ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  della  delibera  della  Camera  dei  deputati  del
16 novembre   1999  relativa  alla  insindacabilita'  delle  opinioni
espresse  dall'on. Vittorio  Sgarbi  nei  confronti del dott. Lorenzo
Matassa,  promosso  dal  tribunale di Caltanissetta I sezione penale,
con  ricorso depositato il 1o dicembre 2000 ed iscritto al n. 173 del
registro ammissibilita' conflitti.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 4 aprile 2001 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto che, con ricorso datato 7 aprile 2000 e depositato nella
cancelleria   della  Corte  il  1o dicembre  2000,  il  tribunale  di
Caltanissetta,  I  sezione  penale,  investito  di  un  giudizio  con
l'imputazione  di  diffamazione  nei  confronti del deputato Vittorio
Sgarbi, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
nei   confronti   della   Camera   dei  deputati  in  relazione  alla
deliberazione  con la quale l'Assemblea, nella seduta del 16 novembre
1999  (documento  IV-quater  n. 87),  ha dichiarato che i fatti per i
quali  era  in  corso  il  procedimento  penale concernevano opinioni
espresse  da  un  membro  del  Parlamento  nell'esercizio  delle  sue
funzioni,  in  quanto tali insindacabili (art. 68, primo comma, della
Costituzione);
        che  il  tribunale ricorrente ritiene che la deliberazione di
insindacabilita'  riguarderebbe  dichiarazioni  per  le  quali non vi
sarebbe   il   necessario   nesso  con  la  funzione  parlamentare  e
menomerebbe,   quindi,   la   sfera  di  attribuzioni  dell'autorita'
giudiziaria investita del giudizio.
    Considerato  che si deve, in questa fase, delibare esclusivamente
se  il  ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra
le  parti,  se  sussistono  i requisiti soggettivo ed oggettivo di un
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni
definitiva  decisione  anche  in  ordine all'ammissibilita' (art. 37,
terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
        che,   quanto   al  requisito  soggettivo,  il  tribunale  di
Caltanissetta,  I  sezione  penale,  e'  legittimato  a  sollevare il
conflitto,  essendo  competente  a dichiarare definitivamente, per il
procedimento  del  quale  e'  investito,  la  volonta' del potere cui
appartiene,  in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali
svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita;
        che,  parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la
dichiarazione  di  insindacabilita'  delle  opinioni  espresse  da un
proprio membro, e' legittimata ad essere parte del conflitto, essendo
competente  a  dichiarare  definitivamente la volonta' del potere che
rappresenta;
        che,  per  quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,
il  tribunale  ricorrente  denuncia la lesione della propria sfera di
attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della
deliberazione,  che  ritiene  illegittima, con la quale la Camera dei
deputati  ha  qualificato  le  dichiarazioni del parlamentare, per le
quali era in corso il giudizio, come insindacabili in quanto comprese
nell'esercizio  delle  funzioni  parlamentari  (art. 68, primo comma,
della Costituzione);
        che,  pertanto,  esiste  la  materia  di  un conflitto la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte.