IL TRIBUNALE

    Pronuncia la seguente ordinanza.
    Ritenuto  in  fatto ed in diritto che in data 19 febbraio 1998 in
Lucca  venivano  rinvenuti  affissi  in  piu' luoghi alcuni manifesti
raffiguranti  alcuni  un  feto umano ricoperto di sostanza ematica ed
altri  la  testa  di  un feto sorretto da una pinza chirurgica; che a
seguito di indagini di polizia giudiziaria si riteneva che gli autori
dell'affissione  fossero  identificabili  negli  odierni imputati che
venivano  quindi  rinviati  a giudizio per rispondere tra l'altro del
reato  previsto  dall'art.  15  legge  8  febbraio 1948 n. 47; che al
pubblico dibattimento il difensore di uno degli imputati ha sollevato
eccezione    di    illegittimita'    costituzionale    della    norma
incriminatrice;   che  ad  avviso  di  questo  giudice  la  sollevata
questione  di  illegittimita'  costituzionale della norma suddetta e'
rilevante ai fini del decidere e non appare manifestamente infondata;
che  la  Corte  di  cassazione  con ordinanza del 17 febbraio 1999 ha
ritenuto  non  manifestamente  infondata  la stessa questione, che la
censura   di   incostituzionalita'  si  fonda  sulla  genericita'  ed
indeterminatezza  della  norma  incriminatrice  nella parte in cui fa
riferimento   al   criterio   del  possibile  turbamento  del  comune
sentimento  della  morale ovvero del possibile turbamento dell'ordine
familiare come requisiti determinanti della condotta incriminata, che
in  effetti  e' innegabile la genericita' del riferimento alla morale
comune  il cui turbamento assume rilievo penale quando venga causato,
come nel caso in esame da fotografie impressionanti o raccapriccianti
genericita'   che   verosimilmente   viola   il  principio  stabilito
dell'art. 25   secondo   comma   della   Costituzione  posto  che  la
formulazione  della  norma indeterminata ed indefinibile non consente
di individuare l'oggettivita' del bene giuridico tutelato dalla norma
stessa.   A   riguardo   e'  significativa  l'assenza  di  un  sicuro
insegnamento  giurisprudenziale  che  permetta  di porre rimedio alla
genericita',  della  definizione della condotta incriminata contenuta
nella  norma  mediante  una  delimitazione  in via interpretativa dei
contorni  del reato che e ravvisabile inoltre da parte della norma in
questione  la  violazione dell'art. 21 sesto comma della Costituzione
che  vieta la pubblicazione a stampa, gli spettacoli e tutte le altre
manifestazioni  contrarie  al  buon  costume posto che la legge sulla
stampa  di  cui  si  tratta  vietando le pubblicazioni contrarie alla
morale  comune  oltrepassa  i  limiti  stabiliti  dalla  Costituzione
rendendo   la   zona  dell'illecito  piu'  ampia  rispetto  a  quella
delimitata  dalla  norma  costituzionale  non essendovi dubbio che il
concetto  di  morale  comune  appare  piu'  esteso di quello del buon
costume.