ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 1, 2 e 7
della  legge  15 gennaio  1994,  n. 64  (Ratifica ed esecuzione della
convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni
in   materia   di   affidamento   dei   minori  e  di  ristabilimento
dell'affidamento,  aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980,
e   della   convenzione   sugli   aspetti  civili  della  sottrazione
internazionale  di  minori,  aperta  alla firma a L'Aja il 25 ottobre
1980;  norme  di attuazione delle predette convenzioni, nonche' della
convenzione  in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a
L'Aja  il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio
dei  minori,  aperta  alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970), promosso
con  ordinanza emessa il 31 agosto 2000 dal tribunale per i minorenni
di  Catanzaro  sull'istanza proposta da M. P., iscritta al n. 746 del
registro  ordinanze  2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 50, 1a serie speciale, dell'anno 2000.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 6 giugno 2001 il giudice
relatore Annibale Marini.

                          Ritenuto in fatto

    Con  ordinanza  emessa  il  31 agosto  2000,  il  tribunale per i
minorenni  di Catanzaro ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3,
11  e 31 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale
degli  artt. 1, 2 e 7 della legge 15 gennaio 1994, n. 64 (Ratifica ed
esecuzione   della   convenzione   europea   sul   riconoscimento   e
l'esecuzione  delle  decisioni in materia di affidamento dei minori e
di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma aLussemburgo il
20 maggio  1980,  e  della  convenzione  sugli  aspetti  civili della
sottrazione  internazionale  di  minori, aperta alla firma a L'Aja il
25 ottobre  1980;  norme  di  attuazione  delle predette convenzioni,
nonche' della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta
alla  firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia
di  rimpatrio  dei  minori,  aperta  alla  firma a L'Aja il 28 maggio
1970), nella parte in cui non prevedono che l'art. 13, secondo comma,
della   convenzione   dell'Aja  del  25 ottobre  1980  "possa  essere
applicato dal tribunale per i minorenni anche d'ufficio, e pure in un
momento  successivo  all'emanazione  dell'ordine  di restituzione del
minore".
    Il rimettente - premesso di avere ordinato, con decreto emesso in
data  9-12 maggio  2000,  ai  sensi dell'art. 7, comma 3, della legge
n. 64  del  1994,  l'immediato  ritorno  in  Svizzera  di  una minore
(dell'eta'  di  sei anni), ivi residente, illecitamente trasferita in
Italia  dal  padre, e di avere poi respinto due istanze di revoca del
provvedimento  avanzate  dallo  stesso genitore - espone, quanto alla
rilevanza  della questione, di doversi ora pronunciare su una istanza
"di  sospensione"  del provvedimento, nel frattempo gravato anche del
ricorso per cassazione.
    Afferma  il  giudice  a  quo  che  in tale istanza il padre della
minore  riferisce  una  circostanza  del  tutto  nuova, rappresentata
dall'opposizione  della  stessa  minore al ritorno in Svizzera, e che
e',   inoltre,   nelle   more,   intervenuto,  nel  procedimento  per
separazione  personale  dei  coniugi pendente dinanzi al tribunale di
Catanzaro,  un  provvedimento presidenziale di temporaneo affidamento
della minore al padre "per tutto il tempo necessario all'espletamento
della   consulenza   sociale  e  psicologica  fino  ai  provvedimenti
presidenziali definitivi".
    Entrambi  i  fatti sopravvenuti appaiono al rimettente meritevoli
di considerazione, in quanto del provvedimento presidenziale dovrebbe
a  suo  avviso  tenersi  conto,  ai  sensi  dell'art. 14 della citata
convenzione  dell'Aja,  nella valutazione relativa all'illiceita' del
trasferimento  o  del  mancato  ritorno,  mentre  l'opposizione della
minore,  la  cui  genuinita'  si  dice  accertata  anche mediante una
consulenza  tecnica  d'ufficio  disposta dallo stesso tribunale per i
minorenni,  costituisce  una circostanza che, secondo l'art. 13 della
convenzione,  avrebbe  giustificato  -  qualora  fosse  emersa  prima
dell'adozione   del   provvedimento   -  il  rifiuto  dell'ordine  di
restituzione.
    Le   norme  impugnate,  nel  recepire  lo  stesso  art. 13  della
convenzione,  susciterebbero tuttavia - ad avviso del giudice a quo -
precisi  dubbi di legittimita' costituzionale, proprio nella parte in
cui  non  prevedono che l'opposizione del minore al ritorno, prevista
dal   secondo   comma   quale   circostanza  ostativa  alla  adozione
dell'ordine  di  rientro,  possa essere fatta valere in ogni momento,
anche   dopo   l'emissione   del   provvedimento   stesso  ed  anche,
eventualmente, d'ufficio.
    Tale  mancata  previsione violerebbe innanzitutto l'art. 2 Cost.,
che  tutela  i  diritti  inviolabili  dell'uomo  e  quindi, a maggior
ragione,  del  soggetto  in  eta' evolutiva. Si porrebbe, inoltre, in
contrasto   con  l'art. 3  dellaCostituzione  per  la  disparita'  di
trattamento  tra  i  minori cui si applica la convenzione ed i minori
italiani,  cheiceverebbero,  nel processo minorile, "ben altra tutela
ed  altra considerazione", nonche' con l'art. 11 dellaCostituzione in
relazione  alle convenzioni internazionali generalmente riconosciute,
con  particolare riferimento alla convenzione di New York sui diritti
del  fanciullo  del  20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in
Italia   con   legge  27 maggio  1991,  n. 176.  Violerebbe,  infine,
l'art. 31  Cost.,  che  prevede  la  protezione dell'infanzia e della
gioventu' e favorisce gli istituti necessari a tale scopo.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  tribunale  per  i  minorenni  di  Catanzaro dubita, in
riferimento  agli  artt. 2,  3,  11  e  31  della Costituzione, della
legittimita'   costituzionale  degli  artt. 1,  2  e  7  della  legge
15 gennaio  1994,  n. 64  (Ratifica  ed  esecuzione della convenzione
europea  sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia
di  affidamento  dei  minori  e  di  ristabilimento dell'affidamento,
aperta   alla   firma  a  Lussemburgo  il  20 maggio  1980,  e  della
convenzione  sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di
minori,  aperta  alla  firma  a  L'Aja  il  25 ottobre 1980; norme di
attuazione  delle  predette convenzioni, nonche' della convenzione in
materia  di  protezione  dei  minori,  aperta  alla  firma a L'Aja il
5 ottobre  1961,  e  della  convenzione  in  materia di rimpatrio dei
minori,  aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970), nella parte in
cui  non  consentono  al  giudice  che  ha  emesso l'ordine, previsto
dall'art. 12  della  convenzione  dell'Aja  del  25 ottobre  1980, di
ritorno  immediato  del minore illecitamente trasferito o trattenuto,
di   revocare   -  anche,  eventualmente,  d'ufficio  -  il  suddetto
provvedimento  qualora  successivamente  risulti la sussistenza della
opposizione del minore al ritorno che, ai sensi dell'art. 13, secondo
comma,  della  convenzione, avrebbe potuto giustificare il rifiuto di
emissione dell'ordine stesso.
    2. - La questione e' infondata.
    2.1.  - La convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti
civili  della  sottrazione  internazionale  di minori persegue - come
risulta  dallo  stesso  preambolo  -  la  finalita' di "proteggere il
minore, a livello internazionale, contro gli effetti nocivi derivanti
da  un  suo  trasferimento  o  mancato  rientro illecito, e stabilire
procedure  tese  ad  assicurare  l'immediato  rientro  del minore nel
proprio Stato di residenza abituale".
    A   tale   scopo,  secondo  quanto  previsto  dall'art. 11  della
Convenzione,  le competenti Autorita' giudiziarie o amministrative di
ciascuno  Stato  contraente,  in  presenza  di una domanda diretta ad
ottenere   assistenza   per   assicurare  il  ritorno  di  un  minore
illecitamente trasferito o trattenuto, "devono procedere d'urgenza" e
qualora  non  abbiano  deliberato  "entro un termine di sei settimane
dalla  data  d'inizio  del  procedimento"  possono  essere chiamate a
rendere una dichiarazione in cui siano esposti i motivi del ritardo.
    Il successivo art. 12 dispone che sulla suddetta domanda, che sia
presentata  entro  il  termine  di  un  anno dalla data dell'illecito
trasferimento o mancato rientro del minore, l'Autorita' giudiziaria o
amministrativa  dello  Stato  ove  si  trova il minore "ordina il suo
ritorno  immediato", mentre, quando la domanda sia presentata dopo la
scadenza  dell'anno, "deve ordinare il ritorno del minore, a meno che
non  sia  dimostrato  che  il  minore  si  e' integrato nel suo nuovo
ambiente". Ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge di ratifica, il
decreto   mediante  il  quale  e'  emanato  l'ordine  di  ritorno  e'
immediatamente  esecutivo  e contro di esso puo' essere proposto solo
ricorso   per  cassazione,  la  cui  presentazione  non  ha  tuttavia
efficacia sospensiva.
    L'art. 13  della  convenzione  indica  poi, in modo tassativo, le
circostanze   che   possono  giustificare  il  rifiuto  di  emissione
dell'ordine  di  ritorno  immediato  del minore, mentre il successivo
art. 16  fa divieto alle Autorita' dello Stato nel quale il minore e'
stato  illecitamente  trasferito  o e' trattenuto, di "deliberare per
quanto  riguarda  il merito dei diritti di affidamento, fino a quando
non  sia  stabilito  che  le  condizioni  della presente Convenzione,
relativa al ritorno del minore sono soddisfatte".
    L'art. 20, infine, prevede che il ritorno del minore possa essere
rifiutato  quando non sia "consentito dai principî fondamentali dello
Stato  richiesto  relativi  alla  protezione  dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali".
    2.2.  -  Alla  stregua  di tale, pur sintetica, esposizione della
disciplina   essenziale   dettata   dalla  convenzione  dell'Aja  del
25 ottobre   1980   appare  evidente  che  l'art. 12  della  suddetta
Convenzione configura l'ordine di ritorno come provvedimento urgente,
da   adottarsi   in   tempi  brevissimi,  fondato  sulla  ragionevole
presunzione  che,  in  caso di illecita sottrazione internazionale di
minore,  l'interesse  del  minore  stesso  vada innanzitutto tutelato
mediante il ripristino immediato della situazione quo ante, salvo che
nell'immediatezza    emerga   taluna   delle   circostanze   ostative
all'emissione dell'ordine indicate all'art. 13 ovvero la richiesta di
rientro  sia in contrasto con i principî relativi alla protezione dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali.
    Risulta,  pertanto, del tutto coerente con la ratio dell'istituto
l'esclusione  di qualsiasi possibilita' di riesame del provvedimento,
d'ufficio  o  su istanza di parte, in capo al medesimo giudice che lo
ha  emesso,  riesame  che sarebbe del resto difficilmente compatibile
con  la  stessa previsione di immediata esecutivita' del decreto, non
oggetto di specifica censura da parte del rimettente.
    La   disciplina  dettata  dalla  convenzione  d'altro  canto  non
pregiudica  in  alcun  modo  i  provvedimenti di merito in materia di
affidamento,  ma semplicemente postula che tali provvedimenti vengano
adottati  -  qualora la giurisdizione appartenga alle Autorita' dello
Stato  nel  quale  il  minore  e'  stato  illecitamente  trasferito o
trattenuto  -  dopo  la  cessazione  della  condotta illecita, anche,
evidentemente,  al  fine di impedire che l'autore dell'illecito possa
trarre  vantaggio dal suo comportamento nel giudizio di merito grazie
al consolidarsi della situazione di fatto in tal modo creata.
    Qualsiasi  circostanza sopravvenuta, o comunque non conosciuta al
momento  dell'emissione  dell'ordine, potra' pertanto essere valutata
non  gia' in una fase di (inammissibile) riesame del provvedimento di
carattere   urgente  bensi'  nella  sede  di  un  eventuale  giudizio
sull'affidamento del minore.
    La  normativa  denunciata  risulta in definitiva finalizzata alla
piu'  efficace  tutela  dei  minori,  mediante  la  previsione di una
procedura   d'urgenza,  aggiuntiva  agli  ordinari  mezzi  di  tutela
previsti  dagli  ordinamenti  degli Stati contraenti, e non contrasta
percio'  ne'  con  l'art. 2  Cost.,  posto  a  presidio  dei  diritti
fondamentali  dell'uomo,  ne'  con  l'art. 31  Cost.,  che  impone la
protezione  dell'infanzia e della gioventu', ne' con l'art. 11 Cost.,
evocato  dal  rimettente  in riferimento alla convenzione di New York
sui  diritti  del  fanciullo  del 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva  in  Italia  con legge 27 maggio 1991, n. 176. Deve d'altra
parte   escludersi   la   denunciata   violazione  del  principîo  di
eguaglianza,   di  cui  all'art. 3  Cost.,  attesa  l'inesistenza  di
qualsiasi  discriminazione  tra  minori  italiani  e  stranieri,  dal
momento  che  la  Convenzione si applica, ricorrendone i presupposti,
agli uni ed agli altri con identiche modalita'.