ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 136, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 2000 dal giudice di pace di Trento nel procedimento civile vertente tra Silva de Oliveira Gaddo Denise e la polizia municipale di Trento, iscritta al n. 825 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1a serie speciale, n. 3 dell'anno 2001. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2001 il giudice relatore Fernando Santosuosso. Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, il giudice di pace di Trento ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 136, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto la disposizione censurata, posta a raffronto con l'art. 116, comma 13, dello stesso codice, sarebbe lesiva del principio di uguaglianza, perche' con analogasanzione amministrativa accessoria verrebbero puniti sia coloro che non possiedono i requisiti per la conduzione dei veicoli, sia coloro che hanno il documento di guida e tutti i requisiti ma, in quanto cittadini stranieri residenti in Italia da piu' di un anno, hanno semplicemente omesso un atto burocratico formale di conversione; che nella specie, infatti, la conducente sarebbe stata tratta in inganno dalla dichiarazione dell'Automobil Club - ACI di Trento che, ex art. 135, comma 2, cod. strada, aveva confermato la validita' della patente brasiliana fino al 28 marzo 2004; che nel presente giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o manifestamente infondata. Considerato che questa Corte ha costantemente affermato che la determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni, siano esse penali o amministrative, rientra nella piu' ampia discrezionalita' legislativa, non spettando alla Corte rimodulare le scelte punitive del legislatore ne' stabilire la quantificazione delle sanzioni; che, in particolare, quella accessoria del fermo amministrativo del veicolo condotto da persona la cui patente di guida sia scaduta, non risulta essere sanzione ne' sproporzionata ne' irragionevole, essendo coerente con la finalita' perseguita in generale dal sistema sanzionatorio del codice della strada, di dare una risposta effettiva ed immediata alle condotte potenzialmente pericolose (ordinanza n. 33 del 2001); che infine, conformemente a quanto gia' affermato da questa Corte (ordinanza n. 76 del 2000), va ribadito che nel nostro ordinamento, ai fini della sicurezza della circolazione, la patente estera puo' avere giuridico riconoscimento solo attraverso la sua conversione, in mancanza della quale saranno applicati i rimedi sanzionatori relativi alla guida senza patente; che quindi la questione sollevata dal giudice di pace di Trento e' manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.