IL TRIBUNALE Pronuncia la seguente ordinanza. Ritenuto in fatto ed in diritto che in data 19 febbraio 1998 in Lucca venivano rinvenuti affissi in piu' luoghi alcuni manifesti raffiguranti alcuni un feto umano ricoperto di sostanza ematica ed altri la testa di un feto sorretto da una pinza chirurgica; che a seguito di indagini di polizia giudiziaria si riteneva che gli autori dell'affissione fossero identificabili negli odierni imputati che venivano quindi rinviati a giudizio per rispondere tra l'altro del reato previsto dall'art. 15 legge 8 febbraio 1948 n. 47; che al pubblico dibattimento il difensore di uno degli imputati ha sollevato eccezione di illegittimita' costituzionale della norma incriminatrice; che ad avviso di questo giudice la sollevata questione di illegittimita' costituzionale della norma suddetta e' rilevante ai fini del decidere e non appare manifestamente infondata; che la Corte di cassazione con ordinanza del 17 febbraio 1999 ha ritenuto non manifestamente infondata la stessa questione, che la censura di incostituzionalita' si fonda sulla genericita' ed indeterminatezza della norma incriminatrice nella parte in cui fa riferimento al criterio del possibile turbamento del comune sentimento della morale ovvero del possibile turbamento dell'ordine familiare come requisiti determinanti della condotta incriminata, che in effetti e' innegabile la genericita' del riferimento alla morale comune il cui turbamento assume rilievo penale quando venga causato, come nel caso in esame da fotografie impressionanti o raccapriccianti genericita' che verosimilmente viola il principio stabilito dell'art. 25 secondo comma della Costituzione posto che la formulazione della norma indeterminata ed indefinibile non consente di individuare l'oggettivita' del bene giuridico tutelato dalla norma stessa. A riguardo e' significativa l'assenza di un sicuro insegnamento giurisprudenziale che permetta di porre rimedio alla genericita', della definizione della condotta incriminata contenuta nella norma mediante una delimitazione in via interpretativa dei contorni del reato che e ravvisabile inoltre da parte della norma in questione la violazione dell'art. 21 sesto comma della Costituzione che vieta la pubblicazione a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume posto che la legge sulla stampa di cui si tratta vietando le pubblicazioni contrarie alla morale comune oltrepassa i limiti stabiliti dalla Costituzione rendendo la zona dell'illecito piu' ampia rispetto a quella delimitata dalla norma costituzionale non essendovi dubbio che il concetto di morale comune appare piu' esteso di quello del buon costume.