IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 7417/00 reg. gen., proposto da Stella Lucio, rappresentato e difeso dall'avv. Gherardo Marone ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Roma, viale Angelico n. 38 (studio avv. L. Napolitano); Contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro in carica, e l'Universita' degli studi di Napoli "Federico II" in persona del rettore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato e per legge domiciliati presso la medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Per l'annullamento del provvedimento ministeriale 21 marzo 2000, n. 93, con cui e' stata respinta la domanda di inquadramento quale professore associato avanzata dal ricorrente ai sensi dell'art. 8 della legge n. 370 del 1999. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate e la successiva memoria difensiva; Visti gli atti tutti della causa; Alla pubblica udienza del 7 marzo 2001 data per letta la relazione del consigliere Angelica Dell'Utri e uditi i difensori delle parti indicati nel relativo verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F a t t o Con ricorso notificato l'8 maggio 2000 il dott. Lucio Stella, medico interno universitario con compiti assistenziali presso l'Universita' degli studi di Napoli "Federico II" dal 1 gennaio 1974 quale vincitore di concorso, a suo tempo richiedente in base alla sentenza n. 89 del 1986 della Corte costituzionale di essere ammesso a partecipare alla seconda tornata dei giudizi di idoneita' a professore associato, ha esposto di aver impugnato davanti al tribunale amministrativo regionale il diniego opposto a tale domanda e, dopo aver ottenuto la sospensiva, di aver superato il relativo giudizio; tuttavia il gravame e' stato respinto in ragione della ritenuta intempestivita' della domanda di partecipazione. Intervenuta la legge 19 ottobre 1999, n. 370, che all'art. 8, comma 7, pone una norma di sanatoria per coloro che abbiano superato i giudizi di idoneita' a seguito di ordinanze di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi all'ammissione, ma solo nei riguardi dei tecnici laureati, egli ha avanzato domanda di inquadramento quale professore associato che, pero', e' stata respinta con l'impugnato provvedimento 21 marzo 2000, n. 93, del M.U.R.S.T. A sostegno dell'impugnativa ha dedotto: 1. - Incompetenza. Violazione dell'art. 6 della legge 9 maggio 1998, n. 168. Stante la piena autonomia didattica e scientifica delle universita', i provvedimenti in tema di inquadramento devono essere da queste adottati e non dal Ministro. 2. - Violazione del principio di eguaglianza costituzionalmente garantita. Manifesta ingiustizia. Con l'indicata sentenza n. 89 del 1986 la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e dell'art. 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneita' per professore associato non contemplano gli aiuti e gli assistenti dei policlinici universitari, cioe' i medici interni, assunti per concorso e che abbiano svolto per un triennio attivita' didattica e scientifica al pari dei tecnici laureati; pertanto la sanatoria e' applicabile a tale categoria di personale e, in particolare, al ricorrente il quale e' in possesso dei requisiti indicati dalla Corte costituzionale. Ove la norma sopravvenuta non lo consenta, la stessa deve ritenersi incostituzionale in base al ricordato precedente, giacche' priva di qualsiasi razionalita' circa la diversita' di trattamento fra M.I.U.C.A. assunti a seguito di concorso e tecnici laureati aventi i medesimi requisiti. Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio col patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, che ha svolto controdeduzioni. In particolare, premesso che la misura cautelare e' stata travolta dall'esito negativo del giudizio di merito, ha sostenuto l'inapplicabilita' alla fattispecie dell'art. 8, comma 7, della legge n. 370 del 1999, costituente norma eccezionale non estensibile a casi consimili. Quanto alla proposta eccezione di incostituzionalita', sollevati a sua volta dubbi sulla legittimita' costituzionale della norma in quanto attribuisce a gruppi particolari un indebito privilegio allo scopo di superare pronunce giurisdizionali definitive sulla legittimita' del bando, ha esposto che la stessa norma non puo' mai costituire termine di paragone e criterio di riferimento per i terzi esclusi dal beneficio. All'odierna udienza pubblica la causa e' stata posta in decisione, previa trattazione orale. D i r i t t o La legge 19 ottobre 1999, n. 370, (recante disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica) stabilisce all'art. 8, comma 7, che "e' legittimamente conseguita l'idoneita' di cui agli artt. 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, da parte dei tecnici laureati di cui all'art. 1, comma 10, penultimo periodo, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, anche se non in servizio al 1 agosto 1980 i quali, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanze di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione, emessi dai competenti organi della giurisdizione amministrativa, li abbiano superati". I citati artt. 50 e ss. del d.P.R. n. 382 del 1980 prevedono, in prima applicazione dello stesso decreto, l'inquadramento a domanda nel ruolo degli associati, previo giudizio di idoneita' da svolgersi in tre tornate, di determinati soggetti. In particolare, l'art. 50 contempla al n. 3, tra gli altri, "i tecnici laureati (...) in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, inquadrati nei rispettivi ruoli, che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano svolto tre anni di attivita' didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate da atti della facolta' risalenti al periodo di svolgimento delle attivita' medesime" ed attestate dal preside. L'art. 9 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, chiarisce poi, per quanto qui rileva, che detto art. 50 "va interpretato nel senso che l'indicazione di coloro che possono essere inquadrati a domanda, previo giudizio di idoneita', nel ruolo dei professori associati, e' tassativa e non consente assimilazione o equiparazione di altre categorie". Infine, il richiamato art. 1, comma 10, ultimo periodo, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 fa riferimento ai "tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche se maturati successivamente al 1 agosto 1980". Nella specie, con il provvedimento in data 21 marzo 2000, impugnato col ricorso in esame, il M.U.R.S.T. ha corrisposto negativamente alla richiesta avanzata allo stesso Ministero dal ricorrente, dott. Lucio Stella, di riconoscimento dell'idoneita' a professore associato da lui conseguita in qualita' di M.I.U.C.A. - medico interno universitario con compiti assistenziali - vincitore di concorso, a seguito di ammissione con riserva al relativo giudizio disposta in sede cautelare in precedente giudizio. Piu' precisamente, il M.U.R.S.T. ha ritenuto di non poter soddisfare la richiesta poiche' l'art. 8, comma 7, della legge n. 370 del 1999 limita i benefici ivi previsti alla categoria dei tecnici laureati e, secondo l'iterpretazione autentica dell'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980 fornita dal legislatore con l'art. 9 della legge n. 705 del 1985, l'indicazione di coloro che possono fruire del beneficio e' tassativa. Cio' posto, in primo luogo va disatteso il primo motivo di gravame, con cui si deduce l'incompetenza del Ministero, sostenendosi, in relazione all'autonomia didattica e scientifica delle universita', che a che queste soltanto competa l'adozione di siffatto provvedimento in materia di inquadramento. Ed infatti e' al Ministero, non gia' all'universita' di appartenenza, che lo stesso ricorrente ha rivolto la propria istanza, peraltro di mero "riconoscimento" della conseguita idoneita' a professore associato, sicche' il Ministero non ha fatto altro che corrispondere a tale istanza. Nel merito, le surriportate ragioni giustificatrici del diniego si rivelano esenti dalle censure esposte nella prima parte del secondo - ed ultimo - motivo, con cui in sostanza si deduce che la norma di sanatoria, ancorche' di stretta interpretazione, consente l'inquadramento dei M.I.U.C.A. assunti quali vincitori di concorso; cio' perche' l'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980 e' gia' stato oggetto della pronunzia additiva n. 89 del 1986 della Corte costituzionale, con la quale, appunto, viene e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale con riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non comprende tale categoria tra quelle da ammettere al giudizio di idoneita'. Invero, la disposizione dell'art. 8, comma 7, della legge n. 370 del 1999 ha riguardo esclusivo alla categoria dei tecnici laureati, cioe' ad una soltanto di quelle indicate dal ripetuto art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980 - come gia' dall'art. 5 della legge delega 21 febbraio 1980, n. 28 - sia pure per come da leggersi in relazione alla sentenza ricordata appena sopra; e, trattandosi di norma di natura eccezionale e derogatoria agli ordinari principi in tema di accesso al ruolo dei professori associati, essa non e' estensibile ad altre non contemplate categorie, come del resto ammette lo stesso ricorrente. Nella seconda, subordinata parte del detto secondo motivo di gravame il dott. Stella sospetta di illegittimita' costituzionale l'art. 8, comma 7, per violazione del principio di uguaglianza, ossia per le medesime ragioni alla stregua delle quali con detta sentenza fu dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980. Analoga questione viene pregiudizialmente prospettata da parte resistente sotto altri e contrastanti profili, e cioe' in quanto la norma attribuirebbe un indebito privilegio ai destinatari della sanatoria, per un verso perseguendo l'interesse di un determinato gruppo particolare e, per altro verso, privando di ogni efficacia i giudicati di reiezione - quindi caducatori della misura cautelare concessa in primo grado - degli originari ricorsi dei medesimi destinatari, percio' trascendendo le tradizionali delimitazioni dei poteri dello Stato. A parte ogni indagine sulla rilevanza, allo stato, di quest'ultima questione, nel merito essa si profila manifestamente infondata. Va difatti osservato che, se e' vero che la disposizione di legge in parola e' rivolta in favore di soggetti determinati e che, pertanto, puo' definirsi "legge-provvedimento", cio' non vale di per se' solo a fondare dubbi di illegittimita' costituzionale, salvo il rispetto della funzione giurisdizionale in ordine ai giudizi in corso e del principio generale di ragionevolezza (cfr. Corte cost. 15 luglio 1991, n. 346). E, nella specie, mentre non risulta che vi siano ancora giudizi in corso sull'ammissione ai giudizi di idoneita' dei tecnici laureati - e comunque la fattispecie in esame non rientra in tale ipotesi -, per l'aspetto qui in trattazione la scelta legislativa trova giustificazione nelle pregresse vicende, in cui si sono intrecciati e contrapposti interventi normativi, attivita' amministrative e provvedimenti giurisdizionali sia in sede cautelare che di merito. Ne' il collegio riscontra alcuna violazione degli artt. 101 ss. Cost., dal momento che la norma non lede giudicati gia' formatisi, ma secondo le ordinarie regole di irretroattivita' della legge si limita a conferire efficacia attuale al fatto, considerato esclusivamente nella sua realta' storica, del superamento a seguito di un provvedimento cautelare del giudizio da parte dell'interessato, il quale in tal modo ha dimostrato la propria idoneita' al conseguimento dell'inquadramento nel ruolo dei professori associati. Riguardo alla prima questione, sollevata dall'istante, essa e' certamente rilevante stanti le conclusioni negative precedentemente raggiunte in ordine alle altre censure avanzate col ricorso, tanto che l'esito del giudizio resta condizionato dalla pronuncia della Corte costituzionale sulla disposizione in argomento, di cui il provvedimento impugnato e' applicativo. La medesima questione appare, altresi', non manifestamente infondata. Invero, il collegio ritiene che il ripetuto art. 8, comma 7, della legge n. 370 del 1999 appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza e dell'irrazionalita' della disciplina, laddove trascura di includere tra i destinatari del beneficio ivi previsto i medici interni universitari nominati per concorso pubblico - quale, giova ribadire, e' il ricorrente -, come gia' ritenuto col ricordato precedente 4-14 aprile 1986, n. 89, della Corte costituzionale in ordine agli artt. 5, comma 3, n. 3 della legge-delega21 febbraio 1980, n. 28 e 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. In particolare, e diversamente dall'opposta conclusione raggiunta con sentenza 12-19 dicembre 1990, n. 551, in relazione alla situazione dei medici interni "incaricati" con compiti assistenziali in possesso di libera docenza, con la pronunzia a cui si fa qui riferimento la stessa Corte ha dichiarato fondata la censura di incostituzionalita' sollevata in quella sede, osservando che "appare chiaro che nella presenza delle circostanze del superamento del concorso e dello svolgimento, entro l'anno accademico 1979-80, del triennio di attivita' scientifica e didattica, l'esclusione dal giudizio di idoneita' dei medici interni (assistenti e aiuti) risulta priva di qualsiasi razionalita' e determina, se raffrontata con quella dei tecnici laureati, un ingiustificato diverso trattamento di una categoria, rispetto alla quale ricorrono - quanto meno - gli stessi requisiti che condussero ad attribuire il beneficio alla categoria di comparazione". Tali considerazioni ben si attagliano anche alla disposizione di cui ora si discute, in relazione alla quale, quindi, va ravvisato analogo, ingiustificato diverso trattamento tra le stesse due categorie dei medici interni nominati per concorso pubblico e dei tecnici laureati. Conseguentemente, vanno disposte la remissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione delgiudizio.