ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 3,
della  legge  della  Regione  Puglia 4 agosto 1999, n. 24 (Principi e
direttive  per  l'esercizio  delle competenze regionali in materia di
commercio),  promossi  con  ordinanze  emesse  il 13 gennaio 2000 dal
Tribunale  amministrativo  regionale della Puglia, il 28 gennaio 2000
dal  Consiglio  di  Stato  e  il  20 gennaio 2000 (due ordinanze) dal
Tribunale  amministrativo  regionale  della  Puglia,  rispettivamente
iscritte  al  n. 122,  n. 185, n. 259 e n. 339 del registro ordinanze
2000  e  pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13,
n. 18, n. 22 e n. 26, 1a serie speciale, dell'anno 2000.
    Visti  gli  atti  di  costituzione  della  CO.DIR.  s.r.l., della
GEN.IM. s.r.l., della Italia Generali Costruzioni s.r.l., nonche' gli
atti di intervento della Regione Puglia;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  6 febbraio  2001  il  giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
    Uditi  gli  avvocati  Luigi  Volpe per la CO.DIR. s.r.l., Gennaro
Notarnicola  per  la  GEN.IM.  s.r.l. e Felice Lo Russo per la Italia
Generali Costruzioni s.r.l.

                          Ritenuto in fatto

    1.   -  Con  tre  ordinanze  di  identico  contenuto,  emesse  in
altrettanti  giudizi  introdotti  con  ricorsi  di  tre  societa' che
avevano  presentato  richiesta  di  autorizzazione  alla  apertura di
grandi  strutture  di  vendita  in data anteriore al 16 gennaio 1998,
sulla   base   della   normativa   allora   vigente,   il   Tribunale
amministrativo  regionale  della  Puglia,  sede  di Bari, solleva, in
riferimento  agli  articoli  3,  10  (recte:  11), 41, 97 e 117 della
Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale dell'articolo
1,  comma  3,  della  legge della Regione Puglia 4 agosto 1999, n. 24
(Principi  e  direttive per l'esercizio delle competenze regionali in
materia  di  commercio),  il  quale  dispone  che  la Regione non dia
seguito  all'esame  delle  domande  di autorizzazione all'apertura di
grandi  strutture  di  vendita  presentate  secondo  la vecchia legge
regionale  2 maggio  1995,  n. 32  e  corredate a norma alla data del
16 gennaio 1998.
    Ad  avviso  del  Tribunale  amministrativo  regionale remittente,
sarebbe  evidente il contrasto tra tale disposizione e l'articolo 117
della  Costituzione,  in  riferimento  all'articolo  25, comma 5, del
decreto  legislativo  31 marzo  1998 n. 114 (Riforma della disciplina
relativa  al  commercio,  a  norma  dell'art. 4, comma 4, della legge
15 marzo  1999,  n. 59),  il  quale  stabilisce  che  "Le  domande di
rilascio  delle  autorizzazioni previste dagli articoli 26 e 27 della
legge  11 giugno  1971,  n. 426, gia' trasmesse alla Giunta regionale
per  il  prescritto  nulla-osta  alla  data  del  16 gennaio  1998  e
corredate   a   norma,  secondo  attestazione  del  responsabile  del
procedimento,  sono  esaminate  e  decise  con provvedimento espresso
entro centottanta giorni dalla suddetta data".
    La  disposizione  regionale,  secondo  il  remittente, violerebbe
anche  l'articolo  41  della Costituzione, perche' disconoscerebbe il
diritto  di  liberta' economica in assenza delle esigenze di utilita'
sociale che sole potrebbero giustificare il diniego generalizzato del
rilascio  delle  autorizzazioni  commerciali,  e  l'articolo 97 della
Costituzione,  perche'  il principio di buon andamento della pubblica
amministrazione   postulerebbe   la  continuita'  e  la  effettivita'
dell'esercizio  dei  pubblici  poteri  e  non  anche l'arbitrario non
esercizio dei poteri stessi.
    Ed  ancora, ad avviso del giudice a quo la disposizione censurata
violerebbe  l'articolo  3  della  Costituzione sotto il profilo della
disparita'  di trattamento tra gli imprenditori che volessero operare
nel  settore in Puglia e quelli che intendessero svolgere la medesima
attivita'  in  Regioni  nelle quali non esiste il blocco, nonche' tra
gli  operatori  economici che gia' hanno ottenuto il nulla-osta e gli
altri ai quali l'autorizzazione e' preclusa.
    Infine,  secondo  il  remittente,  la  disposizione  in questione
sarebbe  in contrasto col principio comunitario di libera prestazione
dei  servizi  e  violerebbe  percio'  l'articolo 10 (recte: 11) della
Costituzione.
    2.  -  Si  sono costituite in giudizio le societa' ricorrenti nei
processi principali.
    2.1.  -  La  societa'  CO.DIR.  s.r.l.  sostiene l'illegittimita'
costituzionale   della  norma  censurata  rilevando  che  la  stessa,
retroattivamente  incidendo su rapporti giuridici gia' regolati dalla
normativa  statale, sacrificherebbe irragionevolmente le posizioni di
chi  aveva fatto domanda di autorizzazione commerciale trasmessa alla
Giunta regionale entro il 16 gennaio 1998.
    Ad   avviso   della  parte  privata,  la  disposizione  regionale
impugnata  violerebbe anche l'articolo 41 della Costituzione, perche'
stabilirebbe  la  definitiva improcedibilita' di una serie di domande
gia'  presentate,  impedendo  nella  sostanza  l'iniziativa economica
privata.  Convincenti  indicazioni  a supporto della violazione degli
articoli  117  e 41 della Costituzione da parte della norma impugnata
potrebbero  evincersi,  secondo la parte privata, da recenti pronunce
dell'Autorita'  garante della concorrenza e del mercato relative alla
legislazione  regionale  attuativa  del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114,
nelle  quali  si  e'  sottolineata  l'esigenza  che  la  legislazione
regionale  sia  coerente  con  gli obiettivi di liberalizzazione e di
apertura  alla concorrenza e al mercato perseguiti dalla riforma e si
e'  censurato il "blocco" delle autorizzazioni previsto dalla Regione
Lombardia con un progetto di legge in materia.
    Con  argomentazioni  analoghe a quelle sviluppate nelle ordinanze
di  rimessione,  la  parte privata prospetta infine la violazione, da
parte  dell'articolo  1,  comma  3,  della legge della Regione Puglia
4 agosto  1999,  n. 24,  degli  articoli  10 (recte: 11), 3, 97 e 117
della Costituzione.
    2.2.  -  Nella propria memoria, la societa' GEN.IM. s.r.l. deduce
l'illegittimita'  della norma censurata innanzitutto per il contrasto
con l'articolo 117 della Costituzione, in riferimento all'articolo 25
del  decreto  legislativo n. 114 del 1998: evidente sarebbe l'intento
perseguito  di  vanificare la disposizione statale a completamento di
un  disegno volto a porre nel nulla tutte le iniziative in materia di
grande distribuzione.
    Oltre  che  l'articolo  117  della  Costituzione, la disposizione
regionale,  secondo  la parte privata, violerebbe anche l'articolo 3,
per  l'ingiustificata disparita' di trattamento che si determinerebbe
in  danno  degli  operatori  le cui domande sono state trasmesse alla
Regione   Puglia  entro  il  16 gennaio  1998;  l'articolo  41  della
Costituzione,  per  l'ostacolo  posto  alla  liberta'  di  iniziativa
economica  privata  senza che sussistano fini di utilita' sociale che
lo  giustifichino;  l'articolo  10 (recte: 11) della Costituzione, in
relazione al principio comunitario di libera prestazione dei servizi;
il  principio  di  imparzialita'  e  buon  andamento  della  pubblica
amministrazione, di cui all'articolo 97 della Costituzione.
    2.3.  -  La  societa' Italia Generali Costruzioni s.r.l., oltre a
prospettare   censure   analoghe  a  quelle  proposte  dal  Tribunale
amministrativo  regionale  remittente, lamenta anche l'ingiustificata
violazione  dei  principi  della  legge  statale  quali  "quello  del
carattere  di  doverosita'  della valutazione da parte della Regione,
entro termini predefiniti, della domanda di rilascio della licenza di
commercio   e   quello  della  ricorribilita'  dei  provvedimenti  di
diniego".
    3. - Nel giudizio instaurato con la prima ordinanza di rimessione
si  e'  costituita,  fuori  termine,  la Regione Puglia, chiedendo il
rigetto  della questione di costituzionalita' sollevata dal Tribunale
amministrativo regionale.
    4.  -  Il  Consiglio di Stato, con ordinanza emessa il 28 gennaio
2000,  solleva questione di legittimita' costituzionale dell'articolo
1, comma 3, della legge della Regione Puglia 4 agosto 1999, n. 24.
    Ad  avviso  del  remittente,  tale  disposizione  violerebbe  gli
articoli  117  e  3  della  Costituzione,  perche'  irragionevolmente
inciderebbe,  con  efficacia  retroattiva, su rapporti giuridici gia'
regolati dalla legge statale, e l'articolo 41 della Costituzione, per
la  sostanziale  soppressione  dell'iniziativa  economica privata cui
darebbe   luogo  la  definitiva  improcedibilita'  delle  domande  di
nulla-osta in essa prevista.
    5.  -  Si  e'  costituita  in questo giudizio la societa' CO.DIR.
s.r.l.,  appellante  nel  giudizio principale, rinnovando, sulla base
degli   argomenti   gia'  sostenuti  nell'atto  di  costituzione  nel
precedente giudizio, la richiesta di accoglimento della questione.
    6. - Nel medesimo giudizio si e' costituita, ma fuori termine, la
Regione Puglia.
    7.  -  In  prossimita'  dell'udienza  hanno presentato memorie la
Regione  Puglia,  la  societa'  GEN.IM.  s.r.l.  e la societa' Italia
Generali Costruzioni s.r.l.
    7.1.   -   La   societa'   GEN.IM.   s.r.l.,   oltre  a  ribadire
argomentazioni  gia'  svolte nella memoria di costituzione, sostiene,
sulla  base  di  una  approfondita  ricognizione  della  legislazione
statale  in  materia  di commercio e della sua evoluzione, che ancora
oggi la materia non e' di competenza regionale e che le Regioni hanno
solo   potesta'   legislativa   attuativa  nei  limiti  voluti  dalla
legislazione  statale; la norma regionale impugnata violerebbe dunque
palesemente   l'articolo   117,  secondo  comma,  della  Costituzione
perche',  lungi  dal  dare  attuazione  alla  norma  statale,  vi  si
opporrebbe frontalmente.
    Ad avviso della parte, le conclusioni non cambierebbero anche nel
caso  in  cui  si  volesse  considerare la materia del commercio alla
stregua di quelle di competenza regionale elencate dall'articolo 117,
primo  comma,  della  Costituzione,  in  quanto la norma statale, pur
qualificandosi  transitoria,  non  potrebbe considerarsi una norma di
dettaglio,  ma  integrerebbe un principio fondamentale della materia,
finalizzato  a  garantire  la definizione delle situazioni giuridiche
sorte  sotto  il  regime  previgente  secondo  tempi  tali da evitare
sovrapposizioni tra vecchia e nuova disciplina.
    7.2.  -  Nella  propria  memoria,  la Italia Generali Costruzioni
s.r.l.  rileva che la violazione dell'articolo 117 della Costituzione
discenderebbe  dal  fatto che le funzioni in materia di commercio non
rientrerebbero nelle attribuzioni proprie delle Regioni, ma sarebbero
ad  esse  delegate  dallo  Stato.  Sarebbe  quindi impossibile per la
Regione  determinarsi  in  modo  del  tutto antitetico alla normativa
statale, ancorche' espressamente qualificata come transitoria.
    In  ogni  caso,  anche la Italia Generali Costruzioni afferma che
pur  se  si  volesse  ritenere  che  la  materia del commercio sia di
competenza  regionale,  non  per  questo  la  disposizione  censurata
potrebbe  sottrarsi  al denunciato contrasto con l'articolo 117 della
Costituzione,  essendo del tutto evidente la violazione del principio
fondamentale di unitarieta' dell'ordinamento e di coordinamento degli
interessi  particolari  delle  Regioni  con  il  preminente interesse
generale  del Paese; cio' tanto piu' nel caso di una norma che incide
retroattivamente  su  rapporti  giuridici preesistenti, in precedenza
regolati in tutt'altro modo dalla legge statale.
    La  parte  privata  ribadisce  quindi  le  argomentazioni  svolte
nell'atto  di  costituzione,  ricordando,  per  quel  che riguarda la
prospettata  violazione  dell'articolo  11  della  Costituzione, che,
secondo la Corte di giustizia della comunita' europea, ogni normativa
commerciale   che   ostacoli   gli  scambi  intracomunitari  andrebbe
interdetta   ove   non   rispetti   i   principi   di   necessita'  e
proporzionalita'  e  che  deroghe  alla libera prestazione di servizi
potrebbero  ammettersi solo eccezionalmente e in vista dell'interesse
generale, allorche' rappresentino l'unica via percorribile.

                       Considerato in diritto

    1. - Il  Tribunale amministrativo regionale della Puglia, con tre
ordinanze, e il Consiglio di Stato, con un'altra ordinanza, dubitano,
in   riferimento   a  parametri  solo  in  parte  coincidenti,  della
legittimita'  costituzionale  dell'articolo  1,  comma 3, della legge
della  Regione  Puglia 4 agosto 1999, n. 24 (Principi e direttive per
l'esercizio  delle  competenze regionali in materia di commercio), il
quale  dispone che la Regione non dia seguito all'esame delle domande
di   autorizzazione  all'apertura  di  grandi  strutture  di  vendita
presentate nel vigore della precedente legge regionale 2 maggio 1995,
n. 32, e corredate a norma alla data del 16 gennaio 1998.
    Secondo  tutti  i  giudici  a  quibus  la  disposizione censurata
contrasterebbe,   in   primo   luogo,   con   l'articolo   117  della
Costituzione,  in  riferimento  all'articolo 25, comma 5, del decreto
legislativo  31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa
al  commercio,  a  norma  dell'art. 4,  comma 4, della legge 15 marzo
1999, n. 59), il quale espressamente prescrive l'esame e la decisione
da parte della Regione delle istanze di autorizzazione trasmesse alla
Giunta regionale alla data del 16 gennaio 1998 e corredate a norma.
    La  medesima  disposizione  violerebbe  poi  l'articolo  41 della
Costituzione,  perche'  disconoscerebbe,  senza  apparenti ragioni di
utilita'  sociale,  il  diritto  di  iniziativa  economica privata, e
l'articolo  3  della  Costituzione,  sotto  il  duplice profilo della
ingiustificata  disparita'  di  trattamento  tra imprenditori e della
irragionevole  retroattivita'  della disciplina di rapporti giuridici
gia' regolati dalla normativa statale.
    Il solo Tribunale amministrativo regionale della Puglia prospetta
inoltre  la violazione dell'articolo 97 della Costituzione, in quanto
il   principio  di  buon  andamento  della  pubblica  amministrazione
postulerebbe  la  continuita'  e  la  effettivita' dell'esercizio dei
pubblici  poteri  e non anche l'arbitrario non esercizio degli stessi
(implicito  nella  prescrizione  di  non dare seguito alle domande di
autorizzazione  presentate  nel  vigore della precedente disciplina e
corredate  a  norma  entro  il  16 gennaio  1998), e dell'articolo 10
(recte:  11) della Costituzione, perche' la disposizione censurata si
porrebbe   in  contrasto  con  il  principio  comunitario  di  libera
prestazione dei servizi.
    Poiche'   tutte   le  ordinanze  hanno  ad  oggetto  la  medesima
disposizione,  i  relativi  giudizi  possono  essere riuniti e decisi
congiuntamente.
    2. - Prima  di  procedere all'esame della questione, e' opportuno
ricordare  che,  in  base all'articolo 27 della legge 11 giugno 1971,
n. 426  (Disciplina  del commercio), l'autorizzazione all'apertura di
centri   commerciali  al  dettaglio  e  di  punti  vendita,  che  per
dimensioni  e  collocazione geografica sono destinati a servire vaste
aree  di attrazione eccedenti il territorio comunale, era subordinata
al  nulla-osta  della Giunta regionale. La legge della Regione Puglia
2 maggio  1995,  n. 32 (Indicazioni programmatiche per il rilascio di
nulla-osta  relativi  alle grandi strutture di vendita previsto dagli
articoli   26   e   27  della  legge  11 giugno  1971,  n. 426),  nel
disciplinare   il   procedimento   per  il  rilascio  del  nulla-osta
regionale,  chiariva  che  esso  era  necessario  per  l'apertura  di
esercizi di vendita e di centri commerciali al dettaglio, allorquando
la  superficie  di  vendita fosse superiore a mq. 1.500. L'articolo 1
della  legge  della  Regione  Puglia  24 dicembre  1997, n. 24 (Legge
regionale  2 maggio  1995, n. 32. Sospensione temporanea del rilascio
del  nulla-osta  regionale  per  l'apertura  di  grandi  strutture di
vendita),  disponeva  successivamente la sospensione del rilascio dei
nulla-osta regionali fino al 30 settembre 1998.
    In  relazione  alla  disposizione  da ultimo citata, il Tribunale
amministrativo   regionale  della  Puglia,  nel  corso  dei  medesimi
procedimenti  giurisdizionali  che  hanno  dato  origine  al presente
giudizio,   sollevava   questione   di  legittimita'  costituzionale,
prospettando  la  violazione  degli  articoli  3,  41, 97 e 117 della
Costituzione.   Questa   Corte,   rilevato  che  alla  previsione  di
sospensione  del  rilascio dei nulla-osta era sopravvenuto il decreto
legislativo   31 marzo  1998,  n. 114,  il  quale,  all'articolo  25,
stabilisce  che  le domande di rilascio delle autorizzazioni previste
dagli  articoli  26  e  27  della  legge 11 giugno 1971, n. 426, gia'
trasmesse  alla  Giunta  regionale  per il prescritto nulla-osta alla
data  del  16 gennaio  1998, e corredate a norma secondo attestazione
del  responsabile  del  procedimento,  sono  esaminate  e  decise con
provvedimento  espresso entro centottanta giorni dalla suddetta data,
aveva  ordinato  la  restituzione  degli  atti  per nuovo esame della
rilevanza.
    Dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 114 del 1998,
la  Regione  Puglia approvava la legge 20 gennaio 1999, n. 4 (Proroga
dei  termini  di  cui  alla  legge  regionale 24 dicembre 1997, n. 24
"Legge  regionale  2 maggio  1995,  n. 32. Sospensione temporanea del
rilascio  del nulla-osta regionale per l'apertura di grandi strutture
di  vendita"),  con la quale, pur prorogando i termini di sospensione
previsti dalla precedente legge regionale, aveva tuttavia fatto salvo
quanto  previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'articolo
25 del decreto legislativo appena citato.
    A  tale  disposizione  ha fatto infine seguito la legge regionale
4 agosto  1999,  n. 24  (Principi  e  direttive per l'esercizio delle
competenze  regionali  in  materia  di  commercio), la quale, oltre a
dettare   norme  per  l'adeguamento  dell'ordinamento  regionale  del
commercio  al  d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e ad introdurre una nuova
classificazione   delle   strutture  di  vendita  in  relazione  alla
superficie  destinata alla vendita e alla classe dei comuni nei quali
esse  devono  essere  ubicate,  all'articolo  1, comma 3, dispone che
"all'esame   delle  domande  di  autorizzazione  ex  legge  regionale
2 maggio  1995,  n. 32,  corredate  a  norma alla data del 16 gennaio
1998, non si da' seguito".
    Ed e' proprio su tale disposizione che si appuntano le censure di
illegittimita'  costituzionale  proposte dal Tribunale amministrativo
regionale della Puglia e dal Consiglio di Stato.
    3. - La questione e' fondata.
    Il  vincolo  per la legge regionale a uniformarsi alle previsioni
del  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 114, che reca la riforma
del  settore  del  commercio,  e  segnatamente  all'articolo  25, che
riguarda  la  disciplina  transitoria  da  osservare  fino alla nuova
programmazione, da parte delle Regioni, della rete distributiva sulla
base  dei  criteri  fissati  dall'articolo  6  del  medesimo  decreto
legislativo,  consegue  al tipo di competenza attribuita alle Regioni
in materia di commercio.
    In  proposito  questa  Corte  ha  avuto  piu'  volte occasione di
ricordare  come  le Regioni a statuto ordinario non dispongano di una
competenza legislativa propria in tema di commercio, non essendo tale
materia   compresa  nell'elenco  formulato  dall'articolo  117  della
Costituzione  (v.  sentenze  n. 401  del  1992  e  n. 165  del 1989).
Nell'ambito del commercio, alle Regioni spettano soltanto i compiti e
le funzioni che lo Stato ha conferito loro attraverso leggi ordinarie
o  atti  equiparati, e nella specie attraverso il decreto legislativo
n. 114  del  1998,  le  cui  previsioni,  anche quelle riguardanti il
periodo  transitorio  fino  alla  realizzazione  della  riforma,  non
possono essere disattese dalla legge regionale.
    L'intendimento  del  legislatore nazionale che le domande volte a
ottenere  il  nulla-osta regionale per l'apertura di grandi strutture
di  vendita, pervenute alla Giunta regionale alla data del 16 gennaio
1998  e  corredate a norma, dovessero essere esaminate e decise entro
il  termine  di  centottanta giorni, e' apertamente contrastato dalla
censurata  disposizione  della  legge  regionale  che  ne sancisce un
anomalo blocco prescrivendo che tali domande non abbiano piu' corso.
    Deve   pertanto   dichiararsi  la  illegittimita'  costituzionale
dell'articolo  1,  comma 3, della legge della Regione Puglia 4 agosto
1999, n. 24, per violazione dell'articolo 117 della Costituzione.
    Resta assorbita ogni altra censura.