IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso n. 17185/00
proposto  da  Valesini  Guido, rappresentato e difeso dall'avv. Mario
Racco, elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini n. 114/b;
    Contro  Ministero  della  sanita'  e Ministero dell'universita' e
della  ricerca  scientifica  e tecnologica, in persona dei rispettivi
Ministri pro tempore e Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma,
in  persona  del  rettore pro tempore; per l'accertamento del diritto
del  ricorrente, in quanto professore universitario della facolta' di
medicina,  a vedersi garantita l'applicazione della normativa vigente
sull'ordinamento  universitario, quale risulta dal d.P.R. n. 382/1980
e   successive   modificazioni  e  integrazioni,  e  dalle  ulteriori
disposizioni legislative intervenute in materia, in tema di esercizio
dell'attivita' istituzionale di didattica e ricerca e direzione delle
strutture  assistenziali e delle relative funzioni dirigenziali. Cio'
in  relazione  alle  intervenute disposizioni del d.lgs n. 229/1999 e
del  d.lgs  n. 517/1999;  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni atto
applicativo  delle disposizioni di legge censurate per illegittimita'
costituzionale gia' emanate o emanande, ivi comprese la circolare del
Ministero della sanita' prot. 100/1999-24/7669 del 15 luglio 1999, la
nota  della  Regione  Lazio  n. 4151  del 21 luglio 1999, la nota del
rettore   dell'Universita'  "La  Sapienza"  di  Roma  n. G104525  del
25 febbraio  2000  e  tutti  gli eventuali ulteriori provvedimenti al
momento  non cogniti tendenti ad imporre al ricorrente l'applicazione
delle citate disposizioni sospette di incostituzionalita', previa:
        devoluzione  alla  Corte  costituzionale, in via incidentale,
della questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni del
d.lgs. n. 517/1999 e del d.lgs. n. 517/1999 come esposto in ricorso;
        sospensione,   medio  tempore,  dell'efficacia  della  citata
comunicazione  n. G104525  del  23 febbraio  2000 e di ogni ulteriore
provvedimento,  emanato  e/o  emanando  dall'ateneo e dall'azienda di
riferimento,  ancorche'  al  momento  non  cognito,  immediatamente e
pedissequamente    applicativo   dei   citati   decreti   legislativi
n. 517/1999  e  n. 229/1999, ove adottato nei termini preventivamente
censurati   nel  presente  ricorso  in  quanto  ritenuto  viziato  da
illegittimita' costituzionale;
        sospensione  dell'efficacia  di tutti gli atti sopra indicati
fino  all'esito  della defmizione dell'incidente di costituzionalita'
richiesto;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Nominato  relatore,  per  la  camera di consiglio del 20 dicembre
2000, il consigliere Bruno Mollica;
    Uditi, altresi', i difensori come da verbale;
    Vista   l'ordinanza  cautelare  della  sezione  n. 11026  del  20
dicembre 2000;
    Ritenuto e considerato in:

                           Fatto e diritto

    1. - Il ricorrente, docente universitario afferente alla facolta'
di  medicina  e  chirurgia,  in servizio presso l'Azienda policlinico
"Umberto  I" di Roma, impugna con ricorso rubricato al n. 17185/2000,
il  provvedimento  con  cui  viene intimato di optare per l'esercizio
dell'attivita'   assistenziale   intramuraria  (definita  anche  come
"attivita'     assistenziale     esclusiva")     o     dell'attivita'
libero-professionale  extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8,
del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517.
    2. - Il  ricorso investe vari profili della legislazione delegata
di  riforma  del settore sanitario: va allora definito e circoscritto
l'oggetto  del  giudizio,  restando estranee allo stesso alcune delle
argomentazioni  esposte  dalla difesa dell'istante, in quanto l'esame
di   questo  giudice  deve  incentrarsi  esclusivamente  sull'oggetto
diretto   ed   immediato  della  contestazione  giudiziale,  e  cioe'
l'esercizio  della detta opzione da parte dei sanitari universitari e
le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di status nell'una
e nell'altra ipotesi.
    3. - In  sede  di delibazione dell'istanza cautelare proposta dal
ricorrente,  la  Sezione  ha meditatamente ritenuto di accordare, sia
pure   interinalmente,   il  chiesto  provvedimento  di  sospensione,
rinviando  a  separata  contestuale  ordinanza  la proposizione della
questione  di  costituzionalita'  del  relativo sistema normativo per
possibile  contrasto,  quantomeno, con gli artt. 3, 97, 33 e 76 della
Costituzione,  avuto  altresi'  riguardo  all'entrata  in  vigore del
decreto legislativo n. 254/2000.
    In   questa   sede,   in  punto  di  rilevanza,  basti  ricordare
l'orientamento   della  Corte  costituzionale  secondo  il  quale  il
requisito  della rilevanza non viene meno nel caso in cui il giudice,
contemporaneamente  all'ordinanza  di rimessione, abbia disposto, con
separato  provvedimento,  la sospensione stessa, in via provvisoria e
temporanea,  sino  alla  ripresa  del giudizio cautelare (cfr. sentt.
nn. 444  del  1990,  367  del 1991 e 4 del 2000); e cio' anche per il
caso   che  la  dedotta  incostituzionalita'  di  una  o  piu'  norme
legislative costituisca l'unico motivo del ricorso innanzi al giudice
a  quo,  essendo  comunque  individuabile  nel giudizio principale un
petitum   separato   e   distinto  dalle  questioni  di  legittimita'
costituzionale,  sul  quale questo giudice e' chiamato a pronunciarsi
(cfr. sentt. nn. 263 del 1994, 128 del 1998 e 4 del 2000 cit.).
    4. - Sempre in punto di rilevanza, va ricordato che la contestata
opzione  e' imposta dall'art. 5, commi 7 e 8, del decreto legislativo
21 dicembre 1999, n. 517 cit: si che', dovendosi fare necessariamente
applicazione  delle  dette  disposizioni, il giudizio non puo' essere
definito  indipendentemente  dalla  risoluzione  della  questione  di
legittimita' costituzionale.
    D'altro canto, l'intimazione in questa sede impugnata costituisce
puntuale applicazione delle disposizioni medesime, con la conseguenza
che  l'eventuale  eliminazione  delle  stesse dalla realta' giuridica
determinerebbe  il  soddisfacimento  dell'interesse  sostanziale  del
ricorrente.
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg. ord. n. 558
/2001).
01C0663