IL GIUDICE DI PACE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta a ruolo
al  n. 347/2000 RGAC riservata in decisione alla prima udienza del 29
gennaio  2000  tra  De Martino Vittorio, elettivamente domiciliato in
Novi  Ligure -  corso  Marenco,  6  -  presso lo studio dell'avvocato
Domenico  Avanti  che lo rappresenta e difende giusta delega in calce
al ricorso, e la Prefettura della Provincia di Alessandria.

                              F a t t o

    Con  atto  depositato  il  27  ottobre  2000 il signor De Martino
Vittorio  proponeva  ricorso  avverso  l'ordinanza  ingiunzione prot.
242/2000  II  -  Dep.  A.G.  del 4 settembre 2000 emessa dal Prefetto
della Provincia di Alessandria.
    Con tale atto si ordinava al ricorrente di pagare una sanzione di
L.  4.012.100  perche'  sorpreso  il  5  giugno 1998 alla guida di un
veicolo, privo della patente di guida.
    Il  giorno 13 giugno 2000 e' stato processato avanti il tribunale
di   Alessandria,  sezione  distaccata  di  Novi  Ligure  e  da  tale
imputazione e' stato prosciolto perche' "non costituisce piu' reato".
    Gli  atti  venivano trasmessi all'autorita' amministrativa che in
applicazione  dell'art. 100  del decreto legislativo 30 dicembre 1999
n. 507  emetteva  l'ordinanza ingiunzione di che trattasi, applicando
le  misure  previste  dall'art. 19  lettera a che modifica l'art. 116
comma 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
    Il  ricorrente sollevava questione di legittimita' costituzionale
in relazione all'art. 25 comma 2 della Costituzione.

                       Motivi della decisione

    Il   giudice  di  pace  ritiene  sussistenti  i  presupposti  per
sollevare  questione  di legittimita' costituzionale degli art. 100 e
102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507.
    Secondo tali disposizioni le sanzioni amministrative previste nel
decreto   legislativo  citato  si  applicano  anche  alle  violazioni
anteriormente  commesse.  Conseguentemente l'autorita' amministrativa
applica,  per  la  guida  senza patente, la misura di cui all'art. 19
lettera  a dello stesso decreto legislativo. Le norme violate da tali
disposizioni   sono   gli  artt. 3  e  25  della  Costituzione  della
Repubblica italiana.
    Per  quanto  attiene l'art. 3 e' da rilevare che il cittadino che
abbia  commesso  l'allora  reato di guida senza patente e ottenuto un
processo   immediato   poteva   vedersi  applicata  una  pena  minima
pecuniaria  patteggiata,  con  i  benefici di legge, mentre colui che
nella  identica  posizione non avesse ottenuto un immediato processo,
entrato  in  vigore il decreto legislativo piu' volte citato, si vede
notificare una sanzione di L. 4.000.000.
    L'art. 25  della  Costituzione,  infine, prevede che nessuno puo'
essere  punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore
prima  del  fatto  commesso.  La  legge  24  novembre  1981  n. 689 -
Modifiche  al  sistema  penale -  all'art. 1  (Principio di legalita)
recita "Nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni amministrative se
non  in  forza  di  una  legge  che sia entrata in vigore prima della
commissione (della violazione)".