ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilita' del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 25 marzo 1999 relativa alla insindacabilita' delle opinioni espresse dall'on. Domenico Gramazio nei confronti del dott. Stefano Balassone ed altra, promosso dal tribunale di Roma, prima sezione civile; ricorso depositato il 12 febbraio 2001 ed iscritto al n. 182 del registro ammissibilita' conflitti. Udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2001 il giudice relatore Valerio Onida. Ritenuto che il tribunale di Roma, in composizione monocratica, con ricorso in data 30 gennaio 2001 (depositato nella cancelleria della Corte il 12 febbraio 2001), ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata dalla assemblea nella seduta del 25 marzo 1999 (doc. IV-quater, n. 67), secondo la quale le dichiarazioni rese dal deputato Domenico Gramazio, in data 10 novembre 1998, attraverso la diffusione di un comunicato stampa in cui egli dava notizia di una interrogazione presentata, accompagnandola con ulteriori informazioni - dichiarazioni per le quali e' in corso davanti allo stesso tribunale procedimento civile per risarcimento del danno da diffamazione, proposto nei confronti dell'on. Gramazio dal dott. Stefano Balassone e dalla signora Annamaria Grignola - concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; che, secondo il ricorrente, la Camera dei deputati avrebbe illegittimamente valutato come insindacabili le dichiarazioni dell'on. Gramazio: posto, infatti, che l'interrogazione parlamentare, presentata dall'on. Gramazio in ordine agli eventuali rapporti di collaborazione e di consulenza tra la societa' Extra (avente alle proprie dipendenze la signora Annamaria Grignola, moglie del consigliere di amministrazione della RAI-TV dott. Stefano Balassone) e la RAI-TV, era stata dichiarata non ammissibile ex art. 139-bis del regolamento della Camera, il tribunale ritiene che la non pertinenza della domanda di interrogazione alla funzione ispettiva parlamentare e l'indebita diffusione del testo collocherebbero l'iniziativa dell'on. Gramazio "in un ambito improprio", diverso da quello funzionale, con la conseguenza che le opinioni espresse dal deputato sarebbero manifestazione di pensiero riconducibile solo all'esercizio di attivita' politica in genere, come tale non protetta dall'art. 68, primo comma, della Costituzione; che, pertanto, il tribunale ricorrente, nel sollecitare, con il ricorso per conflitto di attribuzioni, un controllo della correttezza sul piano costituzionale della delibera di insindacabilita' adottata dalla Camera e una verifica della sussistenza in concreto della prerogativa, chiede l'annullamento della predetta delibera parlamentare. Considerato che in questa fase la Corte e' chiamata, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a delibare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto esista "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza", impregiudicata ogni decisione definitiva anche sull'ammissibilita'; che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il conflitto che l'autorita' giudiziaria, chiamata a giudicare della eventuale responsabilita' di un parlamentare in un giudizio civile per risarcimento del danno, promuova nei confronti della Camera che ha valutato tali dichiarazioni come opinioni espresse dal parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni, contestandone la riconducibilita' all'art. 68, primo comma, della Costituzione, verte su attribuzioni costituzionalmente garantite agli organi della giurisdizione, che si assumono lese dalla deliberazione dell'assemblea parlamentare, ed insorge tra organi competenti a dichiarare in via definitiva la volonta' del potere cui appartengono (cfr., da ultimo, ordinanze n. 10, n. 196, n.197 e n. 198 del 2001); che dal ricorso e' dato ricavare le ragioni del conflitto e le norme costituzionali che regolano la materia.