LA CORTE DI APPELLO Nella causa civile n. 122 del ruolo generale dell'anno 2001 promossa dal comune di Parma, elettivamente domiciliato in Bologna, via Orfeo n. 22, presso lo studio dell'avv. Vittoria Maria Chines; Contro Rubaldo Giancarlo, elettivamente domiciliato in Bologna, via Marconi n. 36, presso lo studio dell'avv. Carlotta Ribani; Ha pronunciato la seguente ordinanza. Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale della tabella A allegata alla legge regionale (Emilia Romagna) n. 12/1984, nella parte in cui non prevede che il requisito di rendita catastale di cui alla lettera c) non si applichi anche alle unita' immobiliari site nel comune di residenza e comuni contermini, trattandosi pur sempre di indice di ricchezza, onde situazioni analoghe vengono diversamente trattate dalla legge, potendosi pervenire al risultato che il possesso di una unita' immobiliare avente identica rendita catastale comporti la decadenza dall'assegnazione dell'immobile di edilizia popolare se collocato in altro comune e non invece se collocato nello stesso comune o comune contermine. Ritenuto che dalla soluzione di tale questione dipenda la definizione della controversia in quanto il comune di Parma ha dichiarato la decadenza dell'assegnatario in conseguenza dell'acquisto di un immobile da parte di un componente del nucleo familiare dell'assegnatario con rendita superiore a quella prevista dalla legge, sito nello stesso comune.