Con  decreto  pronunciato  a  sensi dell'art. 7 legge 28 febbraio
1990  n. 39  il  prefetto  di Alessandria disponeva l'espulsione, nei
confronti dello straniero Hodak Vladimir n. a Zagabria (Croazia) il 1
maggio 1954.
    Tale   decreto   prefettizio   veniva   notificato  alla  persona
interessata in data 23 settembre 1994.
    Con  decreto  del  questore  di  Milano,  poi, veniva disposto il
"trattenimento"  di tale persona nel centro di via Corelli in Milano,
poiche'  il  questore  (barrando  la casella apposita) aveva ritenuto
sussistente  il  presupposto  relativo alla mancanza di vettore, alla
necessita'  di accertamenti ulteriori e di acquisire un documento per
l'espatrio. Questo secondo decreto veniva notificato in data 30 marzo
2001.
    Gli   atti   relativi   alla   notifica   dei   sopra  menzionati
provvedimenti  amministrativi  venivano  infine  depositati presso la
cancelleria del tribunale in data 31 marzo 2001 alle ore 13.
    A  questo  giudice,  a  norma  dell'art. 14 d.lgs. citato, e' ora
demandato di convalidare il provvedimento di "trattenimento".

                            D i r i t t o

    Ritenuto,  come  gia' osservato in precedenti ordinanze di questo
tribunale  (v.  per prima ord. trib. Milano 19 dicembre 2000), che la
misura  del  trattenimento dell'immigrato irregolare presso il centro
di  raccolta  (di  cui all'art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, gia'
art. 12   legge   6  marzo  1998  n. 40)  consista  in  una  notevole
restrizione  della  liberta' personale, la cui concreta afflittivita'
non differisce, sostanzialmente, dalla detenzione o dalla custodia in
carcere  e  pare,  anzi,  maggiore  rispetto a quella di altre misure
cautelari  processualpenalistiche,  quale,  per  es., la misura degli
arresti domiciliari;
    Considerato  che,  per  l'art. 13 della Costituzione "la liberta'
personale   e'  inviolabile"  e  "non  e'  ammessa  forma  alcuna  di
detenzione,  di  ispezione  o  perquisizione personale, ne' qualsiasi
altra  restrizione della liberta' personale, se non per atto motivato
dell'autorita'  giudiziaria  e  nei  soli  casi e modi previsti dalla
legge";
    Ritenuto   che   tale   norma   fondamentale  (e  caratterizzante
l'ordinamento  giuridico  italiano in senso effettivamente liberale e
"garantista")  debba  applicarsi nei riguardi di ogni essere umano, e
quindi  -  come  gia' affermato dalla Corte costituzionale in tema di
diritti   fondamentali  -  anche  allo  straniero,  la  cui  liberta'
personale, percio', costituisce oggetto di un diritto inviolabile, al
pari di quello del cittadino;
    Osservato  che l'art. 14 del TU 286/1998 non consente al giudice,
chiamato  a  convalidare  (ai  sensi del comma 4 del cit. art. 14) il
provvedimento  di trattenimento disposto dal questore, di determinare
"il  tempo  strettamente  necessario"  al  compimento delle attivita'
indicate  dal  primo  comma  del  medesimo  art. 14  (soccorso  dello
straniero,   accertamenti   sulla   sua   identita'  o  nazionalita',
acquisizione  di  documenti  per il viaggio) ovvero al reperimento di
vettore  disponibile,  ma  affida invece all'autorita' amministrativa
(comma  5)  la  scelta  del  momento  in  cui e' "possibile" eseguire
l'espulsione  e quindi assegna al questore la concreta determinazione
della durata del trattenimento;
    Ritenuto   non   manifestamente  infondato  il  dubbio  che  tale
disciplina  contrasti  con  il  citato  art. 13,  comma  1  e 2 della
Costituzione,  nella  parte  in  cui  non  prevede  che la durata del
trattenimento sia stabilita con provvedimento motivato dell'autorita'
giudiziaria;
    Ritenuto  che  (anche  per  la mancanza di una norma che consenta
all'interessato,  che  si ritenga non piu' giustamente trattenuto, di
chiedere all'a.g. la verifica del superamento del "tempo strettamente
necessario"  di cui al comma 1 dell'art. 14 TU) neppure la previsione
di  un termine massimo di efficacia della convalida, fissato dal cit.
comma  5  in  venti  giorni  di  trattenimento  (prorogabili di altri
dieci),  valga  a  escludere il predetto dubbio di costituzionalita',
poiche'  anche  un solo giorno di privazione della liberta' personale
deve  (per  l'art. 13  della  Costituzione secondo comma) fondarsi su
motivato provvedimento dell'autorita' giudiziaria (e il limite di cui
sopra  appare invero non esiguo, se si considera che e' di gran lunga
superiore  ai  limiti  minimi stabiliti dal codice penale per le pene
detentive);
    Ritenuto  inoltre, come gia' osservato da altro giudice di questo
tribunale,  che "l'art. 14 comma 3 del medesimo TU. e del pari l'art.
20  dei  regolamento  (d.P.R.  394/1999)  omettono  di imporre che il
questore   (contestualmente   alla   trasmissione   degli  atti  alla
cancelleria  del  giudice della convalida) provveda anche a informare
dell'avvenuto  inizio  del  "trattenimento"  (ossia dell'inizio della
detenzione  amministrativa)  il  difensore  di  fiducia eventualmente
nominato dallo straniero o quello di ufficio desumibile dagli elenchi
appositi (ord. trib. Milano, 9 novembre 2000);
    Ritenuto  non  manifestamente infondato il dubbio che tale omessa
previsione  costituisca violazione dell'art. 24 Cost., che garantisce
l'effettivita'  e  l'inviolabilita' del diritto di difesa, poiche' la
non  tempestivita'  dell'avviso al difensore del trattenuto menoma le
possibilita' di questo di approntare una idonea difesa;
    Ritenuta  la  rilevanza  delle  questioni sopra svolte, poiche' i
dubbi di costituzionalita' investono norme di cui questo giudice deve
fare  applicazione  nel  presente  procedimento ritenuto infatti che,
nella  fattispecie, questo giudice dovrebbe pronunciare convalida del
provvedimento   del   questore,   essendo   risultato   che   non  e'
immediatamente disponibile idoneo vettore.
    Ritenuto  che  alla  convalida  del  trattenimento  disposto  dal
questore   conseguirebbe   l'automatica  rimessione  a  questo  della
determinazione   della   concreta   durata  del  trattenimento  dello
straniero, e la violazione del diritto di difesa di quest'ultimo, per
la tardivita' dell'avviso al difensore;
    Considerato  che alcune delle questioni ora prospettate sono gia'
state  sottoposte  al  vaglio  della  Corte  costituzionale  e che la
decisione,  pur  anticipata  in  termini  di  rigetto  dai  mezzi  di
comunicazione, ad oggi non risulta pubblicata;
    Ritenuto che non conoscendo il reale contenuto del provvedimento,
ne'   con   riguardo   all'esatto  decisum,  ne'  con  riguardo  alla
motivazione,   che  potrebbe  fornire  indicazione  risolutiva  circa
l'interpretazione  della  normativa,  permangono  allo  stato tutti i
dubbi di costituzionalita' sopra illustrati e conseguentemente questo
giudice non puo' che riproporre le anzidette questioni;
    Ritenuto  pertanto  che  il  presente  procedimento  deve  essere
sospeso ai sensi dell'art. 23 secondo comma legge n. 87/1953;