IL TRIBUNALE

    Ha  emesso  la  seguente ordinanza nella causa civile iscritta al
n. 25528  del R.G. degli affari contenziosi dell'anno 1992 tra Mileto
Patrizia  elett.  te  domiciliata  in  Napoli,  via Postica Maddalena
n. 36, presso lo studio dell'avv. Luigi Esposito dal quale e' rapp.ta
e  difesa giusta procura a margine dell'atto di citazione, attrice, e
condominio  del  fabbricato in Napoli, via S. Gennaro al Vomero n. 20
in  persona  dell'amministratore pro tempore elett. te domiciliato in
Napoli, via Kerbaker n. 55 presso lo studio dell'avv. Dante Testa che
lo  rapp.ta  e  difende  giusta  procura  a margine della comparsa di
costituzione;
    Giugliaio  Paolo  e  Laudiero  Francesco elett. te domiciliati in
Napoli,  via  Kerbaker  n. 55  presso lo studio degli avv.ti Dante ed
Alberico  Testa  dai  quali  sono  rapp.ti  e difesi giusta procura a
margine  della  comparsa  di  costituzione; Montanino Paola elett. te
domiciliata   in   Napoli,   via  D.  Lioy  n. 14  presso  lo  studio
dell'avv. Pierfrancesco Granata che la rapp.ta e difende in virtu' di
procura a margine della comparsa di costituzione - convenuti - avente
ad  oggetto:  costituzione  di  diritto reale d'uso ex art. 41-sexies
introdotto   nella   legge   n. 1150/1942  dall'art. 18  della  legge
n. 765/1967.
    Il tribunale letti gli atti rileva:
        che l'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, introducendo
l'art. 41-sexies  nella legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, ha
prescritto  la "riserva di appositi spazi per parcheggi in misura non
inferiore ad un metro quadrato per ogni 20 metri cubi di costruzione"
ponendo,  quindi,  un vincolo di destinazione di natura pubblicistica
individuabile  nel  rapporto  di  proporzionalita'  tra la superficie
asservita e la volumetria dell'edificio;
        che  prevalente  e' l'opinione, in dottrina e giurisprudenza,
secondo  cui,  dovendo  attribuirsi  all'art. 41-sexies  il valore di
norma  imperativa  ed  inderogabile,  esso costituisce la fonte di un
"diritto  reale  d'uso"  tanto  che  l'art. 9  della successiva legge
24 marzo  1989,  n. 122  sancisce  la  nullita' degli atti di vendita
dell'area   di   parcheggio   trasferita   separatamente  dall'unita'
immobiliare cui inerisce con vincolo pertinenziale;
        che,  secondo  l'accennata  corrente di pensiero, consolidata
attraverso  copiose  sentenze  di merito e legittimita' ed autorevoli
contributi  dottrinali,  il  diritto reale d'uso non puo' sostituirsi
con  altro  rapporto  di natura personale finalizzato a consentire la
disponibilita'   a   pagamente,   seppure  ad  esclusivo  favore  dei
condomini,  di  un'area riservata alla proprieta' esclusiva di alcuni
di essi o di terzi;
        che  le  citate  norme  legislative  si  traducono  in limiti
costituzionalmente  previsti alla proprieta' privata privilegiando la
sua funzione ed utilita' sociale;
        che  sembra  univoco  (la  parte  attrice non allega dissensi
ancorche'   isolati)  l'orientamento  giurisprudenziale  secondo  cui
l'espressa   dizione   "nuove   costruzioni"   contenuta   nel  testo
dell'art. 41-sexies ne preclude l'applicazione agli edifici costruiti
anteriormente al 1 settembre 1967 (art. 18 della legge 6 agosto 1967,
n. 765);
        che, tuttavia, l'introduzione dell'art. 41-sexies nella legge
urbanistica  17 agosto  1942,  n. 1150,  operata dall'art. 18 citato,
sembrerebbe porsi in contrasto con il riferimento testuale alle nuove
costruzioni, poiche' la scelta del legislatore di modificare la legge
n. 1150/1942,  spina  dorsale  della regolamentazione urbanistica, in
luogo di affidare all'art. 18 della legge n. 765/1967 la prescrizione
del  vincolo  di destinazione, dimostrerebbe il suo intento rivolto a
generalizzare  l'operativita'  della  legge  del  1942  per  tutte le
costruzioni sorte dopo la sua entrata in vigore;
        che tale rilievo, avendo focalizzato l'attenzione di dottrina
e   giurisprudenza   tanto   da   costituire  oggetto  di  molteplici
controversie   risolte   da  altrettante  pronunzie  orientate  nella
direzione  gia'  precisata legittima un dubbio di incostituzionalita'
dell'interpretazione secondo la quale l'art. 41-sexies, pur ponendosi
come  modifica  alla fondamentale legge urbanistica n. 1150/1942, sia
applicabile  solo  alle  costruzioni sorte dopo il vigore della legge
n. 765/1967,  per  violazione degli artt. 2, 3, 41 secondo comma e 42
secondo comma della Costituzione;
        che,  infatti, il dovere di solidarieta' economica prescritto
dall'art. 2  non  sembra possa tollerare siffatta interpretazione che
si  traduce  in un vantaggio per gli acquirenti di immobili costruiti
successivamente  al  vigore  della  legge  n. 765/1967 avendo essi la
gratuita  disponibilita'  di  aree di parcheggio site nell'ambito del
fabbricato  ed  ancorche' di proprieta' di terzi, imposta dal vincolo
di  destinazione,  laddove,  invece, gli acquirenti di immobili sorti
precedentemente  risultano  onerati  dal  peso di canoni elevatissimi
richiesti dai gestori di parcheggi privati, sicche' tali posizioni si
concretano   in  un  discriminante  trattamento  nel  contesto  della
medesima  categoria  di  soggetti pur in presenza di una normativa la
cui  natura pubblicistica ne imporrebbe un'applicazione generalizzata
senza    creare    situazioni    di    privilegio   che,   viceversa,
l'interpretazione  in esame fa sorgere cosi' violando anche l'art. 3;
essa,  inoltre,  si  pone in contrasto con l'utilita' sociale, limite
imposto  dall'art. 41  secondo comma all'iniziativa privata in quanto
il  vincolo di distinazione prescritto dall'art. 41-sexies incide sul
regime   privatistico   dei   beni   in   virtu'   della  sua  natura
pubblicistica,  limitando  la  liberta'  del  costruttore di disporre
dell'intera  area  fabbricabile  proprio  in  funzione  della  tutela
dell'utilita'  sociale  sancita  dal secondo comma dell'art. 41 della
quale,  pero', non tiene conto la legge n. 1150/1942 non imponendo la
predetta  limitazione.  D'altronde, attesa l'anteriorita' della legge
n. 1150/1942  all'entrata  in  vigore  della  Costituzione, e' lecito
supporre  che  all'introduzione  dell'art. 41-sexies  nella  predetta
norma  il  legislatore  sia  stato  indotto dall'intento di eliminare
l'incostituzionalita'  della  norma  stessa  sopravvenuta per effetto
dell'entrata   in   vigore   della  legge  n. 765/1967.  Le  medesime
osservazioni    valgono    anche   per   evidenziare   il   contrasto
dell'interpretazione in disamina con il secondo comma dell'art. 42.