LA PROCURA DELLA REPUBBLICA Nel procedimento in epigrafe indicato relativo alla convalida del sequestro di un coltello operato dal Nucleo radiomobile - reparto operativo del comando provinciale di Firenze, Regione Carabinieri Toscana in data 7 aprile 2001 a carico di Cramesteter Fabio, indagato del reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975. Premessa in fatto Nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 67 del 21 marzo 2001 e' stata pubblicata la legge n. 60 del 6 marzo 2001, "Disposizioni in materia di difesa d'ufficio", legge immediatamente esecutiva allo scadere del quindicesimo giorno dalla suddetta pubblicazione. Per via gerarchica in data 4 aprile 2001 e' pervenuta pero' a questo pubblico ministero copia dell'allegato alla delibera n. 9 del 4 aprile 2001 del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Firenze, che "... ritenuto che il brevissimo tempo intercorrente tra la pubblicazione della legge e la sua entrata in vigore non consente, ... neppure la realizzazione del centralino unificato di cui all'art. 8 della legge potra' essere completata entro il 5 aprile 2001, che non vi e' alcuna norma transitoria nella legge in argomento; delibera ... che in via meramente transitoria, in attesa che si realizzi l'attuazione completa ed effettiva degli artt. 7 ed 8 della legge n. 60/2001, mantengano efficacia i criteri di individuazione e di nomina dei difensori di ufficio ad oggi in vigore da designare attraverso gli elenchi dei difensori redatti ai sensi dell'art. 29 disp. att c.p.p. oggi vigente; tale disciplina cessera' comunque di avere efficacia non appena realizzata l'attuazione effettiva degli art. 1 e 8 della legge n. 60/2001". Nell'ambito di questo quadro di fatto ed in vigenza della nuova normativa "citata questo pubblico ministero in data odierna, 8 aprile 2001 (domenica), e' di reperibilita' esterna e quindi, per disposizioni interne dell'ufficio, demandato anche per le valutazioni e provvedimenti conseguenti in materia di perquisizioni e sequestri operati di iniziativa da parte della p.g. In conseguenza di cio' avviene quanto segue. Al sig. Cramesteter in data 7 aparile 2001 e' stato sequestrato di iniziativa da parte della p.g. sopra indicata, un coltello e lo stesso Cramesteter e' pertanto allo stato indagato per il reato di cui all'art. 4. legge n. 110/1975. Il verbale di sequestro e' stato regolarmente depositato in data 8 (domenica) 4 aprile 2001 nei termini di legge in questo ufficio, per la successiva convalida. D i r i t t o Questo p.m. e' pertanto oggi chiamato in prima applicazione della nuova normativa, a provvedere alla convalida del sequestro, procedendo contestualmente alla nomina di un difensore di ufficio anche ai fini del deposito del verbale dell'atto eseguito ed informazione di garanzia all'indagato. La nuova normativa pero' impone che per tale adempimento, per il combinato disposto degli artt. 1, 2, ed 8 della legge n. 60/2001, questo pubblico ministero debba attivare la procedura ivi prevista ovvero contattare l'apposito ufficio istituito presso l'ordine forense che gli dovra' comunicare il nominato del difensore di ufficio da nominare. Come sopra indicato pero' risulta in fatto preclusa la possibilita' di procedere nel modo imposto dalla legge; impossibilita' confermata anche a seguito di ulteriore verifica effettuata in data odierna dalla segreteria di questo p.m. presso le due utenze telefoniche dell'ordine degli avvocati di Firenze e presso le quali e' risultato attivo solo un nastro registrato di informazioni. A modesto avviso di questo magistrato appare pero' inoltre preclusa la possibilita' di procedere nel modo indicato dal Consiglio dell'ordine di Firenze, non risultando tale soluzione espressamente prevista dalla legge ed anzi risultando implicitamente del tutto incompatibile con essa e con la ratio che ha ispirato la nuova regolamentazione. Quid iuris? Il pubblico ministero ritiene che la nuova normativa non rispetti il dettato, costituzionale non fornendo una soluzione alla ipotesi sopra indicata e' cio' sotto piu' profili che saranno meglio evidenziati. Vero e' che preliminare appare pero' la questione se il pubblico ministero sia legittimato a sollevare questioni incidentali di legittimita' costituzionale. E' noto a questo pubblico ministero che la Corte costituzionale (nel solco di un costante e consolidato orientamento di cui alle sentenze nn. 40, 41 e 42 del 1963, ordd. n. 186/1971, 5/1979, 163/1981, 285/1989) con la piu' recente ordinanza n. 249/1990 ha ribadito che il p.m. non e' titolare di un potere decisorio e quindi non e' legittimato a sostituirsi all'autorita' giudiziaria competente, a fortiori alla stregua del nuovo codice di procedura penale che riconosce al titolare dell'azione penale per intero e senza concessioni ad ibridismi di sorta la posizione di "parte", senonche' si chiede di voler valutare se puo' apparire condivisibile quanto segue. Nel caso della convalida il p.m. non opera come parte in senso stretto, ma come magistrato organo di controllo e garanzia del rispetto della legge nella potenziale controversia tra p.g. procedente d'iniziativa e cittadino che ha subito il sequestro. D'altra parte tale controllo e' al momento della convalida di competenza esclusiva del p.m. senza che questi possa interpellare ad alcun titolo alcuna autorita' giudiziaria nei confronti della quale non vi e' quindi alcuna sostituzione da parte del pubblico ministero. D'altra parte ancora la decisione del pubblico ministero non e' differibile ad alcun momento successivo, tanto e' vero che viene istituito proprio un turno di urgenza anche a tal fine. Da tutto quanto sopra si ritiene pertanto che - anche se solo con riferimento esclusivo alla fattispecie che si' sottopone al vaglio di codesta Corte - il pubblico ministero sia titolare di un potere decisorio che si deve estrinsecare nel provvedere o non provvedere alla convalida del sequestro. In altre parole non appare sussistere altra autorita' giudiziaria che possa procedere in sua vece alla convalida. Solo dopo la convalida, il p.m. acquista natura sostanziale di parte e la controversia viene a porsi tra indagato e pubblico ministero e solo a quel punto eventuali questioni ed impugnazioni possono essere sottoposte al vaglio di un giudice (quale ad esempio, il tribunale del riesame). Cio' posto e se si ritenesse meritevole di accoglimento quanto sinora esposto, si rileva ancora. Questo pubblico ministero oggi ha di fronte a se' l'alternativa tra non poter provvedere sulla convalida (se non a pena di nullita' per come vedremo) o provvedere in senso difforme al dettato normativo vigente; ipotesi entrambe cui questo p.m. non ritiene di poter accedere. Violazione degli artt. 3, 97, 101, 111 e 112 Cost. A modesto avviso di questo p.m. pertanto la legge n. 60/2001 nel combinato - disposto degli artt. 1, 2, 3, ed 8 - norme tutte decisive con riferimento alla decisione che si pone a codesta Corte - viola gli artt. 3, 97, 101, 111 e 112 della Carta costituzionale. In primo luogo appare del tutto escluso che il pubblico ministero possa procedere in sede di convalida a nominare autonomamente un difensore di ufficio all'indagato se pur traendo il nominativo dall'elenco dei difensori di ufficio a suo tempo fornito dal locale ordine degli avvocati e redatto in forza del previgente art. 29 disp. att.ne c.p.p. La ratio della legge n. 60/2001 appare evidentemente quella di rafforzare e rendere pienamente effettivo il diritto di difesa, costituzionalizzato dall'art. 24 Cost., tra l'altro togliendo proprio la possibilita' al pubblico ministero - in quanto controparte - di essere lui a scegliere da chi debba essere assistito l'indagato. In questo senso quasi tutti i primi commenti in dottrina e degli operatori del diritto che hanno posto proprio l'accento su come fosse fondamentale che la nuova legge ponesse fine all'inconveniente di un difensore d'ufficio scelto dal pubblico ministero (dal che alcuni commentatori anche efficacemente evidenziato come in alcuni casi il difensore d'ufficio nominato potesse apparire, nel sistema previgente, come "il difensore d'ufficio di fiducia dell'ufficio di Procura"). Premessa la banale considerazione che e' doveroso per il magistrato rispettare la legge anche laddove l'inosservanza non importa nullita', principio ribadito tra l'altro espressamente per le norme del codice di procedura penale dall'art. 124 c.p.p., - il che basterebbe a far ritenere rilevante la questione che si prospetta con riferimento al caso di specie - si ritiene, per di piu', che nella fattispecie di cui trattasi una sanzione vi sia, quantomeno con riferimento alle nullita' di ordine generale di cui all'art. 178, lettera c), c.p.p. e che non si possa prospettare come mera irregolarita' la nomina di un difensore di ufficio da parte del pubblico ministero al posto di un altro difensore (come si era anche ritenuto sino ad oggi), laddove nel nuovo sistema e' invece chiaramente imposto che alla suddetta nomina debba necessariamente provvedere un apposito ufficio organizzato dal competente locale Ordine degli Avvocati. Da cio' ne consegue che, a modesto avviso di questo pubblico ministero, l'omessa previsione legislativa di un caso quale quello in cui versa questo pubblico ministero (e quindi l'omessa individuazione di idonei ed efficaci correttivi), si sostanzi - in concreto - in una palese violazione degli artt. 3, 97, 101 e 111 e 112 della Carta fondamentale. Omissione che, si badi bene, non si deve ritenere possa verificarsi e limitarsi solo al fatto contingente da cui scaturisce il caso in esame, ma che ben puo' immaginarsi si possa estendere a tutti gli altri casi in cui si possa andare incontro ad una impossibilita' materiale che ben puo' derivare da fattori non solo organizzativi, ma anche tecnici (guasti, interruzione del servizio per le ragioni piu' diverse, etc.), o a cause di forza maggiore. Per come detto, cio' che sembra venga pregiudicato in primo luogo appare il buon andamento dell'ufficio del pubblico ministero (art. 97 Cost.) e la possibilita' per questi di poter adempiere all'obbligo di esercitare l'azione penale nel suo ovvio corollario di essere messo in condizioni di esercitare il suddetto obbligo in modo valido ed esente da qualsivoglia nullita' (art. 112 Cost.). Se cio' non fosse ne deriverebbe anche una ipotesi di violazione dell'art. 101 della Costituzione in quanto ne conseguirebbe che i giudici non sarebbero piu' soggetti soltanto alla legge, ma anche a decisioni di organi diversi da quelli titolati ad esercitare il potere legislativo (e non potendosi certo dubitare che la garanzia di cui all'art. 101 riconosciuta al giudice non si estenda anche al pubblico ministero). Infine un ulteriore profilo di illegittimita' pare si debba necessariamente ravvisare nel fatto che le nullita' da cui sarebbe affetta la nomina del difensore d'ufficio da parte del pubblico ministero produrrebbe i suoi effetti sull'esercizio dell'azione penale ovvero sull'attivita' di un soggetto diverso da quello che ha dato origine - di fatto - alla nullita' stessa. In altre parole appare una violazione della condizione di parita' tra le parti di cui all'art. 111 della Costituzione che l'oggettiva impossibilita' del locale ordine degli avvocati di poter porre in essere il sistema previsto dalla legge n. 60/2001 nei tempi da questa imposti conduca alla formazione di nullita' nell'azione di un soggetto diverso quale e' il pubblico ministero che verrebbe pertanto a subire gli effetti di un evento completamente al di fuori della sua sfera di disponibilita'. Se cio' fosse ammesso si avrebbe - sempre a modestissimo avviso di questo pubblico ministero - una palese violazione dell'art. 3 della Costituzione ravvisabile nell'irrazionale previsione legislativa che introdurrebbe una evidente disparita' di trattamento tra la posizione del pubblico ministero, dell'indagato e del suo difensore in quanto quest'ultimo, correttamente, giustamente ed in modo deontologicamente doveroso, potrebbe in ogni momento far valere una nullita' a favore del suo assistito; nullita' che, come detto, trova la sua origine non in un vizio dell'attivita' del pubblico ministero ed a questi imputabile, ma nell'attivita' di un organo esponenziale e rappresentativo dello stesso difensore.