LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di appello ad istanza di Verrastro Giovanni avverso la sentenza della sezione giurisdizionale della Basilicata n. 55/1999 in data 21 gennaio-10 marzo 1999; Visto l'atto di appello iscritto al n. 12360 del registro di segreteria; Visti gli altri atti e documenti della causa; Uditi nella pubblica udienza in data 9 gennaio 2001 il consigliere relatore dott. Antonio Mazziotti Gomez de Teran, l'avv. Angelo Luongo per l'appellante e la dott.ssa Anna Maria Alimandi per l'amministrazione; Ritenuto in F a t t o Verrastro Giovanni rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Luongo ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe che ha respinto il ricorso avverso il decreto del Ministero del tesoro dell'11 ottobre 1991 e la determinazione del direttore generale in data 21 novembre 1985, avente ad oggetto il diniego di trattamento pensionistico indiretto. L'appellante sostiene la violazione di legge ravvisabile nella incostituzionalita' della norma, sulla base della quale al ricorrente con la sentenza impugnata e' stato negato trattamento pensionistico indiretto, quale padre di minore morto a causa di guerra. Si osserva che riconoscere alla madre vedova del minore morto a causa di guerra trattamento pensionistico indipendentemente dall'eta' e dall'idoneita' a proficuo lavoro, ai sensi della lettera b) dell'art. 57 del d.P.R. n. 915 del 1978 e negarlo al padre fino a quando egli non abbia raggiunto l'eta' di 58 anni (ai sensi del primo comma, lettera a), del citato art. 57) configura una violazione del disposto del primo comma dell'art. 3 della Costituzione. Si eccepisce in via preliminare l'illegittimita' costituzionale della lettera a) del primo comma dell'art. 57 del d.P.R. n. 915 del 1978 per violazione dell'art. 3 della Costituzione. Sostiene l'appellante che la predetta disposizione stabilisce una chiara disparita' di trattamento nei confronti dei padri di minori morti a causa della guerra, rispetto alle madri, in quanto, a parita' di condizioni, riconosce alle madri vedove il diritto a trattamento pensionistico di guerra indipendentemente dall'eta' e dalla inabilita' a proficuo lavoro, mentre nei confronti dei padri riconosce lo stesso diritto solo dopo il compimento del 58o anno di eta', ovvero dopo l'avvenuto riconoscimento della precitata inabilita'. Si afferma che nella fattispecie la norma riserva a due cittadini due trattamenti diversi, discriminando sulla base del sesso in violazione dell'art. 3 della Costituzione. Si chiede che il giudice di appello, ritenuto che il presente giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla violazione della eccepita questione di legittimita' costituzionale e ritenuto altresi' che la questione di legittimita' costituzionale non e' manifestamente infondata, voglia disporre l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso. Nel merito si insiste per l'accoglimento dell'appello, con conseguente riconoscimento in favore del ricorrente del diritto a conseguire trattamento pensionistico privilegiato indiretto, quale padre di minore morto a causa di guerra a decorrere dal 1o maggio 1981. In udienza l'avv. Angelo Luongo ha insistito sulla sollevata questione di legittimita' costituzionale per violazione dell'art. 3 della Costituzione. La dott.ssa Anna Maria Alimandi ha sostenuto che la questione sollevata di legittimita' costituzionale e' manifestamente infondata. I n d i r i t t o Osserva il collegio che il ricorrente a seguito della morte del figlio, morto per uno scoppio di un ordigno bellico in data 28 settembre 1980, aveva proposto istanza per il trattamento pensionistico di guerra e l'amministrazione del Tesoro aveva respinto l'istanza per difetto di presupposto del richiedente che non aveva raggiunto l'eta' richiesta, ne' era inabile a proficuo lavoro. Di fronte all'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 57, primo comma, lettera b), del T.U. n. 915 del 1978, il giudice di primo grado ha ritenuto che la Corte costituzionale, con riferimento a tale norma, ha affermato che la natura risarcitoria del trattamento pensionistico di guerra non implica identita' assoluta nelle caratteristiche e negli effetti giuridici rispetto alla pura obbligazione civilistica di risarcimento; in conseguenza tale peculiare natura risarcitoria non rende irrazionali condizioni e limiti posti dal legislatore per il conseguimento del beneficio, quando nell'esercizio della sua discrezionalita' abbia posto condizioni di ammissibilita' al beneficio; ove il legislatore abbia posto delle condizioni di ammissibilita' alla percezione della pensione da arte del padre, i diversi caratteri riconosciuti alla pensione di guerra sia di solidarieta' sia di una possibile funzione alimentare, giustificano una razionale diversificazione tra i soggetti destinatari beneficiari del trattamento pensionistico e cioe' al padre, al quale e' venuto meno il sostentamento e la madre a titolo risarcitorio per la perdita del figlio. Ritiene la sezione che il ragionamento seguito dal giudice di primo grado sia frutto di un equivoco. E' vero che la Corte costituzionale (ord. n. 293 in data 10 marzo 1988) ha affermato che la natura risarcitoria del trattamento pensionistico di guerra non esclude condizioni e limiti posti per il conseguimento del beneficio dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalita' legislativa. Tuttavia l'art. 57, d.P.R. n. 915 del 1978 riconosce alla madre del minore morto a causa della guerra trattamento pensionistico indipendentemente dall'eta' e dalla idoneita' a proficuo lavoro; viceversa lo stesso art. 57, comma 1, lettera a), riconosce al padre lo stesso trattamento pensionistico solo dopo il compimento del 58o anno di eta', ovvero dopo l'avvenuto riconoscimento della inabilita' a proficuo lavoro. Ritiene la sezione che la differenza tra il trattamento giuridico del padre e della madre del minore morto a causa della guerra non risiede in una diversita' di condizioni oggettive che giustifichino un diverso trattamento del legislatore nell'esercizio del proprio potere discrezionale in ordine alla scelta legislativa da esso posta in essere, ma esclusivamente nella differenza di sesso tra il padre e la madre del minore, nel senso che al primo viene riservato un determinato trattamento giuridico e alla seconda viene riservato un trattamento giuridico piu' favorevole. Osserva altresi' la sezione che non appare giustificabile sotto il profilo costituzionale dell'art. 3 che alla madre sia riconosciuto un trattamento pensionistico indipendentemente dall'eta' e dall'idoneita' a proficuo lavoro, mentre al padre lo stesso trattamento viene attribuito soltanto quando egli abbia raggiunto l'eta' di 58 anni ovvero sia riconosciuto non idoneo a proficuo lavoro anche per una diversa ed ulteriore considerazione: e' noto che la Costituzione attribuisce un uguale diritto al lavoro all'uomo e alla donna e un diritto ad una retribuzione paritaria a parita' di prestazione lavorativa svolta. Viceversa la disposizione in esame, disponendo la enunciata disparita' di trattamento tra il padre e la madre di un minore morto a causa di guerra, sembra postulare la giustificazione che al padre del minore compete il trattamento pensionistico, quando egli abbia raggiunto una determinata eta' ovvero non sia nelle condizioni fisiche di conseguire un reddito adeguato a causa della propria inidoneita' a proficuo lavoro; viceversa alla madre del minore il trattamento pensionistico compete a prescindere dall'eta' e dalla idoneita' a proficuo lavoro, in contrasto col principio costituzionale della parita' dell'uomo e della donna anche di fronte al diritto al lavoro e alle conseguenti pari opportunita'. Ritiene in conseguenza la sezione che la quetione relativa alla illegittimita' costituzionale della disposizione in esame sia non manifestamente infondata, oltre che palesemente rilevante; pertanto, ritenuto che il presente giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale innanzi esposta, questa sezione dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso.