IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza sul ricorso n. 16137/1995
reg.  gen.,  proposto  da  Telloni  Raffaele,  Piermattei  Gianluigi,
Salesiani  Vincenzo,  Viscuso Giorgio, Marras Mario e Tonanzi Tonino,
rappresentati  e  difesi  dall'avv.  Paolo  Maria  Montaldo presso lo
studio  del  quale  sono elettivamente domiciliati in Roma, via degli
Scipioni, 232;
    Contro  la  regione  Lazio,  in  persona del Presidente in carica
della  Giunta  regionale,  rappresentata  e difesa dall'avv. Giuseppe
Bottino,  con  il  quale  e' elettivamente domiciliata presso la sede
dell'avvocatura regionale in Roma, via Lucrezio Caro n. 67;
    Per  il riconoscimento del diritto dei ricorrenti alla percezione
dei  benefici  economici derivanti dal loro reinquadramento nei ruoli
della  regione  Lazio,  ai  sensi della legge regionale n. 39/1994, a
decorrere  dal  1o  febbraio  1981,  con  interessi  a  rivalutazione
monetaria,   previo,   ove   occorra,   l'annullamento   degli   atti
presupposti, connessi e conseguenziali, ivi comprese le deliberazioni
della  Giunta regionale nn. 3264 e 3265 in data 19 aprile 1995, nella
parte in cui indicano la decorrenza dell'inquadramento economico al 5
ottobre  1994,  data in entrata in vigore di detta legge, anziche' al
1o febbraio  1981,  nonche'  di ogni altro atto, denegatorio dei loro
diritti.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visti  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  e la memoria della
regione Lazio;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Nominato  relatore  alla  pubblica udienza del 7 dicembre 2000 il
consigliere Italo Riggio;
    Udito l'avv. Montaldo per i ricorrenti;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F a t t o

    I ricorrenti - dipendenti dell'I.Di.S.U. (Istituto per il diritto
allo  studio universitario) e destinatari della legge regionale n. 39
del   1994,  concernente  la  determinazione  dell'ordinamento  della
struttura,  della  consistenza  dei  quadri  organici  e  dei profili
professionali  per  il personale del predetto Istituto - chiedono con
l'attuale  gravame  il  riconoscimento del loro diritto a percepire i
benefici  economici  derivati  dal  reinquadramento  nei  ruoli della
regione Lazio ai sensi della citata legge a decorrere dal 1o febbraio
1981,  con  interessi  e  rivaluzione monetaria, previo, ove occorra,
l'annullamento  delle  deliberazioni della giunta regionale 19 aprile
1995  nn. 3264  e  3265,  nella  parte  in  cui fissato la decorrenza
dell'inquadramento  economico  al 5 ottobre 1994, e di tutti gli atti
comunque connessi.
    Rappresentano,  in  particolare,  gli  interessati  che,  poiche'
l'art. 8  della citata legge consente di applicare anche al personale
dell'Istituto  suindicato  che  ne  faccia  domanda  il meccanismo di
reinquadramento  introdotto  a  suo tempo dalla legge regionale n. 15
del  1988  per  il  personale gia' inquadrato nei ruoli della regione
Lazio  per  effetto  delle  leggi  regionali nn. 2 e 3 del 15 gennaio
1983,  avevano presentato nei termini - essendo in possesso di titoli
culturali  e  professionali  utili  alla  applicazione della predetta
legge  -  apposita  istanza  di  reinquadramento  e che, con gli atti
indicati in epigrafe, la regione Lazio aveva accolto le loro istanze,
fissando  la  decorrenza  giuridica  del  loro  reinquadramento al 1o
febbraio  1981,  la  medesima  data, cioe', in cui era stato disposto
quello del personale contemplato dalle suddette leggi regionali nn. 2
e  3  del  1983,  mentre,  al  contrario,  gli  effetti economici del
reinquadramento del personale del ruolo I.Di.S.U. venivano fissati al
5  ottobre  1994,  cioe'  alla  data di entrata in vigore della legge
39/1994.
    Assumono,  quindi,  gli  istanti  che tale determinazione ha dato
luogo  ad  una  evidente  sperequazione  rispetto  alle  categorie di
personale  originariamente destinatarie della legge regionale 15/1988
con conseguenti gravi lesioni dei loro diritti.
    Tanto  premesso,  gli  interessati  deducono i seguenti motivi di
diritto a sostegno del gravame proposto:
    1. - Violazione legge regionale 15/1988, art. 10; legge regionale
39/1994,  art. 8; artt. 3, 36 e 97 Cost. a principi generali. Eccesso
di   potere.   In   via  subordinata:  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 8, comma 5, della legge regionale 39/1994 in relazione agli
artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.
    Il  diritto che i ricorrenti rivendicano (decorrenza dei benefici
economici  ex legge regionale 15/1988 dal 1o febbraio 1981) e' negato
dai  provvedimenti indicati in epigrafe; tali determinazioni sembrano
essere  state  adottate,  tuttavia,  in  applicazione  del  comma  5,
dell'art. 8, della legge 39/1994.
    Deve,  quindi,  prevedersi,  ad  avviso degli interessati, che la
illegittimita' degli atti impugnati rispetto a norme fondamentali del
nostro  ordinamento  potrebbe  essere rimossa previa dichiarazione di
incostituzionalita' della citata disposizione di legge.
    Secondo  i ricorrenti, la scelta di far decorrere la attribuzione
dei benefici economici del reinquadramento ex legge regionale 39/1994
al  momento  della data di entrata in vigore di quest'ultima anziche'
dal 1o  febbraio  1981 (data di decorrenza giuridica) e' illegittima,
con   particolare  riferimento  alle  finalita'  che  si  intendevano
perseguire con la legge suddetta.
    Deve  ritenersi,  in particolare, che l'aver fissato al 5 ottobre
1994  la  decorrenza  economica dell'inquadramento dei ricorrenti sia
illegittimo  in  relazione  a  varie norme costituzionali; e cio' con
riferimento  sia  ai  provvedimenti  della regione, sia, soprattutto,
all'art. 8,  comma  5,  della  legge  regionale  n. 39/1994,  la  cui
costituzionalita' e' posta in dubbio sotto i seguenti profili:
        A)   Prospettano   gli  interessati  che  appare  palesemente
violato, innanzitutto, il principio di eguaglianza e perequazione che
pure  aveva  indotto il legislatore regionale ad estendere i benefici
della legge n. 15/1988 anche al personale del ruolo I.Di.S.U.
    Ed  invero, la soluzione adottata dalla legge regionale n. 39 del
1994   non   e'  idonea  ad  eliminare  pienamente  la  sperequazione
esistente;   viene   infatti   fissata   come   decorrenza  economica
dell'inquadramento   una  data  diversa  e  meno  vantaggiosa  per  i
dipendenti  delle  ex  Opere  universitarie  rispetto  agli originari
destinatari della legge regionale n. 15/1988.
    Di  conseguenza  e'  da  ritenersi  violato  il  principio di cui
all'art. 3  della  Costituzione,  giacche'  situazioni uguali vengono
diversamente trattate.
        B) Anche il principio di adeguatezza e proporzionalita' della
retribuzione di cui all'art. 36 della Costituzione risulta - a parere
degli istanti - nella specie violato.
    Ed  invero, la legge regionale n. 15/1988, successivamente estesa
dalla   legge  regionale  n. 39  del  1994  al  personale  del  ruolo
I.Di.S.U.,   ha   consentito   di   far   collimare  inquadramento  e
professionalita'  attraverso  una  accurata  valutazione  dei  titoli
culturali,  professionali  e di carriera. Di tale professionalita' si
e'  evidentemente  riconosciuta  la sussistenza dal 1o febbraio 1981,
data di decorrenza giuridica.
    Conseguentemente  dalla  stessa  data  deve  farsi  decorrere  la
maggiore    retribuzione,    proporzionale    alla   professionalita'
riconosciuta  al  dipendente,  cosi'  come,  d'altra  parte,  si  era
disposto per il restante personale beneficiario della legge regionale
n. 15/1988.
    La mancata applicazione di tale principio si tradurrebbe, quindi,
"in  una  palese  violazione  dell'art. 36, dal momento che non viene
fatta corrispondere la retribuzione alla qualita' professionale".
        C)  Appare violato, infine - ad avviso dei ricorrenti - anche
il principio di cui all'art. 97 della Costituzione, atteso che non e'
segno ne' di imparzialita' ne' di buona amministrazione il fatto che,
dopo  aver  ritenuto la arbitrarieta' e la manifesta irragionevolezza
di  una  precedente  situazione discriminatoria, la regione Lazio non
abbia  operato di conseguenza, lasciando permanere una ingiustificata
ed iniqua differenza di trattamento economico.
    Gli  istanti  chiedono,  pertanto, l'accoglimento del gravame con
ogni  conseguenza  di  legge  anche  in  ordine  alle spese e, in via
subordinata,  che venga ritenuta come non manifestamente infondata la
questione  di  incostituzionalita'  sollevata e, sospeso il giudizio,
che gli atti vengano rimessi alla Corte costituzionale.
    L'amministrazione  regionale  intimata, costituitasi in giudizio,
controdeduce  al  ricorso  con  un'ampia  ed articolata memoria nella
quale  contesta  le argomentazioni ex adverso svolte, concludendo per
la reiezione dell'impugnativa.
    Alla odierna udienza la causa viene spedita in decisione.

                            D i r i t t o

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza   (Reg.   ord.
n. 602/2001).
01C0837