ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 13, comma 1,
e  13-bis  comma  1, della legge regionale dell'Umbria 13 marzo 1995,
n. 10  (Norme per il trasporto pubblico locale), e dell'art. 7, comma
1,   della   legge   regionale  dell'Umbria  5 dicembre  1997,  n. 42
(Modificazioni   ed  ulteriori  integrazioni  della  legge  regionale
13 marzo  1995,  n. 10  -  Norme per il trasporto pubblico locale - e
modificazione della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17 - Norme per
l'attuazione  della  legge  15 gennaio  1992,  n. 21  in  materia  di
trasporto  di  persone  mediante  mezzi  di trasporto pubblici non di
linea), promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1999 dal Tribunale
amministrativo regionale dell'Umbria, iscritta al n. 500 del registro
ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 39, 1a serie speciale, dell'anno 1999.
    Visti gli atti di costituzione della Sulga S.r.l., della Societa'
Spoletina  di  Imprese  Trasporti S.p.a. e della provincia di Perugia
nonche' l'atto di intervento della regione Umbria;
    Udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 2001 il giudice relatore
Valerio Onida;
    Uditi  gli  avvocati  Stefano  Goretti e Fausto Buccellato per la
Sulga  S.r.l.,  Maurizio Pedetta per la Societa' Spoletina di Imprese
Trasporti  S.p.a.,  Massimo  Minciaroni per la provincia di Perugia e
Giovanni Tarantini per la regione Umbria.

                          Ritenuto in fatto

    1. -  Nel  corso  di  un giudizio amministrativo, promosso da una
societa' concessionaria di autolinee di trasporto pubblico locale per
l'impugnazione  di  atti  di  diniego  di  sovvenzioni da parte della
provincia   di   Perugia,   il   tribunale  amministrativo  regionale
dell'Umbria,  con  ordinanza  emessa  il  16 giugno 1999, pervenuta a
questa   Corte   il   30 agosto   1999,  ha  sollevato  questione  di
legittimita'   costituzionale,   in   riferimento   all'art. 3  della
Costituzione,   dell'art. 13,   comma   1,   della   legge  regionale
dell'Umbria  13 marzo  1995,  n. 10  (Norme per il trasporto pubblico
locale),  "nella  parte  in  cui  dispone  che per l'anno 1995 e fino
all'istituzione dell'Osservatorio della mobilita' di cui all'art. 10,
la  ripartizione  dei  contributi  di esercizio tra le imprese aventi
titolo  avviene  sulla  base  della  stessa incidenza percentuale dei
contributi  erogati per l'anno 1991"; dell'art. 13-bis comma 1, della
predetta  legge  regionale  dell'Umbria  n. 10  del  1995, introdotto
dall'art. 1  della  legge regionale dell'Umbria 15 gennaio 1997, n. 2
(Integrazione  della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10 - Norme per
il  trasporto  pubblico  locale),  "nella parte in cui dispone che le
risorse  finanziarie sono ripartite per il 1997 fra le aziende aventi
titolo, in modo proporzionale all'entita' dei contributi di esercizio
erogati alle medesime per il 1995"; dell'art. 7, comma 1, della legge
regionale   dell'Umbria  5 dicembre  1997,  n. 42  (Modificazioni  ed
ulteriori  integrazioni  della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10 -
Norme  per il trasporto pubblico locale - e modificazione della legge
regionale  14 giugno 1994, n. 17 - Norme per l'attuazione della legge
15 gennaio  1992,  n. 21  in materia di trasporto di persone mediante
mezzi  di  trasporto  pubblici  non  di  linea),  "nella parte in cui
dispone  che  i  contributi  di  esercizio  destinati alle aziende di
trasporto   pubblico   locale  per  l'anno  1998  sono  ripartiti  in
conformita'  alle disposizioni della legge regionale 15 gennaio 1997,
n. 2".
    Il  remittente premette di poter "dare per incontroverso" che nel
sistema  della  legislazione regionale umbra i contributi pubblici di
esercizio  alle  imprese  di  autotrasporto  di  linea debbono essere
ripartiti  annualmente dalle province in proporzione alle percorrenze
effettuate   nell'anno   da   ciascuna  impresa;  e  afferma  che  le
disposizioni  impugnate  debbono  essere  interpretate  nel senso che
esse,  per  gli  anni  considerati,  escludono  che  nel  calcolo dei
contributi si possa tener conto delle maggiori percorrenze effettuate
dalle  imprese  dopo  il 1991, e dunque, nella specie, delle maggiori
percorrenze  che  la societa' ricorrente ha effettuato, a partire dal
1997, sulla base di autorizzazioni della provincia.
    Cio'  premesso,  il  giudice  a  quo  afferma  che il legislatore
regionale,  nel dettare i criteri per la ripartizione dei contributi,
gode  di  una  certa  discrezionalita',  potendo anche abbandonare il
criterio  della  ripartizione proporzionale alle percorrenze, ovvero,
all'interno  di  questo,  ragionevolmente  introdurre  dei criteri di
differenziazione;   ma  che,  una  volta  scelto  il  criterio  della
ripartizione    puramente    e   semplicemente   proporzionale   alle
percorrenze,  non  vi  sarebbe ragione per ripartire i contributi del
1997 e del 1998 - come dispongono le norme impugnate - in proporzione
alle  percorrenze  effettuate nel 1991 o nel 1995, anziche' nell'anno
di  riferimento.  Secondo  il  remittente,  il  fatto che determinati
servizi  siano  stati  istituiti  dopo  il  1991  o  dopo il 1995 non
parrebbe  di per se' sufficiente a far ritenere che essi rivestano un
minore  interesse per la popolazione o per l'economia regionale e che
pertanto  siano meno meritevoli dei contributi pubblici: tanto piu' -
aggiunge   -   che   ammettere   tali   servizi   al  contributo  non
significherebbe  aggravare  la spesa pubblica, ma soltanto ripartirla
diversamente fra le aziende aventi titolo.
    Le norme impugnate, ad avviso del giudice a quo, introdurrebbero,
senza  alcuna giustificazione, una discriminazione fra le aziende che
concorrono  alla ripartizione potendo far valere tutte le percorrenze
effettuate,  e  altre  che  potrebbero  invece  farne valere solo una
parte.  Pertanto  esse  sarebbero  in  contrasto  con  l'art. 3 della
Costituzione.
    2. - Si  e' costituita, depositando altresi' alcuni documenti, la
societa'  Sulga,  ricorrente  nel giudizio a quo, la quale chiede, in
via principale, di accogliere l'interpretazione delle norme impugnate
da  essa  sostenuta nel giudizio principale, secondo cui i contributi
andrebbero   ripartiti  in  proporzione  alle  effettive  percorrenze
effettuate,  comprese  quelle  aggiuntesi dopo il 1991; in subordine,
essa  aderisce  alla  prospettazione  della questione di legittimita'
costituzionale, come formulata dal tribunale remittente.
    3. - Si  e'  costituita la provincia di Perugia, parte resistente
nel  giudizio  a  quo,  chiedendo  che  la  questione  sia dichiarata
inammissibile  o  infondata.  La  questione sarebbe inammissibile per
irrilevanza,  in  quanto  dall'eventuale  accoglimento  della stessa,
secondo   la   parte,  deriverebbe  un  vuoto  normativo,  stante  la
perdurante  impossibilita'  di  applicare  i  criteri di ripartizione
previsti, a regime, dall'art. 7 della legge regionale n. 10 del 1995.
    4. - Si  e'  costituita  altresi'  la  societa'  S.S.I.T.,  parte
controinteressata  nel  giudizio  a quo, concludendo anch'essa per la
inammissibilita' o comunque per la infondatezza della questione. Essa
sarebbe  inammissibile per la stessa ragione indicata dalla provincia
di  Perugia:  d'altro  canto,  ad avviso di questa parte, non sarebbe
ipotizzabile   che   da   un'eventuale  pronuncia  di  illegittimita'
costituzionale  possa venire l'indicazione di una norma, da osservare
in  via  transitoria,  diversa  da  quelle  dettate  dal  legislatore
regionale.
    5. - E'  intervenuta  nel giudizio, depositando alcuni documenti,
la   regione  Umbria,  la  quale  conclude  chiedendo  di  dichiarare
l'inammissibilita'  della  questione,  o  di  restituire  gli atti al
giudice  a  quo,  relativamente  all'art. 13,  comma  1,  della legge
regionale n. 10 del 1995, in quanto abrogato dall'art. 35 della legge
regionale  n. 37  del  1998;  e  di  dichiarare  l'infondatezza della
stessa, per quanto riguarda l'art. 13-bis della legge regionale n. 10
del 1995 e l'art. 7 della legge regionale n. 42 del 1997.
    L'interveniente ricorda l'evoluzione della legislazione regionale
in  materia,  dalla  legge regionale n. 4 del 1984, che adottava, per
l'erogazione  dei contributi di esercizio, il sistema del computo del
"costo  standardizzato"  dei  servizi, alla legge regionale n. 10 del
1995,  che  prevedeva  nuovi criteri di riparto dei finanziamenti, la
istituzione  dell'"Osservatorio  della  mobilita'", e la ripartizione
dei  contributi  fra  le  imprese ad opera delle province, dopo avere
acquisito  le  indicazioni dei piani di bacino e dei piani urbani del
traffico, e con il parere del predetto Osservatorio della mobilita'.
    L'art. 13  della  legge  regionale  n. 10 del 1995 si poneva come
norma  transitoria  in attesa di potere applicare i nuovi criteri. Il
riferimento,  in  questo  ambito,  all'anno  1991 era dovuto, secondo
l'interveniente,  al  fatto  che  dopo  il 1990 molte aziende avevano
applicato  i piani di risanamento, con riduzione dei contributi, e in
molti casi erano state autorizzate maggiori percorrenze solo a favore
di  alcune  aziende:  tale riferimento, ricorda la regione, era stato
suggerito dalle stesse aziende in sede di incontro con la commissione
consiliare   che  esamino'  il  progetto  poi  sfociato  nella  legge
regionale n. 10 del 1995.
    La necessita' di protrarre poi ulteriormente l'applicazione della
disciplina  transitoria,  secondo  l'interveniente,  era derivata dal
mancato  compimento  dei presupposti e delle condizioni richiesti per
l'applicazione  dei  nuovi criteri, e successivamente anche dal fatto
che,  a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 422 del 1997, di
conferimento  di  funzioni  a  Regioni  ed  enti locali in materia di
trasporti,  si  rendeva  necessario  varare una nuova legge regionale
(che sarebbe poi stata la legge regionale n. 37 del 1998), nelle more
della  cui  approvazione  si  sarebbe  resa  opportuna  una ulteriore
normativa transitoria.
    In  definitiva,  secondo  la  regione,  la  disciplina  impugnata
sarebbe  ragionevolmente  giustificata,  e la questione sollevata dal
remittente  si  risolverebbe  in  una inammissibile censura di merito
all'apprezzamento politico del legislatore regionale.
    6. - In  vista dell'udienza hanno depositato memorie la provincia
di  Perugia,  allegando  alcuni  documenti, la societa' S.S.I.T. e la
regione  Umbria.  Tutte  le memorie riprendono ed approfondiscono gli
argomenti  gia'  svolti  negli  atti di costituzione e di intervento,
insistendo nelle medesime conclusioni gia' formulate.

                       Considerato in diritto

    1. - La  questione  sollevata  investe  tre disposizioni di leggi
regionali  dell'Umbria, le quali stabiliscono che le somme attribuite
dalla  regione  alle  province  per  l'erogazione  dei  contributi di
esercizio   a  favore  delle  imprese  che  esercitano  autolinee  in
concessione  di  trasporto pubblico locale siano, in via transitoria,
ripartite fra le imprese aventi titolo nella stessa proporzione delle
assegnazioni  relative  all'anno  1991,  e  quindi senza tenere conto
delle percorrenze autorizzate ed effettuate dopo il 1991.
    Secondo  il  Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, tali
disposizioni  sarebbero  costituzionalmente  illegittime  perche'  in
contrasto  con  l'art. 3  della  Costituzione,  in quanto - una volta
assunto  il  criterio  di  attribuzione  dei contributi fondato sulla
proporzione  con le percorrenze effettuate - non sarebbe giustificato
tenere  conto  delle  percorrenze  di  un anno precedente anziche' di
quelle dell'anno di riferimento; e in quanto dette norme opererebbero
una  discriminazione  ingiustificata  fra  le imprese che possono far
valere  tutte  le  percorrenze effettuate, e quelle che ne potrebbero
far valere solo una parte, in quanto un'altra parte delle percorrenze
sono state autorizzate ed effettuate solo dopo il 1991.
    2. - Non  puo'  essere  accolta  l'eccezione  di inammissibilita'
della  questione,  sollevata  dalla  provincia  di  Perugia  e  dalla
societa'  controinteressata  nel giudizio a quo e fatta propria dalla
memoria  della  regione,  sull'assunto che essa risulterebbe priva di
rilevanza in quanto dal suo eventuale accoglimento non deriverebbe la
possibilita'  di  applicare  un  diverso criterio di ripartizione dei
contributi, ma solo una situazione di vuoto normativo.
    Ai fini della rilevanza, e' sufficiente infatti la dimostrazione,
che   il   tribunale  remittente  ha  plausibilmente  offerto,  della
necessita'   di   applicare  le  norme  denunciate  per  definire  la
controversia,  senza  che  sia  necessario  stabilire  quale  diversa
normativa  risulterebbe  applicabile  nel  caso di accoglimento della
questione.
    Parimenti    non    puo'    essere   condivisa   l'eccezione   di
inammissibilita'  della  questione  sollevata,  per  quanto  riguarda
l'art. 13,  comma  1,  della  legge  regionale  n. 10 del 1995, dalla
regione  Umbria,  motivata  dalla intervenuta abrogazione della norma
stessa  ad  opera  dell'art. 35 della legge regionale n. 37 del 1998.
Nel  giudizio  a  quo, che concerne i contributi di esercizio per gli
anni 1997 e 1998, l'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 10 del
1995  viene,  infatti, in considerazione indirettamente, in quanto e'
ad  esso  che  risale  il  "congelamento"  dei criteri di riparto dei
contributi  alla  situazione  del 1991, "congelamento" poi confermato
per  gli anni 1997 e 1998 dalle altre due disposizioni censurate, che
rinviano, la prima (art. 13-bis della legge regionale n. 10 del 1995,
aggiunto dall'art. 1 della legge regionale n. 2 del 1997), ai criteri
di riparto seguiti nel 1995, la seconda (art. 7 della legge regionale
n. 42 del 1997) alle disposizioni della predetta legge regionale n. 2
del 1997.
    3. - Nel merito, la questione non e' fondata.
    La  legislazione  regionale  dell'Umbria,  anteriore  alla  legge
regionale n. 10 del 1995, fondava i criteri per la corresponsione dei
contributi  di  esercizio,  intesi,  secondo  i  principi della legge
statale  10 aprile  1981,  n. 151 (Legge quadro per l'ordinamento, la
ristrutturazione  ed  il potenziamento dei trasporti pubblici locali.
Istituzione  del  Fondo  nazionale  per  il  ripiano dei disavanzi di
esercizio   e   per  gli  investimenti  nel  settore),  a  conseguire
l'equilibrio  economico  dei  bilanci  delle aziende, sul calcolo del
costo  "standardizzato"  del  servizio  e  dei  ricavi  del traffico,
prevedendo  che  si  stabilisse, per differenza fra i due fattori, il
contributo  chilometrico  per  ciascuna impresa e si moltiplicasse la
misura  del  contributo  chilometrico  riferito  a  ciascun  tipo  di
servizio   per   il   numero   di  autobuschilometro  rispettivamente
ammissibile  (artt. 1,  2  e 3 della legge regionale 23 gennaio 1984,
n. 4,  recante  "Determinazione dei costi e dei ricavi dei servizi di
trasporto   pubblico   di   interesse  regionale").  Il  sistema  dei
contributi non era dunque basato esclusivamente sulle percorrenze, ma
su  complessi  criteri di calcolo in cui venivano in rilievo, insieme
agli altri elementi, le percorrenze "ammissibili".
    La  legge  regionale 13 marzo 1995, n. 10 (Norme per il trasporto
pubblico  locale),  modifico'  interamente  il sistema, prevedendo un
riparto  delle  somme  disponibili  fra  le province (con criteri che
nulla  hanno  a  che  fare  con  le percorrenze di fatto attivate, ma
piuttosto   con  fattori  oggettivi  di  fabbisogno,  collegati  alla
popolazione  e  alla  superficie  territoriale:  art. 7,  comma 2), e
attribuendo  alle  province  stesse  il  compito  di  individuare "le
priorita' fra le linee e corse maggiormente rispondenti all'interesse
pubblico  da  soddisfare", sulla base dei piani di bacino e dei piani
urbani   del   traffico,   e   di   ripartire  le  risorse  assegnate
proporzionalmente ai chilometri delle linee e corse cosi' individuate
(art. 7,  comma 5). L'art. 10 prevede a sua volta l'istituzione di un
"Osservatorio della mobilita'", con il compito di fornire il supporto
tecnico   per   la  pianificazione,  programmazione  e  gestione  del
trasporto,  di  elaborare  i dati, e di fornire pareri alle province,
fra  l'altro,  ai  fini della individuazione delle priorita' (art. 7,
comma 5, lettera a).
    L'art. 13  della  stessa  legge dettava la normativa transitoria,
stabilendo  che  per il 1995 e fino all'istituzione dell'Osservatorio
della  mobilita'  la  ripartizione  dei contributi di esercizio fra i
bacini  di  traffico  e  fra  le  imprese avvenisse "sulla base della
stessa incidenza percentuale dei contributi erogati per l'anno 1991":
la scelta di tale anno di riferimento fu effettuata, a quanto risulta
dai lavori preparatori della legge, considerando questo l'ultimo anno
in  cui  "le  aziende  pubbliche  si sono trovate in una posizione di
equilibrio  rispetto alle percorrenze effettuate" (cosi' la relazione
della  Giunta regionale all'emendamento al progetto di legge, volto a
sostituire  il  1991 al 1994 come anno di riferimento: delibera della
Giunta regionale 25 novembre 1994, n. 9536, pag. 3).
    Lo  stesso criterio di riparto, utilizzato per il 1995 e il 1996,
venne  confermato  per il 1997 dall'art. 13-bis, comma 1, della legge
regionale  n. 10 del 1995, aggiunto dall'art. 1 della legge regionale
15 gennaio  1997,  n. 2,  e  per  il  1998  dall'art. 7  della  legge
regionale   5 dicembre  1997,  n. 42,  in  carenza  di  una  completa
attuazione  dei  procedimenti  e  degli  istituti previsti, a regime,
dalla  legge regionale n. 10 del 1995. Si puo' aggiungere - ancorche'
cio'  resti  al  di fuori dell'ambito del presente giudizio - che, in
seguito, la legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia
di  trasporto  pubblico  locale in attuazione del decreto legislativo
19 novembre  1997,  n. 422),  ha  disciplinato ex novo interamente la
materia del trasporto pubblico locale, abrogando fra l'altro la legge
regionale  n. 10  del  1995,  salve alcune disposizioni, fra le quali
l'art. 10  concernente  l'"Osservatorio  della  mobilita'"  (art. 35,
comma  1,  lettera  c,  modificata  dall'art. 3, comma 1, della legge
regionale 22 dicembre 2000, n. 42), ma prorogando ulteriormente a sua
volta,  in  via  transitoria,  i  precedenti  criteri  di riparto dei
contributi (art. 34, comma 3).
    4. - Esula  evidentemente  dal  presente  giudizio la valutazione
delle  cause  e  delle  conseguenze  dei  ritardi che possono essersi
verificati   nell'attuazione   del   regime  voluto  dal  legislatore
regionale,  e  che  lo  hanno  indotto  a protrarre l'efficacia della
disciplina   transitoria,   secondo  apprezzamenti  rientranti  nella
discrezionalita' del medesimo legislatore.
    La  censura del remittente si appunta in realta' sul contenuto di
tale  disciplina  transitoria,  contestandosi  la scelta di non tener
conto,  a  tali  fini, delle percorrenze chilometriche autorizzate ed
effettuate  dopo  il  1991. Ma per escludere che tale scelta compiuta
dal  legislatore  regionale  possa  essere  ritenuta in contrasto con
l'art. 3 della Costituzione e' decisiva una duplice considerazione.
    In  primo luogo, non e' esatto l'assunto dello stesso remittente,
secondo  cui  il  sistema  della  legislazione  regionale  in materia
sarebbe  fondato  sul  criterio  della attribuzione dei contributi in
proporzione  alle  percorrenze  effettuate:  in  realta',  come si e'
visto,  il  sistema  previgente  era  piu'  articolato  e  complesso,
basandosi sul calcolo della differenza fra ricavi e costi "standard",
applicato  alle  percorrenze  ammissibili per ciascuna impresa; a sua
volta,  il  sistema  previsto,  a  regime,  dall'art. 7  della  legge
regionale  n. 10 del 1995 faceva si' riferimento alle percorrenze, ma
con  riguardo alle linee e corse individuate come prioritarie in sede
di  programmazione, col supporto tecnico di quell'"Osservatorio della
mobilita'"  (art. 7,  comma 5, lettera a), alla cui mancanza la norma
transitoria   collegava   la   prosecuzione  del  regime  di  riparto
preesistente.  Mai,  dunque,  il legislatore regionale ha presupposto
semplicemente  che  i  contributi dovessero essere proporzionali alle
percorrenze   di   fatto   attivate   ogni   anno  da  ogni  impresa,
richiedendosi  invece  valutazioni tecniche e scelte programmatorie a
cui correlare l'impiego delle risorse.
    In  secondo  luogo,  e  conseguentemente,  l'autorizzazione  alla
effettuazione  di  nuove  percorrenze, ulteriori rispetto a quelle di
cui  si  era tenuto conto nel riparto dei contributi per il 1991, non
dava  luogo  al  diritto  alla  corresponsione  di  nuovi contributi,
proprio  perche',  in attesa delle nuove decisioni di programmazione,
il  legislatore  aveva  stabilito di tenere fermi i vecchi criteri di
riparto.  Infatti  i  provvedimenti  autorizzativi  rilasciati, nella
specie,  alla  impresa  ricorrente nel giudizio a quo (delibere della
Giunta  provinciale  di  Perugia n. 5055 e 5056 del 20 dicembre 1995)
recavano  una  clausola  espressa  secondo la quale "il ripiano delle
perdite  di  esercizio  di  cui alla istituenda linea" o "le maggiori
percorrenze"   sarebbero   stati  "a  completo  carico"  dell'impresa
concessionaria,  "in  attesa  dell'attuazione  della  legge regionale
n. 10 del 13 marzo 1995".
    Nessuna  ingiustificata discriminazione fra imprese - tutte messe
in  condizione  di  sapere  che il riparto dei contributi non sarebbe
stato   modificato   per   effetto   della  autorizzazione  di  nuove
percorrenze  -  e  nessuna  lesione  di  legittimo  affidamento delle
imprese  concessionarie  discendono  dunque  dalla applicazione delle
norme impugnate.