IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 25528 del R.G. degli affari contenziosi dell'anno 1992 tra Mileto Patrizia elett. te domiciliata in Napoli, via Postica Maddalena n. 36, presso lo studio dell'avv. Luigi Esposito dal quale e' rapp.ta e difesa giusta procura a margine dell'atto di citazione, attrice, e condominio del fabbricato in Napoli, via S. Gennaro al Vomero n. 20 in persona dell'amministratore pro tempore elett. te domiciliato in Napoli, via Kerbaker n. 55 presso lo studio dell'avv. Dante Testa che lo rapp.ta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione; Giugliaio Paolo e Laudiero Francesco elett. te domiciliati in Napoli, via Kerbaker n. 55 presso lo studio degli avv.ti Dante ed Alberico Testa dai quali sono rapp.ti e difesi giusta procura a margine della comparsa di costituzione; Montanino Paola elett. te domiciliata in Napoli, via D. Lioy n. 14 presso lo studio dell'avv. Pierfrancesco Granata che la rapp.ta e difende in virtu' di procura a margine della comparsa di costituzione - convenuti - avente ad oggetto: costituzione di diritto reale d'uso ex art. 41-sexies introdotto nella legge n. 1150/1942 dall'art. 18 della legge n. 765/1967. Il tribunale letti gli atti rileva: che l'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, introducendo l'art. 41-sexies nella legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, ha prescritto la "riserva di appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 20 metri cubi di costruzione" ponendo, quindi, un vincolo di destinazione di natura pubblicistica individuabile nel rapporto di proporzionalita' tra la superficie asservita e la volumetria dell'edificio; che prevalente e' l'opinione, in dottrina e giurisprudenza, secondo cui, dovendo attribuirsi all'art. 41-sexies il valore di norma imperativa ed inderogabile, esso costituisce la fonte di un "diritto reale d'uso" tanto che l'art. 9 della successiva legge 24 marzo 1989, n. 122 sancisce la nullita' degli atti di vendita dell'area di parcheggio trasferita separatamente dall'unita' immobiliare cui inerisce con vincolo pertinenziale; che, secondo l'accennata corrente di pensiero, consolidata attraverso copiose sentenze di merito e legittimita' ed autorevoli contributi dottrinali, il diritto reale d'uso non puo' sostituirsi con altro rapporto di natura personale finalizzato a consentire la disponibilita' a pagamente, seppure ad esclusivo favore dei condomini, di un'area riservata alla proprieta' esclusiva di alcuni di essi o di terzi; che le citate norme legislative si traducono in limiti costituzionalmente previsti alla proprieta' privata privilegiando la sua funzione ed utilita' sociale; che sembra univoco (la parte attrice non allega dissensi ancorche' isolati) l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'espressa dizione "nuove costruzioni" contenuta nel testo dell'art. 41-sexies ne preclude l'applicazione agli edifici costruiti anteriormente al 1 settembre 1967 (art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765); che, tuttavia, l'introduzione dell'art. 41-sexies nella legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, operata dall'art. 18 citato, sembrerebbe porsi in contrasto con il riferimento testuale alle nuove costruzioni, poiche' la scelta del legislatore di modificare la legge n. 1150/1942, spina dorsale della regolamentazione urbanistica, in luogo di affidare all'art. 18 della legge n. 765/1967 la prescrizione del vincolo di destinazione, dimostrerebbe il suo intento rivolto a generalizzare l'operativita' della legge del 1942 per tutte le costruzioni sorte dopo la sua entrata in vigore; che tale rilievo, avendo focalizzato l'attenzione di dottrina e giurisprudenza tanto da costituire oggetto di molteplici controversie risolte da altrettante pronunzie orientate nella direzione gia' precisata legittima un dubbio di incostituzionalita' dell'interpretazione secondo la quale l'art. 41-sexies, pur ponendosi come modifica alla fondamentale legge urbanistica n. 1150/1942, sia applicabile solo alle costruzioni sorte dopo il vigore della legge n. 765/1967, per violazione degli artt. 2, 3, 41 secondo comma e 42 secondo comma della Costituzione; che, infatti, il dovere di solidarieta' economica prescritto dall'art. 2 non sembra possa tollerare siffatta interpretazione che si traduce in un vantaggio per gli acquirenti di immobili costruiti successivamente al vigore della legge n. 765/1967 avendo essi la gratuita disponibilita' di aree di parcheggio site nell'ambito del fabbricato ed ancorche' di proprieta' di terzi, imposta dal vincolo di destinazione, laddove, invece, gli acquirenti di immobili sorti precedentemente risultano onerati dal peso di canoni elevatissimi richiesti dai gestori di parcheggi privati, sicche' tali posizioni si concretano in un discriminante trattamento nel contesto della medesima categoria di soggetti pur in presenza di una normativa la cui natura pubblicistica ne imporrebbe un'applicazione generalizzata senza creare situazioni di privilegio che, viceversa, l'interpretazione in esame fa sorgere cosi' violando anche l'art. 3; essa, inoltre, si pone in contrasto con l'utilita' sociale, limite imposto dall'art. 41 secondo comma all'iniziativa privata in quanto il vincolo di distinazione prescritto dall'art. 41-sexies incide sul regime privatistico dei beni in virtu' della sua natura pubblicistica, limitando la liberta' del costruttore di disporre dell'intera area fabbricabile proprio in funzione della tutela dell'utilita' sociale sancita dal secondo comma dell'art. 41 della quale, pero', non tiene conto la legge n. 1150/1942 non imponendo la predetta limitazione. D'altronde, attesa l'anteriorita' della legge n. 1150/1942 all'entrata in vigore della Costituzione, e' lecito supporre che all'introduzione dell'art. 41-sexies nella predetta norma il legislatore sia stato indotto dall'intento di eliminare l'incostituzionalita' della norma stessa sopravvenuta per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 765/1967. Le medesime osservazioni valgono anche per evidenziare il contrasto dell'interpretazione in disamina con il secondo comma dell'art. 42.