IL TRIBUNALE Esaminati gli atti del procedimento n. 5185/00 avente ad oggetto l'opposizione all'esecuzione, nonche' gli atti del procedimento n. 5002/2000 R.es.; Premesso che l'I.N.P.S. promuoveva azione esecutiva a carico di Martinotti Dante; che il terzo datore di lavoro, rendeva dichiarazione positiva essendo il Martinotti suo dipendente con uno stipendio di circa L. 2.000.000 mensili; che il predetto Martinotti promuoveva opposizione all'esecuzione ed in sede di prima udienza di comparizione nel predetto procedimento, dopo aver ottenuto da questo giudice la sospensione dell'esecuzione, e specificamente domandava che, in forza delle sue precarie condizioni di salute, oltre che economiche, la somma da trattenersi mensilmente in soddisfazione del credito azionato fosse limitata a L. 100.000, ad una misura cioe' inferiore al quinto di legge; che l'I.N.P.S. si opponeva alla predetta richiesta; Considerato che la Corte costituzionale in piu' occasioni si e' venuta ad occupare della supposta incostituzionalita' dell'art. 545 c.p.c. (sentenze nn. 20 e 38 del 1970 ; n. 102 del 1974; n. 209 del 1975 ; ord. n. 12 del 1977 ; sentenza n. 434 del 1997 ; ord. n. 305 del 1998) dichiarando infondate o manifestamente inammissibili le questioni relative alle censure mosse all'art. 545 c.p.c., nella misura in cui lo stesso, permettendo il prelievo del quinto, viene a gravare su stipendi o salari bassi, riducendo il livello di possibile soddisfazione dei bisogni essenziali del debitore e della sua famiglia; che le questioni di cui sopra sono state poste in riferimento agli artt. 2,3,24,31,36 ma non risulta siano state poste in riferimento all'art. 32, primo comma, Cost., il quale tutela il diritto alla salute come diritto fondamentale; che il Martinotti versa in precarie situazioni di salute, come da lui certificato e peraltro non contestato dall'INPS procedente e tale situazione, vista anche la consistenza del salario che residuerebbe dopo il prelievo di 1/5 dello stesso, potrebbe aggravarsi in relazione alle esigenze quotidiane di un malato poiche', se e' vero che l'assistenza sanitaria gli viene per legge assicurata, la scarsita' dei suoi introiti lo costringerebbero a ridurre alcune sue essenziali esigenze non coperte dal S.S.N. ovvero a cercare altre fonti di reddito con un surplus di logorio psico-fisico, con indirette ma ovvie conseguenze sul suo stato di salute; che, viceversa, aderendo alla richiesta del Martinotti non si avrebbero tali negative conseguenze ma a cio' osta il disposto normativo che non affida alla discrezionalita' del giudice la fissazione del prelievo sullo stipendio o salario ma ne predetermina l'importo nella misura di 1/5; che pertanto la questione e' rilevante e non manifestamente infondata.