IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3 maggio 2001, sentite le parti, pronuncia la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale; Nella causa iscritta al N.RGL 8785/00 promossa da: Astroflex S.p.a., in presenza del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. E. Origlia del Foro di Torino elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, via Drovetti 25, come da procura speciale in atti. Contro Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS - con sede in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. B. Cuomo per procura generale alle liti per atto in data 7 ottobre 1993 a rogito dott. Franco Lupo notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Collegno, corso Francia n. 45 presso l'ufficio legale della sede zonale dell'Istituto. O s s e r v a Chiede la ricorrente che il tribunale voglia condannare l'INPS alla restituzione della complessiva somma di L. 49.028.043 per contributi indebitamente versati dal gennaio 1993 al dicembre 1998, oltre interessi, ai sensi dell'art. 2033 del codice civile, dal giorno della domanda giudiziale. Fonda la propria pretesa (almeno per l'importo di L. 46.802.347, attenendo la parte restante a rimborsi per contributi versati in eccesso in favore di lavoratori assunti gia' iscritti alle liste di collocamento da piu' di ventiquattro mesi) sulla ritenuta applicabilita' della cd. "fiscalizzazione degli oneri sociali", di cui la Astroflex S.p.a. ha beneficiato dal gennaio 1993 sino al dicembre 1998 in virtu' di vari provvedimenti legislativi succedutisi nel tempo (decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, art. 2; decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, art. 18; decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, art. 6), in particolare nei confronti dei contratti di formazione e lavoro, stipulati dall'azienda nel periodo in questione. Resiste l'INPS sostenendo la non applicabilita' della fiscalizzazione degli oneri sociali, in particolare essendo intervenuto in materia l'art. 68, quinto comma della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Legge finanziaria 2001), il quale ha testualmente disposto: "L'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai contratti di formazione e lavoro non si applicano le disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali". Afferma in proposito l'INPS che la norma in questione, in quanto norma di interpretazione autentica, e' diretta a chiarire il senso delle disposizioni preesistenti, ovvero ad escludere od enucleare uno dei sensi tra quelli ragionevolmente ascrivibili alle norme interpretate, dal contenuto non inequivoco; la esegesi prescelta dal legislatore e' pertanto riconducibile ad una delle alternative potenzialmente desumibili dal testo della norma interpretata. L'Istituto sostiene pertanto, e conseguentemente, l'efficacia retroattiva della legge di interpretazione autentica, confortato dalla giurisprudenza anche molto recente della Suprema Corte (sent. n. 3423/2000; sent. n. 12386/2000; sez. unite, n. 861/1999), che in generale ammette la legittimita' di tale tipo di intervento normativo: di qui deduce la totale infondatezza delle pretese sul punto formulate dalla Astroflex. Nella memoria autorizzata depositata il 2 marzo 2001, la Astroflex sostiene innanzitutto la natura innovativa dell'art. 68, quinto comma della legge n. 388 del 2000, e quindi la sua inapplicabilita' ai rapporti sorti anteriormente alla sua emanazione: fonda tale sua ipotesi interpretativa sulla valutazione del corpus di norme che disciplinavano, e disciplinano, i contratti di formazione e lavoro, e la fiscalizzazione degli oneri sociali, valutazione in esito alla quale ritiene di sostenere, per il passato, la doverosa estensione ai primi del beneficio della fiscalizzazione. Pare a questo giudice che la soluzione proposta non possa essere condivisa: la chiara lettera della norma depone infatti nel senso della sua efficacia retroattiva, dato che per l'appunto si pone espressamente lo scopo di "interpretare", quindi anche per il passato, le disposizioni legislative in materia di contratto di formazione e lavoro. Si fa carico la ricorrente di tale scelta interpretativa, che, lo si ribadisce, e' l'unica consentita dall'esplicito tenore letterale del disposto legislativo: e in relazione ad essa, prospetta l'eccezione di illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3, 101, 102 e 104 Cost. La questione che si prospetta appare indubbiamente rilevante ai fini della soluzione della presente controversia: la domanda ha infatti per oggetto il rimborso dei contributi che risultano versati in eccesso a seguito della cumulabilita' dei benefici, domanda che per l'appunto si basa sul dato normativo complessivo che e' stato riassunto e sul conforme e consolidato orientamento giurisprudenziale, di cui si dira' tra poco, in senso a se' favorevole. La questione pare inoltre non manifestamente infondata. In effetti, l'art. 68, quinto comma della legge n. 388/2000 si pone dichiaratamente l'intento di fornire un'interpretazione autentica rispetto all'art. 3 comma 6 del decreto-legge n. 726/1984, cosi' come convertito dalla legge n. 863/1984, in particolare su un punto, quello dell'applicazione del beneficio della fiscalizzazione, su cui il dubbio interpretativo non aveva fondatamente ragione di essere. L'art. 3, comma 6, infatti, stabiliva che "per i lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e' dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni". L'unanime interpretazione della giurisprudenza, di legittimita' e di merito, era peraltro nel senso che a tale particolare regime contributivo dovesse essere cumulato quello della fiscalizzazione, in considerazione del chiaro disposto dell'art. 3, comma 5 del decreto-legge n. 726/1984, secondo cui ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che regolano i rapporti di lavoro subordinato, in quanto non espressamente derogate: nel caso di specie, in assenza di espressa deroga legislativa, e' ben possibile la fruizione del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali anche per i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro, atteso, peraltro, che i due benefici sono intesi a perseguire finalita' diverse e tra loro non incompatibili. Negli atti della ricorrente vengono citate numerose sentenze di giudici di merito di tutti gli uffici giudiziari italiani: questo giudice non puo' che aggiungere il richiamo della propria giurisprudenza, assolutamente unanime a quella del tribunale e della Corte d'Appello di Torino (trib. Torino, sent. 30 marzo 2000, in causa M.C.E. S.r.l. contro INPS, Corte d'Appello, sent. n. 300/2000 del 20 giugno 2000, in causa INPS contro Elpro Broadcast S.r.l.). La cassazione in particolare ha sempre mostrato di condividere l'orientamento di merito, rispetto a cui non si conoscono pronunce di segno opposto: prima con la sentenza n. 9495 del 1997, poi con la recente n. 5305 del 2000, e da ultimo, con la sentenza n. 3114 del 2001 (che ancora non teneva conto della introduzione nell'ordinamento dell'art. 68, quinto comma della legge n. 388/2000) aveva appieno sposato le argomentazioni relative alla piena compatibilita' tra le due ipotesi di sgravio contributivo. L'art. 68, quinto comma cit. pretende dunque di intervenire a sanare un dissidio interpretativo che non e' mai esistito: non e' nota a questo giudice, ne' viene citata dalle difese dell'INPS, alcuna decisione che abbia sposato le tesi dell'istituto Previdenziale, affermando il divieto di cumulo che per l'appunto non trova riscontro in nessuna previsione positiva, ne' giustificazione in principi generali del nostro ordinamento. La Corte costituzionale ha avuto gia' modo di occuparsi della conformita' alla costituzione delle norme che si propongono l'interpretazione, con efficacia retroattiva, di norme gia' esistenti: ed ha innanzitutto ribadito l'ammissibilita' sotto un aspetto generale delle leggi interpretative, che di per se' non violano gli art. 101, 102 e 104 Cost., a meno che esse non ledano il giudicato gia' formatosi o non siano intenzionalmente dirette ad incidere sui giudizi in corso, ed in particolare, per quanto qui rileva, ha sottoposto al suo vaglio l'effetto retroattivo delle medesime. E' pacifico che l'irretroattivita' della legge non assurge a principio costituzionalmente garantito, se non per quanto stabilito dall'art. 25 Cost.: ma e' pur vero che stante l'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, la retroattivita' deve essere sottoposta anch'essa al vaglio del principio di ragionevolezza. Secondo la sentenza n. 155 del 4 aprile 1990, la irretroattivita' "rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema a cui, salva una effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi, in quanto la certezza dei rapporti preferiti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillita' dei cittadini". Nella specie, la Corte ha dichiarato la contrarieta' all'art. 3 della costituzione di una norma (l'art. 3, comma 3 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 - rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), sulla base del rilievo che "risulta priva di razionale fondamento l'attribuzione di un'efficacia estesa retroattivamente per un periodo di ben sei anni": se questo e' uno dei parametri per valutare la ragionevolezza dell'effetto retroattivo della norma, valuti la Corte se lo stesso e' soddisfatto nel casi dell'art. 68, comma 5 della legge n. 388/2000, che interpreta una norma risalente a sedici anni prima. Ma la ragionevolezza dell'intervento legislativo deve essere vagliata altresi' alla luce di un altro criterio: ha avuto modo la Corte di affermare, con la sentenza n. 402 del 1993, che "La legittimita' di un intervento legislativo retroattivo non e' contestabile, sotto il profilo della ragionevolezza, nemmeno quando sia determinato dall'intento di rimediare a un'opzione interpretativa consolidata nella giurisprudenza in senso divergente dalla linea di politica del diritto giudicata (dal legislatore) piu' opportuna: in tal caso, requisito di giustificazione della retroattivita' e' che il diverso modello di decisione imposto dalla legge sopravvenuta fosse ragionevolmente prospettabile, in relazione a rapporti anteriormente costituiti, in alternativa a quello applicato alla giurisprudenza". Se questa e' la condizione dettata dalla Corte per sostenere la conformita' al principio di ragionevolezza di una norma che interpreta retroattivamente altra disposizione legislativa, pur in senso contrario a quello sposato da un consolidato orientamento giurisprudenziale, ebbene, va detto che nel caso di specie la stessa non si e' realizzata: perche', come bene ha chiarito la Corte di cassazione, la soluzione unanime sposata dalla giurisprudenza, di legittimita' e di merito, era l'unica che potesse essere razionalmente prospettata circa il problema della compatibilita' tra i contratti di formazione e lavoro e la fiscalizzazione degli oneri sociali. Il giudice di legittimita' (sent. n. 9495/1997) ha esposto, con argomentazione del tutto piana e coerente, che "il legislatore ha disposto che ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato, in quanto non siano espressamente derogate (...). Si deve pertanto ritenere che, in mancanza di una espressa deroga legislativa, si applichino ai contratti di formazione e lavoro anche le norme in tema di fiscalizzazione degli oneri sociali previste per i contratti di lavoro subordinato di tipo ordinario. D'altra parte non esiste alcuna incompatibilita' tra la finalita' della legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali e quella sui contratti di formazione e lavoro. Scopo della prima e' quello di incrementare l'occupazione attraverso un sostegno economico alle imprese; scopo della seconda e' quello di favorire l'occupazione giovanile e di migliorare la qualificazione professionale del lavoratore. Si tratta, quindi, di finalita' che bene possono concorrere tra di loro e anzi, come ha giustamente osservato il tribunale, sarebbe contraddittorio da una parte affermare la necessita' dell'occupazione giovanile e dall'altra negare proprio alle imprese che desiderano agevolare l'occupazione giovanile quei benefici che sono stati istituiti per sostenerle nel mondo economico". Deve pertanto concludersi, secondo l'opinione di questo giudice, nel senso della non manifesta infondatezza della questione sollevata, in particolare in relazione all'art. 3 della Costituzione, per violazione del principio di ragionevolezza: ma vi sono argomenti altresi' per sostenere la fondatezza della questione anche in relazione agli artt. 101, 102 e 104 Cost. Come affermato dalla ricorrente nella memoria integrativa, in via del tutto pacifica visto che sul punto la difesa dell'INPS non ha obbiettato alcunche', il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali e' venuto praticamente a cessare nel 1998, per il disposto del d.lgs. 15 dicembre 1998, n. 446 (o meglio, a partire dal mese di gennaio poteva applicarsi solo piu' sul contributo "ex E.N.A.O.L.I." nella percentuale gia' in vigore dello 0,16%: con l'art. 3, comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha soppresso tale particolare contribuzione, esso a partire dal mese di gennaio 1999 non ha piu' definitivamente avuto alcuna ragion d'essere). In pratica, e' stata ormai del tutto soppressa la possibilita' per l'imprenditore di avvalersi di tale beneficio contributivo, il problema della cui cumulabilita' si pone soltanto per il passato (coerentemente, la presente domanda riguarda i rimborso dei contributi che si assumono versati in eccesso dal gennaio 1993 sino al dicembre 1998, e con importi via via in diminuzione). Questo dato oggettivo non puo' che dare corpo alla tesi, sostenuta dalla ricorrente, per cui in realta' la norma di cui al comma 5 dell'art. 68 della legge n. 388/2000 si pone solo la finalita' di intervenire sui giudizi che sono attualmente in corso, e che hanno ad oggetto la domanda di restituzione dei contributi che si assumono versati in eccesso dalle aziende che avrebbero avuto diritto a cumulare i benefici della fiscalizzazione degli oneri sociali con quelli dei contratti di formazione e lavoro: la norma interpretativa presenta, allo stato, l'esclusivo intento di condizionare l'attivita' interpretativa del giudice, introducendo di fatto una disposizione nuova, che sancisce quell'incumulabilita' di benefici che precedentemente nel nostro ordinamento non era rinvenibile, ne' e' mai stata rinvenuta. Anche sotto questo profilo la norma in esame pare censurabile: la questione deve essere sollevata pertanto anche in relazione agli artt. 101, 102 e 104 Cost.