IL TRIBUNALE

    Letti   gli  atti  del  procedimento  relativo  alla  domanda  di
ammissione  al  gratuito patrocinio a spese dello Stato, avanzata da:
Di  Cuonzo  Giuseppe  nato  il 21 maggio 1970 a Torino, residente in:
Saviore  Dell'Adamello  (Brescia), via Fontane 4/A, ha pronunciato la
seguente ordinanza.
    Con  istanza  in data 10 gennaio 2001 il sig. Giuseppe Di Cuonzo,
dichiarando  di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 3, legge 30
luglio  1990 n. 217, chiedeva di essere ammesso al patrocinio a spese
dello  Stato  nel  procedimento  n. 4192/2000  RGT  iscritto nei suoi
confronti  per  revoca  di  affidamento particolare e/o estensione di
affidamento particolare, nonche' liberazione anticipata.
    Lo  stesso  dichiarava  di  nominare  suo difensore l'avv. Davide
Mosso del foro di Torino, presso il quale eleggeva domicilio.
    Con  memoria  in pari data detto difensore proponeva eccezione di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 9   legge  n. 217/1990  con
riferimento   agli   artt. 3  e  24,  secondo  e  terzo  comma  della
Costituzione nella parte in cui prevede la nomina di un difensore del
distretto  anziche'  prevedere  che,  nel caso di nomina di difensore
extra  districtum,  si  escluda il rimborso delle spese effettuate al
fuori del distretto.
    In  relazione  a  tale  eccezione il rappresentante della procura
generale,  all'udienza  del  10 gennaio 2001, chiedeva dichiararsi la
questione manifestamente infondata, ma alla successiva udienza del 28
febbraio  2001, all'esito di piu' meditato esame del caso, concludeva
per la non manifesta infondatezza della questione.
    La  proposta  eccezione di costituzionalita' appare, ad avviso di
questo tribunale, rilevante e non manifestamente infondata.
    Rilevante  perche'  essa  investe  direttamente  l'oggetto  della
domanda di ammissione al gratuito patrocinio il cui ingresso in causa
e'  condizionato dalla risposta, positiva o negativa, che verra' data
al quesito sulla costituzionalita'.
    Infatti  analoga  domanda,  precedentemente proposta dallo stesso
Giuseppe  Di  Cuonzo  in altro procedimento, ove pure nominava l'avv.
Davide  Mosso  di  Torino, era stata disattesa da questo tribunale di
sorveglianza   sul   rilievo  della  inosservanza  dell'art. 9  legge
n. 217/1990 per non essere stato nominato un avvocato iscritto in uno
degli albi del distretto.
    La   questione   inoltre   non  appare  manifestamente  infondata
sembrando   che   l'art. 9  legge  n. 217/1990  venga  a  violare  la
Costituzione  sotto il duplice profilo dell'uguaglianza e del diritto
di difesa.
    Sotto  il  profilo  dell'uguaglianza e' evidente la disparita' di
trattamento  fra soggetti abbienti e soggetti non abbienti, potendo i
primi  scegliere  liberamente  il  proprio difensore di fiducia senza
alcuna  limitazione  territoriale,  mentre i secondi sono costretti a
operare  la  loro  scelta  nel  piu'  limitato  ambito  distrettuale,
talvolta   sacrificando   rapporti  fiduciari  gia'  consolidati  con
difensore di altro distretto.
    Parimenti  pregnante  si  prospetta la questione sotto il profilo
della violazione del diritto di difesa.
    E  invero la Corte costituzionale ha gia' esaminato la questione,
con  la  sentenza  n. 394  del  13-28  luglio 2000, dichiarandola non
fondata  in  quanto le esigenze di bilancio dello Stato, attentamente
considerate,  come  risulta dai lavori preparatori, durante l'iter di
formazione  della  legge n. 217 del 1990, in riferimento sia al costo
delle  prestazioni professionali dei difensori, sia al rimborso delle
eventuali  spese  di  trasferta  da  lui  sopportate, giustificano la
compatibilita' della norma de qua con il sistema costituzionale.
    Orbene  se  l'unico motivo che vieta all'interessato di avvalersi
di   un   difensore   scelto   fuori  dal  distretto  va  individuato
nell'eventuale  maggior  onere finanziario per le spese di trasferta,
pare  piu'  rispondente  ai  principi  di  uguaglianza  e  di  difesa
consentire  la  nomina di qualsivoglia difensore prevedendo piuttosto
quale  limitazione quella di non rimborsare le spese effettuate al di
fuori  del  distretto,  come  del resto disponeva il disegno di legge
governativo, poi modificato in sede di approvazione alla Camera.
    Cosi'  operando  non si verrebbe infatti a limitare alcun diritto
costituzionalmente  garantito  ne' verrebbero compromesse le esigenze
di  bilancio  dello Stato, posto che il costo degli onorari di difesa
non  puo' subire variazioni improntate a criteri territoriali secondo
l'albo di iscrizione del difensore.
    Del  resto e' da ritenere che il vizio di costituzionalita' della
norma  in  questione e' stato gia' avvertito dallo stesso legislatore
che, de iure condendo, si appresta a correggerlo.
    Infatti  il  disegno  di legge n. 4954 di iniziativa del deputato
Pecorella,  approvato  dalla Camera dei deputati il 16 gennaio 2001 e
trasmesso  alla  Presidenza  del  Senato  il 18 gennaio 2001, recante
modifiche  alla  legge  30  luglio 1990 n. 217 sul patrocinio a spese
dello  Stato  per i non abbienti, all'art. 15-duodecies espressamente
prevede  che  "chi  e' ammesso al patrocinio a spese dello Stato puo'
nominare un difensore scelto tra gli iscritti ad uno degli albi degli
avvocati" senza piu' alcuna limitazione di carattere territoriale.