IL TRIBUNALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile riassunta
con  comparsa ex art. 125 c.p.c. notificata a mezzo posta in data 8/9
ottobre  1998  ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53, da Solaris
One  S.r.l.,  in  persona  del legale rappresentante, rappresentata e
difesa  dall'avv.  Alberto Gennari del Foro di Venezia giusta procura
in  calce  al  ricorso  per  opposizione  di terzo ex art. 619 c.p.c.
depositato il 4 marzo 1998, attrice opponente in riassunzione;
    Contro:
        1)   Etro  S.p.a.,  in  persona  del  legale  rappresentante,
rappresentata  e  difesa  dagli  avv.  Margherita  Barie' del Foro di
Milano  e Franco Zambelli del Foro di Venezia giusta procura in calce
alla  comparsa  di  costituzione  e risposta dd. 30 novembre 1998 nel
giudizio riassunto, convenuta opposta in riassunzione;
        2)  Calle  Legrenzi  Sr.l.,  convenuta  opposta  contumace in
riassunzione.
    Oggetto: opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., riassunzione ai
sensi dell'art. 619, ultimo comma, c.p.c.
                           I n  f a t t o
    Con   ricorso  per  opposizione  di  terzo  ex  art. 619  c.p.c.,
depositato  in  data  4 marzo  1998  e  diretto al pretore di Venezia
(sezione    distaccata    di   Mestre)   in   funzione   di   giudice
dell'esecuzione,  la  Solaris One S.r.l., corrente in Venezia-Mestre,
premesso  che  con  contratto  dd.  18 novembre 1996 aveva acquistato
dalla   S.r.l.   Calle   Legrenzi   l'azienda   commerciale  sita  in
Venezia-Mestre, Calle Legrenzi n. 18/20, avente ad oggetto la vendita
al  minuto  di  articoli  per  l'abbigliamento;  che  le parti, nello
stipulare  tale  contratto,  avevano  convenuto che gli effetti della
cessione  d'azienda  decorressero  dal  15 febbraio  1997,  pattuendo
altresi'  che  dalla  cessione  fossero esclusi i debiti ed i crediti
aziendali;  che per effetto di detto contratto la societa' acquirente
aveva  ottenuto  dal  comune  di  Venezia  il rilascio a proprio nome
dell'autorizzazione  alla  vendita prevista dalla legge 426/1971; che
nel  settembre  1997  l'Ufficiale  giudiziario,  in  forza del titolo
esecutivo  rappresentato  da  un  decreto ingiuntivo emesso in favore
della  Etro  S.p.a. e contro la societa' Calle Legrenzi S.r.l., aveva
proceduto,   presso   il  negozio  di  Calle  Legrenzi  n. 18/20,  al
pignoramento  di  numerosi  capi  d'abbigliamento  ivi rinvenuti; che
peraltro  detti  articoli d'abbigliamento appartenevano in proprieta'
esclusiva  all'opponente;  che  la  cedente  S.r.l.  Calle Legrenzi -
impegnatasi  a  definire  prontamente la propria pendenza con la Etro
S.p.a.  e  ad  ottenere  da  quest'ultima  l'immediato  abbandono del
procedimento  esecutivo  - non aveva in alcun modo ottemperato a tale
impegno,  instava  affinche',  previa  sospensione  dell'esecuzione e
rimessione della causa al tribunale di Venezia competente per valore,
fosse  accertato e dichiarato il diritto di proprieta' dell'opponente
sui  beni  pignorati, con conseguente accertamento dell'insussistenza
del diritto della Etro S.p.a. ad espropriare i beni medesimi.
    Con  decreto emesso inaudita altera parte in data 4 marzo 1998 il
pretore, in veste di giudice dell'esecuzione, sospendeva l'esecuzione
medesima,  fissando  per  la  comparizione  delle parti dinanzi a se'
l'udienza del 31 marzo 1998.
    Con  memoria  depositata  il  28 marzo 1998 si costituiva la sola
convenuta  opposta Etro S.p.a. instando preliminarmente per la revoca
del  decreto di sospensione dell'esecuzione e limitandosi a chiedere,
nel merito, il rigetto della proposta opposizione di terzo.
    La  Etro  S.p.a.  sosteneva di essere stata costretta a coltivare
l'esecuzione  forzata,  non avendo la debitrice S.r.l. Calle Legrenzi
rispettato  le  scadenze previste nel piano di rientro pur concordato
con la creditrice in data 24 novembre 1997.
    La   convenuta   opposta   escludeva   che   i   beni   pignorati
appartenessero   in  proprieta'  all'opponente  Solaris  One  S.r.l.,
trattandosi  di  merce  rinvenuta in magazzino; affermava al riguardo
che, in base all'art. 2 del contratto di cessione d'azienda, la merce
in magazzino doveva ritenersi esclusa dalla cessione medesima.
    La  Etro  S.p.a.  escludeva altresi' che il patto - stipulato tra
cedente e cessionaria d'azienda - limitativo della responsabilita' ex
art. 2560, secondo comma, c.c. fosse opponibile ai terzi.
    All'esito di un'ulteriore udienza, tenutasi dinanzi al Pretore in
veste  di  giudice  dell'esecuzione  in data 14 aprile 1998, le parti
scambiavano memorie autorizzate.
    Nella  sua memoria di replica, depositata in data 1o giugno 1998,
la convenuta opposta Etro S.p.a. ribadiva le difese gia' svolte nella
memoria  di  costituzione  depositata  il 28 marzo 1998, sempre senza
svolgere alcuna domanda riconvenzionale ma limitandosi a richiedere -
nel merito - il rigetto della proposta opposizione di terzo.
    All'esito  di un'ulteriore udienza, tenutasi il 7 luglio 1998, il
pretore  confermava con ordinanza dd. 17 luglio 1998 la gia' disposta
sospensione  dell'esecuzione,  ordinando - ex art. 619, ultimo comma,
c.p.c.  -  che  la  causa  fosse  riassunta  dinanzi  al tribunale di
Venezia, competente per valore.
    La Solaris One S.r.l. provvedeva a riassumere il giudizio dinanzi
all'intestato  tribunale  con  comparsa ex art. 125 disp. att. c.p.c.
notificata  nei  sensi  di  cui in epigrafe, ove venivano ribadite le
difese   gia'   svolte   dinanzi  al  pretore  in  veste  di  giudice
dell'esecuzione.
    Non  si  costituiva  neppure  in  tale  sede, benche' ritualmente
notificata,  l'esecutata  Calle  Legrenzi  S.r.l.,  della  quale  era
pertanto dichiarata dal g.i. la contumacia.
    Si costituiva invece la creditrice opposta Etro S.p.a., ribadendo
le  difese  gia'  svolte  nella precedente fase tanto con riferimento
all'asserita mancanza di prova della proprieta' dei beni pignorati in
capo    alla    Solaris    One   S.r.l.,   quanto   con   riferimento
all'operativita',  in  ispecie, dell'art. 2560, secondo comma c.p.c.,
norma  che  -  a  suo  avviso - costituiva in ogni caso di per se' un
idoneo  "titolo"  in  base  al  quale  procedere  all'esecuzione  nei
confronti della stessa Solaris One S.r.l..
    La  Etro  S.p.a.  chiedeva  altresi'  in via riconvenzionale, per
l'ipotesi di accoglimento dell'opposizione avversaria, che la Solaris
One  S.r.l.  -  in veste di obbligata in solido con la Calle Legrenzi
S.r.l.  - fosse condannata al pagamento in proprio favore della somma
di L. 117.642.453= (ossia L. 142.976.613=, somma portata dall'atto di
precetto,  meno L. 25.334.160=, importo nel frattempo pagato da Calle
Legrenzi  S.r.l.  con  assegno  circolare  in  data 17 ottobre 1998),
maggiorata degli interessi legali dal 21 luglio 1997 al saldo.
    A tale ultimo proposito la Etro S.p.a. chiedeva, preliminarmente,
che  il g.i pronunciasse ordinanza ex art. 186-bis e/o 186-ter c.p.c,
per la somma di L. 117.642.453=.
    Con  memoria  depositata il 30 marzo 1999 l'opponente Solaris One
S.r.l.,  richiamandosi  al  disposto dell'art. 185 disp. att. c.p.c.,
dichiarava   di   non  accettare  il  contraddittorio  sulla  domanda
riconvenzionale  dispiegata dalla Etro S.p.a. perche' tardiva, atteso
che  ancora  in  data 31 marzo 1998 si era tenuta dinanzi al pretore,
giudice  dell'esecuzione, l'udienza di prima comparizione nell'ambito
del  giudizio  di  cognizione  ordinaria instaurato con il ricorso ex
art. 619  c.p.c.,  e  che  nessuna  domanda riconvenzionale era stata
dispiegata in quella sede.
    Con  ordinanza  dd. 5 luglio 1999 il g.i. rigettava le istanze ex
artt. 186-bis e 186-ter c.p.c. formulate daEtro S.p.a.
    La  causa,  istruita  documentalmente  e tramite la chiesta prova
orale  per  testi,  era  trattenuta  per  la decisione all'udienza di
precisazione delle conclusioni del 17 novembre 2000.
                         I n  d i r i t t o
    Ritiene  questo tribunale di dover sollevare d'ufficio, in quanto
rilevante  e  non  manifestamente  infondata  in relazione all'art. 3
Cost.,  questione  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 619
c.p.c.,  163  n. 7  c.p.c.,  164,  primo  comma,  c.p.c., nonche' del
combinato  disposto degli artt. 166 e 167, secondo comma, c.p.c., nei
termini di seguito indicati.
    L'opponente   ex   art. 619   c.p.c.   Solaris   One   S.r.l.  ha
immediatamente  eccepito,  dinanzi  a questo tribunale, la tardivita'
della domanda riconvenzionale formulata nei suoi confronti dalla Etro
S.p.a.,  avente ad oggetto la condanna della stessa opponente - quale
asserito  condebitore  solidale rispetto all'esecutata Calle Legrenzi
S.r.l. - al pagamento della somma di L. 117.642.453=.
    Detta  domanda  riconvenzionale  risulta  essere  stata formulata
dalla  Etro  S.p.a.  per la prima volta in comparsa di risposta nella
presente fase di giudizio svolgentesi dinanzi al tribunale competente
per  valore,  in  seguito alla riassunzione del processo ordinata dal
pretore  in  veste di giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 619,
ultimo comma, c.p.c..
    Vero  e'  che  la  comparsa  di  risposta  contenente  la domanda
riconvenzionale  in  oggetto e' stata depositata nella Cancelleria di
questo  tribunale il 18 dicembre 1998, e dunque ben piu' di 20 giorni
prima  del  15 gennaio  1999,  data indicata nell'avversa comparsa di
riassunzione ex art. 125 disp. att. c.p.c. quale udienza fissa in cui
comparire.
    Nondimeno  va  ricordato  che,  in  base  all'art. 185 disp. att.
c.p.c.   (norma   invocata   dall'opponente   Solaris   One  S.r.l.),
all'udienza   di  comparizione  davanti  al  giudice  dell'esecuzione
fissata  a  norma degli artt. 615, 618 e 619 del codice si applica la
disposizione dell'art. 183 del codice.
    Pare   ragionevole  ritenere  che  la  norma  ora  citata  -  mai
modificata  nonostante  l'entrata  in  vigore della legge 26 novembre
1990  n. 353  nonche'  del  successivo decreto-legislativo 18 ottobre
1995,  n. 432 (convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre
1995,  n. 534)  -  debba  oggi  intendersi  come  riferita  non  piu'
all'art. 183   c.p.c.,   bensi'   al   novellato   art. 180   c.p.c.,
disciplinante l'udienza di prima comparizione.
    In  ogni  caso non puo' dubitarsi che, in base al citato art. 185
disp. att. c.p.c., la fase processuale svolgentesi dinanzi al giudice
dell'esecuzione  anteriormente alla riassunzione dinanzi al tribunale
competente  per  valore abbia gia' le caratteristiche del giudizio di
cognizione  ordinaria,  non  configurandosi  essa  in alcun modo come
momento  meramente prodromico rispetto alla compiuta instaurazione di
detto giudizio di cognizione.
    Autorevole  dottrina  ha  sostenuto,  in  quest'ottica,  che  "la
notificazione  del  ricorso  e  del decreto (ex art. 619 c.p.c.) vale
come   citazione  della  parte  opposta  a  comparire  per  l'udienza
stabilita  e  come  invito  alla  medesima parte di costituirsi nelle
forme stabilite dagli articoli 166 e 314, e, possibilmente, anche nel
relativo termine".
    In  ispecie  nessuna  domanda  riconvenzionale e' stata svolta da
Etro  S.p.a.  nel  costituirsi dinanzi al giudice dell'esecuzione con
comparsa di risposta depositata il 28 marzo 1998.
    Nell'ottica  ora  illustrata  risulterebbe  dunque  meritevole di
accoglimento  la  tesi dell'opponente Solaris One S.r.l., secondo cui
la  predetta  Etro  S.p.a.  sarebbe  irrimediabilmente  incorsa nella
decadenza  di  cui  al combinato disposto degli artt. 163 n. 7, 166 e
167,   secondo  comma,  c.p.c.,  con  la  conseguente  necessita'  di
dichiarare tardiva la dispiegata domanda riconvenzionale.
    Peraltro   la   Etro   S.p.a.  si  difende  affermando  che,  nei
procedimenti  instaurati con ricorso (qual e' appunto il procedimento
ex  art. 619  c.p.c.),  non  puo'  trovare  applicazione  l'art. 167,
secondo  comma, c.p.c. dettato in tema di decadenze, stante l'assenza
di uno specifico riferimento normativo.
    Sempre  Etro  S.p.a.  sostiene che, accedendo all'impostazione di
controparte  sulla  natura  di  cognizione  ordinaria  della  fase di
giudizio svolgentesi dinanzi al giudice dell'esecuzione (impostazione
condivisa  da questo tribunale, come detto, atteso il chiaro disposto
dell'art. 185 disp. att. c.p.c.), il ricorso per opposizione di terzo
dovrebbe   comunque   contenere   l'esplicito   avvertimento  di  cui
all'art. 163,  n. 7,  c.p.c., mentre cosi' non e' nel caso di specie,
ed  invero la stessa Solaris One S.r.l. ha ritenuto di inserire detto
avvertimento  soltanto  nel  corpo  della comparsa in riassunzione ex
art. 125 c.p.c..
    Vero  e'  che,  in  relazione  al  procedimento di opposizione ex
art. 619  c.p.c.,  introdotto  con ricorso e non gia' con citazione a
comparire  ad  udienza  fissa,  il  legislatore  non  ha  previsto la
necessita' di inserire nel ricorso introduttivo ex art. 619 c.p.c. un
avvertimento  del  genere  di  quello disciplinato dall'art. 163 n. 7
c.p.c.,  cui consegua la decadenza della parte opposta dalla facolta'
di  proporre  eventuali  domande  riconvenzionali qualora essa non si
costituisca  almeno  20 giorni prima dell'udienza fissata dal giudice
dell'esecuzione con proprio decreto steso in calce al ricorso (ovvero
non si costituisca - al piu' tardi - in quella stessa udienza, tenuto
conto  che  di  regola il termine perentorio per la notificazione del
ricorso  e  del  decreto  e' assai breve, e che non e' necessario che
intercorrano  i  termini  a  comparire  ex art. 163-bis c.p.c. tra il
giorno della notificazione e quello della comparizione).
    Peraltro,  secondo  questo  tribunale,  quand'anche  si ritenesse
applicabile analogicamente al ricorso ex art. 619 c.p.c. il combinato
disposto  degli  artt. 163  n. 7  c.p.c.,  166  c.p.c. e 167, secondo
comma,   c.p.c.   (dettati   con  esclusivo  riferimento  ai  giudizi
instaurati   con  atto  di  citazione),  non  potrebbe  comunque  mai
giungersi  ad estendere un'ipotesi di nullita' prevista espressamente
per  l'atto  di  citazione  (dall'art. 164,  primo  comma, c.p.c., in
relazione  all'omissione dell'avvertimento di cui all'art. 163, n. 7,
c.p.c.)  ad  un  caso  non disciplinato in tal senso dal legislatore,
poiche'  cio'  costituirebbe violazione del principio di tassativita'
delle nullita' dettato dall'art. 156, primo comma, c.p.c..
    Ad  avviso  di  questo  tribunale  cio'  determina, nel caso - in
ispecie  ricorrente  -  del ricorso ex art. 619 c.p.c. non contenente
l'avvertimento in oggetto, un'irragionevole disparita' di trattamento
(art. 3  Cost.)  rispetto  ai  procedimenti  di  cognizione ordinaria
introdotti con citazione.
    Il  giudizio di opposizione ex art. 619 c.p.c., infatti, e' a sua
volta  configurabile  come  un  procedimento  di  cognizione  a  rito
ordinario,  disciplinato  in  tutto  e  per  tutto  dagli artt. 180 e
seguenti  c.p.c.  ancorche'  introdotto con ricorso (diversamente, ad
esempio,   dal  processo  del  lavoro,  retto  da  una  sua  speciale
disciplina,   ove   le   preclusioni  non  sono  correlate  ad  alcun
avvertimento,  senza  che un siffatto impianto normativo speciale sia
stato  -  a  suo tempo - censurato di incostituzionalita': cfr. Corte
costituzione  22 aprile  1980, n. 61; Corte costituzionale 29 ottobre
1987, n. 347).
    In  tal  senso  si  e'  recentemente  espressa  anche la Corte di
legittimita',  nel dichiarare manifestamente infondata l'eccezione di
incostituzionalita' sollevata dal giudice a quo, con riferimento agli
artt. 3  e  24  Cost.,  circa  la mancata previsione, in relazione al
ricorso  introduttivo  del procedimento di divorzio, della necessita'
dell'avvertimento  previsto  -  per il rito ordinario - dal novellato
art. 163 n. 7 c.p.c. (cfr. Cass. 7 febbraio 2000, n. 1332).
    La  S.C.  ha fondato la sua valutazione di manifesta infondatezza
sul  fatto  che,  nel procedimento divorzile, la fase contenziosa del
processo inizia unicamente con la prima udienza avanti all'istruttore
e non gia' con la fase presidenziale, sicche' la mancata costituzione
del convenuto nella fase presidenziale risulterebbe comunque inidonea
a  determinare decadenze di sorta (non essendo il convenuto obbligato
a costituirsi in tale sede), rimanendo dunque giustificata la mancata
previsione normativa dell'avvertimento.
    Condivisibile appare a questo tribunale il rilievo espresso - sia
pure  incidentalmente  - dalla citata Cass. 1332/2000, secondo cui il
riconoscimento   della   non  manifesta  infondatezza  della  dedotta
questione  di  costituzionalita' - sotto il profilo della lesione del
principio  di  uguaglianza - "si imporrebbe semmai con riferimento ai
giudizi  di  rito ordinario introdotti con ricorso (come, ad esempio,
pur  a prescindere dal richiamato processo del lavoro, il giudizio di
opposizione  del  debitore  o del terzo all'esecuzione gia' iniziata)
nei quali, ad una fase introduttiva strutturata secondo lo schema del
ricorso, segue una fase di trattazione ed istruzione concepita avendo
di vista lo schema dell'atto di citazione".
    Deve   osservarsi,   in   particolare   -  che  un'ingiustificata
disparita'  di  trattamento  tra  il procedimento ex art. 619 c.p.c.,
instaurato  con  ricorso,  ed  il  giudizio  ordinario di cognizione,
instaurato con atto di citazione, sussiste tanto a voler ritenere non
operante  nel  procedimento  di  opposizione  ex  art. 619  c.p.c. il
sistema  di  decadenze delineato dall'art. 167, secondo comma, c.p.c.
(come  sostiene  in  principalita'  l'opposta  Etro S.p.a.), quanto a
volerlo  ritenere  operante  (come  sostiene  l'opponente Solaris One
S.r.l.).
    Nella   prima   ipotesi  la  parte  opposta  verrebbe  ad  essere
ingiustificatamente  avvantaggiata  rispetto  al convenuto evocato in
giudizio  con atto di citazione, in quanto manterrebbe la facolta' di
dispiegare  domande  riconvenzionali  anche  dopo  l'udienza di prima
comparizione   ex   art. 180  c.p.c.,  tenutasi  dinanzi  al  giudice
dell'esecuzione.
    Nella  seconda  ipotesi, per converso, il ricorrente opponente si
troverebbe   ad  essere  ingiustificatamente  avvantaggiato  rispetto
all'attore di un ordinario giudizio introdotto con atto di citazione,
atteso  che  la  decadenza  in  oggetto maturerebbe inesorabilmente a
carico  della controparte anche in assenza di esplicito avvertimento,
non  comportando  cio'  -  come  sopra si e' accennato - una nullita'
dell'atto  introduttivo,  atteso  il  principio di tassativita' delle
nullita' dettato dall'art. 156, primo comma, c.p.c..
    E'   innegabile,  nel  caso  sottoposto  al  giudizio  di  questo
tribunale,  la rilevanza delle questioni come sopra delineate, la cui
risoluzione  influisce  direttamente sulla valutazione in ordine alla
tempestivita'  o  meno  della domanda riconvenzionale de qua (domanda
dispiegata dalla Etro S.p.a. unicamente dopo la riassunzione disposta
dal giudice dell'esecuzione ex art. 619, ultimo comma, c.p.c.).
    Non  sussistono  d'altra  parte,  tra  il  giudizio di cognizione
ordinario  introdotto  con citazione ed il giudizio di opposizione ex
art. 619  c.p.c.  introdotto  con  ricorso,  differenze ontologiche e
strutturali  apprezzabili, tali da poter giustificare la qui rilevata
disparita'  di  trattamento  (ossia  differenze  del genere di quelle
rilevate   da   Corte   costituzionale  29 maggio  1997,  n. 154  nel
dichiarare   infondate  analoghe  questioni  concernenti  la  mancata
previsione dell'avvertimento ex art. 163, n. 7 c.p.c. nell'ambito del
giudizio dinanzi al giudice di pace).
    Per  queste  ragioni  il  tribunale  ritiene  non  manifestamente
infondate  (oltreche' direttamente rilevanti ai fini del decidere) le
seguenti   questioni   di   legittimita'   costituzionale,  sollevate
d'ufficio in riferimento all'art. 3 Cost.:
        a) dell'art. 619 c.p.c. nella parte in cui non dispone che il
ricorso  introduttivo  per  opposizione di terzo all'esecuzione debba
contenere, a pena di nullita', l'invito all'opposto a costituirsi nel
termine  di  venti  giorni  prima  dell'udienza  fissata  dal giudice
dell'esecuzione con pedissequo decreto, ovvero - al piu' tardi - alla
stessa  udienza,  con  l'avvertimento  che  la  costituzione  oltre i
suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.;
        b)  dell'art. 163, n. 7 c.p.c. nella parte in cui non dispone
che  il  ricorso introduttivo per opposizione di terzo all'esecuzione
ex art. 619 c.p.c. debba contenere l'invito all'opposto a costituirsi
nel  termine  di  venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice
dell'esecuzione con pedissequo decreto, ovvero - al piu' tardi - alla
stessa  udienza,  con  l'avvertimento  che  la  costituzione  oltre i
suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.;
        c)  dell'art. 164, primo comma, c.p.c. nella parte in cui non
dispone   che  il  ricorso  introduttivo  per  opposizione  di  terzo
all'esecuzione   ex   art. 619   c.p.c.   sia  nullo  qualora  manchi
l'avvertimento  all'opposto  che  la  costituzione  avvenuta oltre il
termine  di  venti  giorni  prima  dell'udienza  fissata  dal giudice
dell'esecuzione   con   pedissequo   decreto,   o  comunque  avvenuta
successivamente   a  detta  udienza,  implica  le  decadenze  di  cui
all'art. 167 c.p.c.;
        d)  del  combinato  disposto  degli  artt. 166 e 167, secondo
comma, c.p.c., nella parte in cui non dispongono che, nel giudizio di
opposizione  di  terzo  ex  art. 619  c.p.c.,  l'opposto  a  pena  di
decadenza  debba  proporre le eventuali domande riconvenzionali nella
comparsa  di  risposta,  da  depositarsi  almeno  venti  giorni prima
dell'udienza  fissata  dal  giudice  dell'esecuzione  con  pedissequo
decreto, ovvero - al piu' tardi - alla stessa udienza.
    Conseguentemente  si  ordina  la rimessione degli atti alla Corte
costituzionale,   sospendendo   il   presente   giudizio   ai   sensi
dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.