ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  della  delibera  della  Camera  dei  deputati  del
17 novembre   1999  relativa  alla  insindacabilita'  delle  opinioni
espresse  dall'on. Vittorio  Sgarbi  nei  confronti del dott. Lorenzo
Matassa,  promosso dalla Corte di appello di Roma - I sezione civile,
con  ricorso depositato il 22 novembre 2000 ed iscritto al n. 171 del
registro ammissibilita' conflitti.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 4 aprile 2001 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto  che,  con  ricorso  datato 20 ottobre 2000 e depositato
nella  cancelleria  della  Corte  il  22 novembre  2000,  la Corte di
appello  di  Roma,  I sezione civile, investita di un giudizio civile
per   risarcimento   danni  da  dichiarazioni  ritenute  diffamatorie
promosso  dal  dott.  Lorenzo  Matassa, magistrato, nei confronti del
deputato  Vittorio Sgarbi, ha sollevato conflitto di attribuzione tra
poteri  dello  Stato  nei  confronti  della  Camera  dei  deputati in
relazione  alla  deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta
del  17 novembre 1999 (documento IV-quater, n. 88), ha dichiarato che
i  fatti per i quali era in corso il procedimento civile concernevano
opinioni  espresse  da  un membro del Parlamento nell'esercizio delle
sue  funzioni,  in  quanto  tali insindacabili (art. 68, primo comma,
della Costituzione);
        che   la   Corte   di   appello  ricorrente  ritiene  che  la
deliberazione  di insindacabilita' riguarderebbe dichiarazioni per le
quali non vi sarebbe il necessario nesso con la funzione parlamentare
e  menomerebbe,  quindi,  la  sfera  di  attribuzioni  dell'autorita'
giudiziaria investita del giudizio.
    Considerato  che si deve, in questa fase, delibare esclusivamente
se  il  ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra
le  parti,  se  sussistono  i requisiti soggettivo ed oggettivo di un
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni
definitiva  decisione  anche  in  ordine all'ammissibilita' (art. 37,
terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
        che,  quanto  al requisito soggettivo, la Corte di appello di
Roma,  I  sezione  civile,  e'  legittimata a sollevare il conflitto,
essendo  competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento
del  quale  e'  investita,  la volonta' del potere cui appartiene, in
ragione  dell'esercizio  delle  funzioni  giurisdizionali  svolte  in
posizione di indipendenza costituzionalmente garantita;
        che,  parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la
dichiarazione  di  insindacabilita'  delle  opinioni  espresse  da un
proprio membro, e' legittimata ad essere parte del conflitto, essendo
competente  a  dichiarare  definitivamente la volonta' del potere che
rappresenta;
        che,  per  quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,
la  Corte  di  appello  ricorrente  denuncia la lesione della propria
sfera   di   attribuzioni,  garantita  da  norme  costituzionali,  in
conseguenza  della  deliberazione,  che  ritiene  illegittima, con la
quale  la  Camera  dei  deputati  ha qualificato le dichiarazioni del
parlamentare,   per   le   quali  era  in  corso  il  giudizio,  come
insindacabili   in  quanto  comprese  nell'esercizio  delle  funzioni
parlamentari (art. 68, primo comma, della Costituzione);
        che,  pertanto,  esiste  la  materia  di  un conflitto la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte.