Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - giusta deliberazione del Consiglio dei ministri (doc. 4) - rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge, nei confronti della Regione Veneto, e per essa del suo Presidente della giunta regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge (ri)approvata dal consiglio regionale del Veneto in data 2 maggio 2001 recante "Referendum consultivo in merito alla presentazione di una proposta di legge costituzionale per il trasferimento alla Regione del Veneto delle funzioni statali in materia di sanita', formazione professionale ed istruzione, polizia locale". P r e m e s s a Il consiglio regionale della Regione Veneto, nella seduta del giorno 12 ottobre 2000, ha approvato un progetto di legge relativo a referendum consultivo in merito alla presentazione di una proposta di legge costituzionale per il trasferimento alla Regione del Veneto delle funzioni statali in materia di sanita', formazione professionale e istruzione, polizia locale" (doc. 1). Nel suo art. 1 ("oggetto del referendum") e' previsto che "e' promosso, a norma dell'art. 47 dello Statuto, referendum consultivo di carattere regionale in merito alla presentazione ai sensi dell'art. 121 Cost., di una proposta di legge costituzionale per il trasferimento alla Regione Veneto, delle funzioni statali in materia di sanita', formazione professionale e istruzione, polizia locale". Nel successivo art. 2 ("procedimento"), al comma l, e' precisato il quesito referendario nei seguenti termini "Siete favorevoli alla presentazione da parte del consiglio regionale, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, di una proposta di legge costituzionale che preveda, nel quadro dell'unita' nazionale, il trasferimento alla Regione del Veneto delle funzioni statali e delle conseguenti necessarie risorse finanziarie in materia di sanita', polizia locale, formazione professionale, di competenze in materia di organizzazione scolastica, offerta di programmi educativi e gestione di istituti scolastici?"Da ultimo, l'art. 3 contiene la norma finanziaria di copertura della prevista spesa. Tale delibera legislativa ha formato oggetto di rinvio, per nuovo esame, al consiglio regionale da parte del Governo (giusta delibera 3 novembre 2000 del Consiglio dei ministri), come da comunicazione 4 novembre 2000, n. 200/8271 della Presidenza del Consiglio dei ministri (doc. 2), per le ragioni ivi esposte. Ma il consiglio regionale del Veneto, con delibera adottata nella seduta del 2 maggio 2001, comunicata al Commissario del Governo in data 7 maggio 2001 e pervenuta alla Presidenza del Consiglio dei ministri il successivo giorno 8 maggio 2001, ha (ri)approvato (doc. 3) la stessa legge apportando marginali e non sostanziali modifiche al testo del comma 2 del suo art. 2 (solamente con aggiornamento al 31 agosto 2001 del termine di presentazione dei progetti di legge attuativi ivi previsti) ed al suo art. 3 ( con adeguamento della previsione di spesa). Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della suindicata delibera legislativa riapprovata, il Governo della Repubblica, come in epigrafe rappresentata e difesa e giusta delibera del Consiglio dei ministri che si produce sub 4), propone il presente ricorso ai sensi dell'art. 127, quarto comma, della Costituzione e dell'art. 31 della legge n. 87/1953, sulla base dei seguenti M o t i v i 1. - Oggetto della presente impugnazione e' la sovraspecificata delibera legislativa del consiglio regionale del Veneto, riapprovata a maggioranza assoluta a seguito di rinvio governativo, e con la quale e' stato indetto referendum consultivo della popolazione residente nella stessa regione in ordine alla presentazione, da parte del medesimo consiglio, di una proposta di legge di revisione costituzionale per il trasferimento delle funzioni statali nelle materie ivi indicate. Come si legge nella relazione della prima commissione consiliare ricordata nelle premesse della delibera 2 maggio 2001, "... ci apprestiamo a riapprovare questa legge ben consapevoli che nel frattempo il Parlamento ha approvato la modifica del tit. V della Costituzione che diventera' anch'esso oggetto di referendum consultivo ai sensi dell'art. 138 della Costituzione. La Regione Veneto, invece, con questa legge vuole essere soggetto partecipe del processo di riforma federale mediante un coinvolgimento della sua popolazione gia' all'origine dell'iniziativa legislativa, in modo tale da non confermare scelte discrezionali affidate all'esclusiva competenza degli organi centrali dello Stato ... La popolazione veneta con il proprio voto si esprimerebbe invece sulla proposta di legge costituzionale della Regione Veneto gia' nel suo nascere, per dare maggiore forza dal punto di vista politico alla modifica dei rapporti tra Stato e regione ...". 2. - Cio' precisato, pare evidente la illegittimita' costituzionale della impugnata delibera legislativa - per contrasto con i principi espressi dagli articoli 5, 70, 71, 121, 123, mod. dalla legge della Costituzione n. 1 del 1999, in relazione all'art. 47 dello St. Veneto, e 138 Cost. - in quanto essa prevede che la "popolazione veneta" e cioe' il popolo di quella Regione, nella sua limitata dimensione di corpo elettorale regionale, venga chiamato a pronunciarsi, sia pure nella forma partecipativa del referendum consultivo, in relazione ad iniziativa legislativa del Consiglio intesa ad innovare all'ordinamento a livello costituzionale. Al proposito appare sufficiente richiamare l'autorevole insegnamento di codesta ecc.ma Corte espresso - al riguardo di analoghe iniziative referendarie della stessa Regione Veneto - gia' nella sent. n. 470 del 1992 e nella recentissima sent. n. 496 del 2000. In particolare in quest'ultima pronuncia sono affermate le due fondamentali proposizioni, la prima delle quali e' quella che "il popolo in sede referendaria non e' designato dalla Costituzione come il propulsore della innovazione costituzionale" e la seconda e' quella che "l'intervento del popolo non e' a schema libero, perche' l'espressione della sua volonta' deve avvenire secondo forme tipiche ed all'interno di un procedimento che, grazie ai tempi, alle modalita' ed alle fasi in cui e' articolato, carica la scelta politica del massimo di razionalita' di cui, per parte sua, e' capace, e tende a ridurre il rischio che tale scelta sia legata a situazioni contingenti". Su tali premesse, e' agevole concludere, (anche) con riferimento alla delibera legislativa qui impugnata, che la stessa "per il ruolo che pretende di assegnare alla popolazione regionale in un procedimento che ha come suo oggetto e come suo fine politico immanente il mutamento dell'ordinamento costituzionale, incrina le linee portanti del disegno costituzionale, proprio in relazione ai rapporti tra l'istituto del referendum e la Costituzione", essendo lo stesso popolo evocato nella sua parzialita' di frazione autonoma del territorio nazionale, "quasi che nella nostra Costituzione, ai fini della revisione, non esistesse un solo popolo che da' forma all'unita' politica della Nazione, e vi fossero invece piu' popoli". Tanto piu' e' costituzionalmente inammissibile la evocazione della popolazione veneta ad esprimersi sul prospettato quesito oggetto dell'indetto referendum consultivo - il quale ha valenza ed efficacia di vincolo politico sul consiglio regionale, cui unicamente compete ex art. 121 della Costituzione l'iniziativa della proposta di legge costituzionale, ed e' tale in ogni caso da orientare le successive fasi di formazione della legge statale, "condizionando" le relative scelte discrezionali da parte del Parlamento nazionale ed "aggravando" il relativo procedimento con un non previsto e quindi non consentito "intervento" atipico - in quanto e' evidente che la stessa popolazione potrebbe venir chiamata ad una doppia pronuncia sul medesimo quesito, la prima in fase consultiva come parte scorporata dal tutto ed una seconda volta successivamente in fase di decisione costituzionale siccome frazione dell'intero corpo elettorale nazionale (e tale rilievo appare particolarmente calzante avendo riguardo al pur ricordato testo di legge costituzionale recante modifiche al tit. V della parte seconda della Costituzione, gia' approvato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2001, n. 59, e ancora non promulgato perche' sottoposto a referendum confermativo ex art. 138 Cost.). 3. - Le considerazioni di cui sopra appaiono decisive ai fini della sollecitata declaratoria di illegittimita' costituzionale della delibera legislativa qui impugnata. La quale e' da ritenere, peraltro, illegittima - in relazione all'art. 123 Cost.,in riferimento all'art. 47 Statuto Veneto (e alla l.r. n 1/1973) - anche sotto altro e subordinato profilo. Non pare dubbio che il quesito oggetto del referendum anche consultivo deve essere formulato in modo chiaro, preciso ed inequivoco, in modo tale che possa adempiere alla sua funzione propria di strumento di "genuina" manifestazione della sovranita' del popolo che deve essere chiamato percio' ad esprimersi con piena consapevolezza sul medesimo. La delibera legislativa in esame, al contrario - nel riferirsi genericamente (art. 2, comma l) al "trasferimento alla Regione del Veneto delle funzioni statali ... in materia di sanita', polizia locale, formazione professionale, di competenze in materia di organizzazione scolastica, offerta di programmi educativi e gestione di istituti scolastici" - racchiude una fonnulazione del quesito referendario del tutto generica ed equivoca, sia perche' non precisa a quali funzioni - legislative o amministrative - si riferirebbe il trasferimento, sia perche' manca di ogni puntuale riferimento al presupposto vigente sistema normativo alla modifica del quale dovrebbe essere rivolta la proposta di legge costituzionale, e sulla quale pur si intende sollecitare l'espressione della volonta' della popolazione veneta. In particolare, con il quesito cosi' come formulato, non e' ragionevolmente consentito a ciascun cittadino (residente nella Regione) di tener conto e di valutare l'impatto, anche rispetto all'assetto di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione vigenti, dell'ulteriore decentramento di funzioni attuato con la legge n. 59/1997 e con i relativi decreti legislativi (in particolare con il d.lgs n. 112/1998 e succ. mod.), sia con il trasferimento di nuove funzioni amministrative alle Regioni nelle materie di cui all'art. 117 Cost., sia con la delega alle Regioni stesse di funzioni in altre materie, sia con l'attribuzione di funzioni agli enti locali (cfr. sent. n. 408/1998): di modo che non appare possibile configurare una genuina e consapevole manifestazione della volonta' popolare in ordine ad una ipotizzata normativa di revisione se non sia chiaro e precisato il quadro normativo vigente che dovrebbe essere oggetto di (proposta di) modifica. A maggior ragione il quesito formulato appare equivoco ed impreciso nella parte in cui - in apparente contrapposizione alle materie in precedenza indicate (sanita', polizia locale, formazione professionale) - ha riguardo poi al trasferimento di imprecisate "competenze" in materia di organizzazione scolastica, offerta di programmi educativi e gestione di istituti scolastici. D'altronde e' la stessa delibera legislativa qui impugnata che sembra rendersi conto della "non autosufficienza" (nel senso di imprecisione, genericita' ed equivocita) del pur gia' formulato quesito referendario, quando essa al comma 2 dell'art. 2, condiziona l'indizione del referendum alla futura scelta, da parte del Consiglio, di una proposta di legge (tra quelle da presentarsi entro il 30 agosto 2001) "attuativa del dispositivo(?) referendario". Un'ultima considerazione conclusiva si impone: la legge regionale deliberatamente (come si desume dalla ricordata relazione della prima Commissione consiliare) ignora il gia' approvato e pubblicato testo di legge costituzionale contenente modifiche al tit. V della parte seconda della Costituzione: ma e' di tutta evidenza che, una volta che la medesima legge - all'esito del referendum popolare - sia promulgata, l'indetto referendum consultivo regionale diverrebbe comunque del tutto impraticabile, sia in funzione del nuovo assetto costituzionale di riparto della potesta' legislativa (art. 117), di attribuzione delle funzioni amministrative (art. 118) e di prevista attribuzione alle Regioni con legge ordinaria di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia (art. 116, comma 3), sia perche' verrebbe comunque profondamente mutato il quadro costituzionale di riferimento della prevista proposta regionale di revisione costituzionale, anche nelle materie indicate nella delibera legislativa in contestazione.