Ricorso della Regione siciliana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv. Francesco Castaldi e dall'avv. Sergio Abbate, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'ufficio della Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della giunta regionale n. 234 del 28 maggio 2001; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto-legge 18 maggio 2001, n. 179, recante "Disposizioni urgenti per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti ai tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ed al Consiglio di Stato, nonche' per l'organizzazione della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato". F a t t o L'art. 1 del decreto-legge impugnato, al comma 1, al fine di accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti agli organi di giustizia amministrativa, istituisce, per la durata di cinque anni, sezioni stralcio, nella misura di venticinque sezioni per i tribunali amministrativi regionali, di due sezioni per il Consiglio di Stato e di una sezione per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. L'articolo suindicato dispone, altresi', che "i magistrati onorari delle sezioni stralcio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa" (comma 4) e rinvia ad un successivo regolamento, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, la disciplina, fra l'altro, dei requisiti richiesti ai magistrati onorari e delle modalita' per la loro nomina, ai quali deve attenersi il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nel formulare la proposta di cui al comma 4 (comma 7, lettera a). L'art. 1 del predetto decreto-legge 18 maggio 2001, n. 179, si rileva lesivo delle prerogative statutarie della Regione siciliana, in quanto non prevede che alcuni dei componenti della sezione stralcio per il Consigio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana siano designati dalla giunta regionale, e viene censurato per le seguenti ragioni di D i r i t t o 1. - Violazione del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, modificato e integrato con il d.P.R. 5 aprile 1978, n. 204, recante "Norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato". Le suindicate norme, dettate in esecuzione della disposizione dell'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana - che stabilisce che "Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la regione" - dispongono in particolare all'art. 2, ultimo comma, che quattro degli otto componenti del Consiglio di giustizia amministrativa in sede giurisdizionale, scelti tra i giuristi indicati nella lettera b) del precedente quarto comma, "sono designati dalla giunta regionale". Applicando pertanto sia le disposizioni predette che il criterio di proporzionalita', il decreto-legge impugnato avrebbe dovuto prevedere che la meta' dei componenti della sezione stralcio per il Consiglio di giustizia amministrativa, fossero designati dalla giunta regionale. Risulta palese la dedotta lesione laddove si consideri che, come affermato da codesta ecc.ma Corte con sentenza n. 137, del 1998, "secondo il costante orientamento della Corte costituzionale, la competenza conferita ai decreti legislativi di attuazione statutaria ha carattere riservato e separato rispetto a quella esercitabile dalle ordinarie leggi della Repubblica (sentenze n. 237 del 1983 e n. 180 del 1980), con la conseguenza che le norme cosi' prodotte si pongono con rango sicuramente non sottordinato a quello delle norme ordinarie e con possibilita' quindi di derogarvi nell'ambito della loro specifica competenza (sentenza n. 212 del 1984)". E' ben nota peraltro, nella gerarchia delle fonti, la posizione attribuita alle norme di attuazione dello Statuto siciliano, che si pongono in posizione intermedia tra le norme delle leggi costituzionali e quelle delle leggi ordinarie, statali o regionali (Corte costituzionale sentenza n. 151/1972). E' evidente, infine, come sia da attribuire un carattere di specialita' alla disciplina del particolare organo di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (unico ad esercitare a livello regionale le funzioni spettanti al Consiglio di Stato). L'art. 3 delle citate norme di attuazione, al primo comma, prevede infatti che la nomina del Consiglio di giustizia amministrativa e' fatta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente regionale. Il successivo secondo comma statuisce, inoltre, che i membri designati dalla giunta regionale durano in carica sei anni, e cioe' un periodo di tempo quasi uguale a quello previsto per la durata delle istituende sezioni stralcio (cinque anni). 2. - Violazione dell'art. 21, terzo comma, dello Statuto siciliano. Un ulteriore profilo di illegittimita' e' ravvisabile nella violazione dell'art. 21, terzo comma, dello Statuto siciliano, non risultando che il Presidente della Regione abbia partecipato, come prescritto da detta norma, alla seduta del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2001, nel quale e' stato approvato il decreto-legge suindicato. La Corte costituzionale ha piu' volte affermato che la partecipazione del Presidente della Regione siciliana al Consiglio dei ministri e' garantita dall'art. 21, terzo comma, dello statuto solo quando siano in discussione oggetti che coinvolgono un interesse differenziato, proprio e peculiare di questa singola regione (cfr., da ultima, sentenza n. 92 del 1999). Non puo' esservi dubbio che, nella fattispecie in esame, in considerazione della sopra richiamata peculiarita' dell'organo giurisdizionale regionale e della sua particolare composizione, sussisteva quell'interesse differenziato che avrebbe legittimato la partecipazione del Presidente della Regione siciliana al citato Consiglio dei ministri, alla luce anche di quanto previsto del sopra richiamato art. 3, primo comma, delle norme di attuazione. Infine, quale corollario delle suindicate violazioni, si profila anche quella del principio di leale collaborazione che, secondo l'orientamento della Corte costituzionale, e' alla base dei raporti tra Stato e regioni. Non vi e' dubbio infatti, anche a voler prescindere dall'attribuzione costituzionalmente garantita dall'art. 21, terzo comma, Sta. Si., al Presidente della regione, che a quest'ultimo non e' stato consentito di evidenziare il suddetto carattere di specialita' della sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa. E' venuta meno, pertanto, quell'esigenza elementare di coordinamento degli interessi della regione con quelli dello Stato, cui e' preordinato, in via generale, il principio di leale collaborazione tra Stato e regione.