IL TRIBUNALE Letti gli atti del procedimento relativo alla domanda di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, avanzata da: Di Cuonzo Giuseppe nato il 21 maggio 1970 a Torino, residente in: Saviore Dell'Adamello (Brescia), via Fontane 4/A, ha pronunciato la seguente ordinanza. Con istanza in data 10 gennaio 2001 il sig. Giuseppe Di Cuonzo, dichiarando di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 3, legge 30 luglio 1990 n. 217, chiedeva di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento n. 4192/2000 RGT iscritto nei suoi confronti per revoca di affidamento particolare e/o estensione di affidamento particolare, nonche' liberazione anticipata. Lo stesso dichiarava di nominare suo difensore l'avv. Davide Mosso del foro di Torino, presso il quale eleggeva domicilio. Con memoria in pari data detto difensore proponeva eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 legge n. 217/1990 con riferimento agli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma della Costituzione nella parte in cui prevede la nomina di un difensore del distretto anziche' prevedere che, nel caso di nomina di difensore extra districtum, si escluda il rimborso delle spese effettuate al fuori del distretto. In relazione a tale eccezione il rappresentante della procura generale, all'udienza del 10 gennaio 2001, chiedeva dichiararsi la questione manifestamente infondata, ma alla successiva udienza del 28 febbraio 2001, all'esito di piu' meditato esame del caso, concludeva per la non manifesta infondatezza della questione. La proposta eccezione di costituzionalita' appare, ad avviso di questo tribunale, rilevante e non manifestamente infondata. Rilevante perche' essa investe direttamente l'oggetto della domanda di ammissione al gratuito patrocinio il cui ingresso in causa e' condizionato dalla risposta, positiva o negativa, che verra' data al quesito sulla costituzionalita'. Infatti analoga domanda, precedentemente proposta dallo stesso Giuseppe Di Cuonzo in altro procedimento, ove pure nominava l'avv. Davide Mosso di Torino, era stata disattesa da questo tribunale di sorveglianza sul rilievo della inosservanza dell'art. 9 legge n. 217/1990 per non essere stato nominato un avvocato iscritto in uno degli albi del distretto. La questione inoltre non appare manifestamente infondata sembrando che l'art. 9 legge n. 217/1990 venga a violare la Costituzione sotto il duplice profilo dell'uguaglianza e del diritto di difesa. Sotto il profilo dell'uguaglianza e' evidente la disparita' di trattamento fra soggetti abbienti e soggetti non abbienti, potendo i primi scegliere liberamente il proprio difensore di fiducia senza alcuna limitazione territoriale, mentre i secondi sono costretti a operare la loro scelta nel piu' limitato ambito distrettuale, talvolta sacrificando rapporti fiduciari gia' consolidati con difensore di altro distretto. Parimenti pregnante si prospetta la questione sotto il profilo della violazione del diritto di difesa. E invero la Corte costituzionale ha gia' esaminato la questione, con la sentenza n. 394 del 13-28 luglio 2000, dichiarandola non fondata in quanto le esigenze di bilancio dello Stato, attentamente considerate, come risulta dai lavori preparatori, durante l'iter di formazione della legge n. 217 del 1990, in riferimento sia al costo delle prestazioni professionali dei difensori, sia al rimborso delle eventuali spese di trasferta da lui sopportate, giustificano la compatibilita' della norma de qua con il sistema costituzionale. Orbene se l'unico motivo che vieta all'interessato di avvalersi di un difensore scelto fuori dal distretto va individuato nell'eventuale maggior onere finanziario per le spese di trasferta, pare piu' rispondente ai principi di uguaglianza e di difesa consentire la nomina di qualsivoglia difensore prevedendo piuttosto quale limitazione quella di non rimborsare le spese effettuate al di fuori del distretto, come del resto disponeva il disegno di legge governativo, poi modificato in sede di approvazione alla Camera. Cosi' operando non si verrebbe infatti a limitare alcun diritto costituzionalmente garantito ne' verrebbero compromesse le esigenze di bilancio dello Stato, posto che il costo degli onorari di difesa non puo' subire variazioni improntate a criteri territoriali secondo l'albo di iscrizione del difensore. Del resto e' da ritenere che il vizio di costituzionalita' della norma in questione e' stato gia' avvertito dallo stesso legislatore che, de iure condendo, si appresta a correggerlo. Infatti il disegno di legge n. 4954 di iniziativa del deputato Pecorella, approvato dalla Camera dei deputati il 16 gennaio 2001 e trasmesso alla Presidenza del Senato il 18 gennaio 2001, recante modifiche alla legge 30 luglio 1990 n. 217 sul patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, all'art. 15-duodecies espressamente prevede che "chi e' ammesso al patrocinio a spese dello Stato puo' nominare un difensore scelto tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati" senza piu' alcuna limitazione di carattere territoriale.