LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha pronunziato la seguente ordinanza sull'istanza proposta ai sensi dell'art. 373 del codice di procedura civile e depositata il 27 aprile 2000 dalla sig.ra Bragagnolo Palma, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Druda e domiciliata nel suo studio in Padova, via della Pieve, n. 12 giusta mandato in margine all'istanza; Contro l'ufficio imposta sul valore aggiunto di Padova sez. stralcio, in persona del legale rappresentante pro tempore e per quanto possa occorrere ai fini della litis denuntiatio; il Servizio riscossione tributi della provincia di Padova - Concessionario Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Fornaro per la sospensione dei seguenti avvisi di rettifica emessi dall'ufficio I.v.a. di Padova nei confronti dell'azienda agricola S. Andrea di Bussolin Franco & C. S.d.f.: 1. n. 821842, relativo all'anno d'imposta 1987; 2. n. 821843, relativo all'anno d'imposta 1988; 3. n. 821844, relativo all'anno d'imposta 1989; 4. n. 821845, relativo all'anno d'imposta 1990; oggetto della sentenza n. 196/4/1998 in data 23 luglio 1998, della Commissione tributaria regionale di Venezia, e per essa dei conseguenti avvisi di mora: 1. n. 1200955 per L. 263.933.192 - n. 1164991 per L. 86.379.562 - per Iva 87; 2. n. 765926 per L. 212.852.282 - n. 1164992 per L. 69.476.917 - per Iva 88; 3. n. 765927 per L. 157.877.738 - n. 1164993 per L. 51.478.418 - per Iva 89; 4. n. 1164994 per L. 5.863.288 - n. 765928 per L. 17.964.956 - per Iva 90; per complessive lire 835.826.353, notificati alla sig.ra Bragagnolo Palma il 7 gennaio 2000. Visto il ricorso ed i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione rn giudizio; Viste le memorie delle parti; Visti gli atti tutti di causa; Visto il proprio precedente decreto in data 1 giugno 2000; Udita alla pubblica udienza del 20 luglio 2000 il relatore, cons. Lamberti; Ritenuto e considerato quanto segue in fatto e in diritto. F a t t o 1. - Con istanza depositata il 27 aprile 2000 presso la segreteria della Commissione, la sig.ra Bragagnolo Palma, in qualita' di socio e legale rappresentante dell'azienda agricola S. Andrea di Bussolin Franco & C. chiedeva, ai sensi dell'art. 373 c.p.c., la sospensione dei provvedimenti in epigrafe, recanti un carico tributario complessivo di lire 835.826.353. Nell'istanza la contribuente adduceva: 1.1. - quanto al fumus boni juris, il difetto di motivazione degli avvisi di rettifica, che rinviavano per relationem a un provvedimento non conosciuto dalla ricorrente, come deve considerarsi l'avviso di rettifica redatto dalla Guardia di finanza nei confronti del Bragagnolo Angelo; 1.2 - quanto al periculum in mora, che l'importo del carico tributario richiesto rendeva inevitabile l'uso di mezzi di credito del tutto straordinari per fronteggiare il prosieguo dell'esecuzione da parte della concessionaria per il servizio della riscossione, che aveva gia' notificato gli avvisi di mora. 2. - Con decreto in data 1 giugno 2000, il Presidente della IV sezione della Commissione tributaria regionale, sospesi interinalmente gli effetti della sentenza e degli avvisi di mora sino all'udienza di discussione dell'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 373, secondo comma, ultimo inciso c.p.c., disponeva la comparizione della parti interessate all'udienza del 20 luglio 2000, ore 9 per la discussione dell'incidente di esecuzione. 3. - Innanzi alla Commissione tributaria regionale del Veneto, si sono costituiti la sig.ra Bragagnolo Palma, che ha insistito sull'ammissibilita' e sulla fondatezza dell'istanza, il Servizio riscossione tributi - Concessionaria di Padova e l'Ufficio Imposta sul valore aggiunto di Padova - Sezione Stralcio, che hanno eccepito l'inammissibilita' della domanda e ne hanno chiesto il rigetto. 4. - La causa e' stata discussa e presa in decisione il 20 luglio 2000. D i r i t t o 1. - Viene in discussione la sospensione della sentenza n. 196/4/1998 in data 23 luglio 1998, della Commissione tributaria regionale di Venezia, di conferma della sentenza di primo grado che ha rigettato il ricorso avverso gli avvisi di rettifica dell'Ufficio Iva di Padova relativamente agli anni d'imposta 1987-1990. In seguito alla decisione sono stati notificati gli avvisi di mora relativi all'anno d'imposta 1987-1990, recanti un carico tributario complessivo di lire 835.826.353. 1.1. - L'istanza di sospensione e' stata proposta, ai sensi dell'art. 373 c.p.c., dalla contribuente, in qualita' di socio e legale rappresentante dell'azienda agricola S. Andrea di Bussolin Franco & C., in pendenza del ricorso per Cassazione avverso la sentenza ed e' stata accolta con il decreto in epigrafe in via provvisoria e interinale, dato atto del periculum in mora e del fumus boni juris e salvo e riservato, ai fini dell'ammissibilita' della medesima, l'esito della presente udienza di discussione. 1.2. - Non sfugge al Collegio la diversita' di indirizzi sulla questione dell'applicabilita' al processo tributario dell'art. 373 del codice di procedura civile: secondo talune Corti di merito, la cautela della sospensione sarebbe sempre ammissibile in un sistema giurisdizionale svolgentesi per gradi sino all'irrevocabilita' della sentenza; secondo altre, gli artt. 47 e 49 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 non consentirebbero la sospensione ope iudicis dell'esecutivita' della sentenza di secondo grado in pendenza del ricorso per Cassazione. 1.3. - Tale ultimo indirizzo e' stato condiviso anche dalla recente decisione n. 165 di codesta ecc.ma Corte (25 - 31 maggio 2000), che ha escluso il contrasto delle norme suddette con l'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui precludono alla Commissione tributaria regionale l'adozione di misure cautelari intese ad impedire l'esecuzione della pretesa fiscale in pendenza del ricorso per Cassazione nei confronti della sentenza di secondo grado. 2. - L'applicazione dei suddetti criteri implica l'inammissibilita' della presente domanda e il conseguente onere della ricorrente, nella qualita' di socio della societa' di fatto "Azienda agricola S. Andrea di Bussolin Franco & C.", di fronteggiare prontamente il considerevole carico fiscale richiesto dal concessionario per la riscossione tributi della provincia di Padova, insostenibile, a suo avviso, se non facendo uso di mezzi di credito del tutto straordinari. 2.1 - Nel che la rilevanza, ai fini del decidere del presente procedimento, del dubbio d'illegittimita' costituzionale dell'art. 30, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e degli artt. 47 e 49 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che persiste nel Collegio, anche ad un'attenta lettura della citata sentenza di codesta ecc.ma Corte n. 165 del 2000. 2.2. - In tale sede, e' stata, per un verso, riaffermata la sovranita' del legislatore di prevedere mezzi di tutela cautelare nelle fasi di giudizio successive alla definizione del merito e, pertanto, la conformita' del processo tributario all'art. 24 Cost., e, per altro verso, esclusa l'uniformita', costituzionalmente imposta, fra i vari tipi di processo ... "pur ribadendo la necessita' di rispettare il generale criterio di ragionevolezza fra le scelte legislative". 2.3. - Avendo il remittente circoscritto il dubbio di costituzionalita' ai soli principi della difesa e dell'eguaglianza, la ragionevolezza dell'esclusione della fase interinale dal giudizio di secondo grado non e' stato tuttavia preso in esame dal codesta ecc.ma Corte, che ha ritenuto legittima la scelta di non estendere la tutela cautelare ai gradi successivi al primo, alla stregua della garanzia del diritto di difesa e dell'uniformita' fra i tipi di processo. 3. - Sotto il profilo della ragionevolezza e' quindi rimasto impregiudicato l'esame della questione, ai sensi degli artt. 24 e 3 della Costituzione, della scelta, operata con la legge n. 413 del 1991, di limitare la tutela cautelare al primo grado di giudizio. Proprio sotto tale ultimo aspetto, l'adito Collegio ritiene di dover riproporre la questione a codesta ecc.ma Corte. 3.1 - L'efficacia temporale della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato limitata a non oltre la decisione di primo grado disposta in sede di delega dall'art. 30 lettera h), della legge n. 413/1991, seppure soddisfa l'esigenza di pronta e immediata riscossione del carico fiscale, non appare al Collegio in grado di apprestare gli strumenti necessari ad assicurare la tutela del contribuente nei confronti dell'azione esecutiva del concessionario per la riscossione. Esigenza, al contrario, assicurata ed addirittura ampliata in altri tipi di processo, nei quali, parimenti, il privato e' sottoposto all'azione di una pubblica amministrazione o di un concessionario investito di potesta' pubblicistiche. 3.2 - Con precipuo riferimento alla sospensione cautelare della riscossione coattiva delle imposte, e' noto al Collegio il precedente orientamento di codesta ecc.ma Corte, che nel processo tributario la tutela cautelare non costituisca una componente essenziale della tutela giurisdizionale (sent. n. 63 del 1982 e ordd. n. 80 e 168 del 1983, che hanno escluso la fondatezza della questione di legittimita' costituzionale riguardo agli artt. 15 e 39 d.P.R. n. 602 del 1973 in riferimento agli art. 3, 24 e 113 della Costituzione e ord. n. 367 del 1983, che ha dichiarato infondata la questione degli art. 35 e 39 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, per non essere stato attribuito al giudice tributario il potere cautelare). A fronte della su enunciata tendenza restrittiva, del tutto diverso si e' manifestato l'orientamento di codesta ecc.ma Corte nel processo amministrativo, ove il doppio grado del giudizio cautelare e' stato ribadito con riferimento all'ultimo comma dell'art. 5 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (che aveva escluso l'appellabilita' delle ordinanze cautelari a fini dell'accelerazione delle procedure in materia di opere pubbliche e di impianti industriali) dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 125, secondo comma, della Costituzione (Corte costituzionale 1 febbraio 1982, n. 8). Che alla giurisdizione tributaria non sia applicabile l'art. 125, secondo comma, Cost., non consente, pero', di ritenere il giudice tributario di secondo grado del tutto privo di potesta' cautelare nei confronti dei provvedimenti dell'amministrazione finanziaria, come e' avvenuto al momento dell'attuazione della delega di cui all'art. 30, lettera h) della legge n. 413 del 1991. 3.3. - Rileva il Collegio come l'affermazione contenuta nella sentenza 1 febbraio 1982, n. 8, circa la necessita' del doppio grado nella fase cautelare, discende dall'interpretazione sistematica dell'art. 125, secondo comma Cost., che istituendo il doppio grado del giudizio nel sistema processuale amministrativo, non consente di escludere o limitare la tutela giurisdizionale, e, per conseguenza, l'appello cautelare anche se solo per determinate materie. Oltre all'articolazione del giudizio camerale in due gradi, il medesimo assunto sorregge anche il potere di sospensione degli effetti delle sentenza di primo grado attribuito dall'art. 33, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, al Consiglio di Stato nella sua nuova (per quell'epoca) veste di giudice d'appello. Potere divenuto vera e propria potesta' interinale del riesame della sentenza impugnata, nella recente riforma del processo amministrativo. 3.4. - A fronte dell'estensione dei poteri cautelari attribuiti al giudice di secondo grado, che nella giurisdizione ordinaria ed in quella amministrativa, fruisce di piena potesta' d'intervento interinale, l'assenza di analoghi poteri nel processo tributario, ove l'intervento interinale e' limitato al solo grado introduttivo del giudizio e alla sola sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato non appare sorretta da alcuna logica razionalita'. E cio' alla luce della valenza di principio generale acquisita dal doppio grado nel processo tributario con l'art. 30, lettera d) della legge di delega n. 413 del 1991, confermativo dell'analogo principio contenuto nella precedente delega di cui all'art. 10 della legge n. 825 del 1971 nonche' della sua completa equiparazione di tale tipo di processo a quello civile, per quanto attiene all'applicazione dell'art. 360 del codice di procedura civile e a quello amministrativo, per quanto riguarda l'esclusione della prova testimoniale e il giuramento dalla fase istruttoria. 3.5. - A fronte di tale tendenza evolutiva del processo tributario, e' la sola tutela interinale a non trovare un compiuto soddisfacimento, senza che questo abbia alcuna logica e razionale giustificazione, rinvenibile nella peculiarita' della materia o nella portata degli interessi ivi coinvolti. La prima ha infatti per oggetto la difficile tematica dei rapporti fra contribuente a amministrazione finanziaria e la seconda pone l'interprete di fronte al delicato bilanciamento fra le esigenze della riscossione e quelle della tutela dell'attivita' economica. Presupposti che piu' che giustificare la totale assenza di poteri cautelari in capo al giudice tributario di secondo grado, farebbero propendere per l'attribuzione di tale potesta', specie quando il giudizio, nonostante abbia percorso anche il secondo grado, non sia ancora definitivo, causa la pendenza del ricorso innanzi alla Corte di cassazione avverso la sentenza. 3.6. - Del resto, l'esclusione di tale potesta' nei confronti del giudice tributario di secondo grado e' stabilita dagli articoli 47, comma 4 e 49 del decreto legislativo n. 546 del 1992, il primo dei quali definisce non impugnabile l'ordinanza che decide sulla domanda di sospensione e il secondo esclude dal regime delle impugnazioni l'art. 337 (e, conseguentemente l'art. 373) del codice di procedura civile. Non e' pero' espressamente enunciata nell'art. 30 lettera h), della legge di delega n. 413 del 1991, che limita sino alla decisione di primo grado gli effetti del provvedimento di sospensione, ma non ne preclude esplicitamente l'impugnazione ne' tantomeno inibisce apertamente al giudice di seconda istanza di sospendere gli effetti della propria sentenza, qualora impugnata per Cassazione. Non appare a tal punto conforme a razionalita' del sistema - da applicare secondo canoni evolutivi - che il solo giudice tributario d'appello sia del tutto privo di potesta' cautelare, anche nella forma eccezionale prevista dall'art. 373 del codice di procedura civile, di sospendere, mediante provvedimento motivato, gli effetti delle propria sentenza con efficacia temporale limitata a non oltre la definitiva conclusione del processo, con sentenza della Corte di Cassazione. 4. - Per quanto attiene la presente fattispecie, alla stregua dell'irrazionalita' rispetto ai principi di cui agli artt. 3 e 24 Cost., il Collegio ritiene, pertanto, non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 49 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che ha sottratto al giudice tributario di secondo grado di qualsivoglia potesta' cautelare, sotto l'aspetto del riesame a fini inibitori della propria stessa sentenza, in pendenza del ricorso per Cassazione nonche' dell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ove si ritenga il predetto decreto legislativo corretta attuazione della legge di delega. 4.1. - Il giudizio va pertanto sospeso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va ordinata l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e va ordinato che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 4.2. - Nelle more della presente sospensione, il Collegio dispone che il contribuente presti, ai sensi dell'art. 373, primo comma, del codice di procedura civile, una cauzione nei confronti dell'Ufficio pari all'importo delle somme dovute, tramite polizza fideiussoria o assicurativa.