IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta a ruolo al n. 347/2000 RGAC riservata in decisione alla prima udienza del 29 gennaio 2000 tra De Martino Vittorio, elettivamente domiciliato in Novi Ligure - corso Marenco, 6 - presso lo studio dell'avvocato Domenico Avanti che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso, e la Prefettura della Provincia di Alessandria. F a t t o Con atto depositato il 27 ottobre 2000 il signor De Martino Vittorio proponeva ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione prot. 242/2000 II - Dep. A.G. del 4 settembre 2000 emessa dal Prefetto della Provincia di Alessandria. Con tale atto si ordinava al ricorrente di pagare una sanzione di L. 4.012.100 perche' sorpreso il 5 giugno 1998 alla guida di un veicolo, privo della patente di guida. Il giorno 13 giugno 2000 e' stato processato avanti il tribunale di Alessandria, sezione distaccata di Novi Ligure e da tale imputazione e' stato prosciolto perche' "non costituisce piu' reato". Gli atti venivano trasmessi all'autorita' amministrativa che in applicazione dell'art. 100 del decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 emetteva l'ordinanza ingiunzione di che trattasi, applicando le misure previste dall'art. 19 lettera a che modifica l'art. 116 comma 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285. Il ricorrente sollevava questione di legittimita' costituzionale in relazione all'art. 25 comma 2 della Costituzione. Motivi della decisione Il giudice di pace ritiene sussistenti i presupposti per sollevare questione di legittimita' costituzionale degli art. 100 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507. Secondo tali disposizioni le sanzioni amministrative previste nel decreto legislativo citato si applicano anche alle violazioni anteriormente commesse. Conseguentemente l'autorita' amministrativa applica, per la guida senza patente, la misura di cui all'art. 19 lettera a dello stesso decreto legislativo. Le norme violate da tali disposizioni sono gli artt. 3 e 25 della Costituzione della Repubblica italiana. Per quanto attiene l'art. 3 e' da rilevare che il cittadino che abbia commesso l'allora reato di guida senza patente e ottenuto un processo immediato poteva vedersi applicata una pena minima pecuniaria patteggiata, con i benefici di legge, mentre colui che nella identica posizione non avesse ottenuto un immediato processo, entrato in vigore il decreto legislativo piu' volte citato, si vede notificare una sanzione di L. 4.000.000. L'art. 25 della Costituzione, infine, prevede che nessuno puo' essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. La legge 24 novembre 1981 n. 689 - Modifiche al sistema penale - all'art. 1 (Principio di legalita) recita "Nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione (della violazione)".