LA CORTE DI APPELLO

    Nella  causa  civile  n. 122  del  ruolo  generale dell'anno 2001
promossa  dal  comune di Parma, elettivamente domiciliato in Bologna,
via Orfeo n. 22, presso lo studio dell'avv. Vittoria Maria Chines;
    Contro  Rubaldo  Giancarlo, elettivamente domiciliato in Bologna,
via Marconi n. 36, presso lo studio dell'avv. Carlotta Ribani;
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
all'art.   3   della   Costituzione,  la  questione  di  legittimita'
costituzionale  della tabella A allegata alla legge regionale (Emilia
Romagna)  n. 12/1984, nella parte in cui non prevede che il requisito
di  rendita  catastale  di  cui alla lettera c) non si applichi anche
alle  unita'  immobiliari  site  nel  comune  di  residenza  e comuni
contermini,  trattandosi  pur  sempre  di  indice  di ricchezza, onde
situazioni   analoghe  vengono  diversamente  trattate  dalla  legge,
potendosi  pervenire  al  risultato  che  il  possesso  di una unita'
immobiliare  avente  identica rendita catastale comporti la decadenza
dall'assegnazione  dell'immobile di edilizia popolare se collocato in
altro  comune  e non invece se collocato nello stesso comune o comune
contermine.
    Ritenuto  che  dalla  soluzione  di  tale  questione  dipenda  la
definizione  della  controversia  in  quanto  il  comune  di Parma ha
dichiarato    la    decadenza    dell'assegnatario   in   conseguenza
dell'acquisto  di  un  immobile  da parte di un componente del nucleo
familiare  dell'assegnatario  con rendita superiore a quella prevista
dalla legge, sito nello stesso comune.