si  badi  bene,  non  si  deve  ritenere  possa
verificarsi  e  limitarsi solo al fatto contingente da cui scaturisce
il  caso  in  esame, ma che ben puo' immaginarsi si possa estendere a
tutti  gli  altri  casi  in  cui  si  possa  andare  incontro  ad una
impossibilita'  materiale  che  ben puo' derivare da fattori non solo
organizzativi,  ma  anche  tecnici (guasti, interruzione del servizio
per le ragioni piu' diverse, etc.), o a cause di forza maggiore.
    Per come detto, cio' che sembra venga pregiudicato in primo luogo
appare il buon andamento dell'ufficio del pubblico ministero (art. 97
Cost.) e la possibilita' per questi di poter adempiere all'obbligo di
esercitare  l'azione  penale nel suo ovvio corollario di essere messo
in  condizioni  di  esercitare  il suddetto obbligo in modo valido ed
esente da qualsivoglia nullita' (art. 112 Cost.).
    Se  cio' non fosse ne deriverebbe anche una ipotesi di violazione
dell'art. 101  della  Costituzione  in  quanto ne conseguirebbe che i
giudici  non  sarebbero piu' soggetti soltanto alla legge, ma anche a
decisioni  di  organi  diversi  da  quelli  titolati ad esercitare il
potere legislativo (e non potendosi certo dubitare che la garanzia di
cui  all'art. 101  riconosciuta  al  giudice  non si estenda anche al
pubblico ministero).
    Infine  un  ulteriore  profilo  di  illegittimita'  pare si debba
necessariamente  ravvisare  nel  fatto che le nullita' da cui sarebbe
affetta  la  nomina  del  difensore  d'ufficio  da parte del pubblico
ministero  produrrebbe  i  suoi  effetti  sull'esercizio  dell'azione
penale  ovvero sull'attivita' di un soggetto diverso da quello che ha
dato origine - di fatto - alla nullita' stessa.
    In altre parole appare una violazione della condizione di parita'
tra  le  parti di cui all'art. 111 della Costituzione che l'oggettiva
impossibilita'  del  locale  ordine  degli avvocati di poter porre in
essere il sistema previsto dalla legge n. 60/2001 nei tempi da questa
imposti  conduca  alla  formazione  di  nullita'  nell'azione  di  un
soggetto diverso quale e' il pubblico ministero che verrebbe pertanto
a subire gli effetti di un evento completamente al di fuori della sua
sfera  di disponibilita'. Se cio' fosse ammesso si avrebbe - sempre a
modestissimo  avviso  di  questo  pubblico  ministero  -  una  palese
violazione     dell'art. 3     della     Costituzione     ravvisabile
nell'irrazionale   previsione   legislativa   che  introdurrebbe  una
evidente  disparita'  di  trattamento  tra  la posizione del pubblico
ministero,  dell'indagato e del suo difensore in quanto quest'ultimo,
correttamente,  giustamente  ed  in  modo deontologicamente doveroso,
potrebbe  in  ogni  momento  far valere una nullita' a favore del suo
assistito;  nullita'  che, come detto, trova la sua origine non in un
vizio  dell'attivita'  del pubblico ministero ed a questi imputabile,
ma  nell'attivita'  di un organo esponenziale e rappresentativo dello
stesso difensore.