IL TRIBUNALE Letta l'ordinanza emessa dalla Corte costituzionale in data 4 dicembre 2000; Considerato che l'art. 181-bis, primo comma della legge 22 aprile 1941, n 633, quale introdotto dall'art. 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, statuisce che debba essere la S.I.A.E. ad apporre un contrassegno su ogni supporto contenente suoni, voci a immagini in movimento, il quale rechi la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro, stabilendo altresi' che analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 possa essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di accordi tra la S.I.A.E. e le associazioni delle categorie interessate; Considerato anche che l'art. 181-bis, quarto comma, della legge n. 633/41, sempre quale risultante dal recente intervento normativo, prevede vuoi che debba essere un successivo regolamento di esecuzione da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri a disciplinare i tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno S.I.A.E. nei termini piu' idonei a consentire la agevole applicabilita', la facile visibilita' e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere, vuoi che fino all'emanazione del citato regolamento debba persistere l'operativita' del sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente; Dato atto che, ad opinione del giudice, in virtu' dell'esame (di cui si e' dato conto nell'ordinanza gia' emessa di rimessione degli atti alla Corte costituzionale) dell'intera impalcatura normativa attinente alla tutela del diritto d'autore, quale progressivamente venutasi a formare in seguito ai vari interventi legislativi succedutisi negli anni, la disposizione applicabile nel presente procedimento in relazione alla fattispecie di cui al capo a) e' quella contemplata dall'art. 171-ter, lettera c) della legge n. 633/41, come introdotta dal decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685; Ritenuto che detta disposizione consista in una mera riproposizione del dettato dell'art. 2 del decreto legge n. 9 del 26 gennaio 1987, convertito con modificazioni nella legge n. 121 del 27 marzo 1987; Dato altresi' atto che il tenore letterale dell'art. 171-ter, lettera c) del decreto legislativo n. 685 del 16 novembre 1994, come visto reiterativo del dettato dell'art. 2 della legge 121/1987, era il seguente: "E' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire sei milioni chiunque vende o noleggia videocassette, musicassette od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, non contrassegnati dalla S.I.A.E. ai sensi della presente legge e del regolamento di esecuzione"; Rilevato che l'art. 171-ter lettera d) della legge n. 633/41, quale introdotto dalla legge n. 248 del 18 agosto 2000, e che si riferisce, tra le altre, alla fattispecie di illecito, della quale qui si discute, di messa in vendita di musicassette prive del timbro S.I.A.E., non vede mutato in modo rilevante il proprio tenore letterale rispetto alla disposizione del 1994, meramente ripropositiva di quella del 1987, assoggettando a sanzione penale la messa in vendita - prive del contrassegno S.I.A.E. - di videocassette, di musicassette o di qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale sia prescritta, ai sensi della stessa legge n. 633/41, l'apposizione di tale contrassegno da parte del detto ente pubblico; Dato atto che sia considerando il tenore letterale della disposizione, specificamente quanto al precetto, sia considerando il suo profilo sanzionatorio (reclusione da sei mesi a tre anni e multa da cinque a trenta milioni), la normativa attualmente vigente non e', in relazione alla fattispecie di messa in vendita dei beni sopra indicati, piu' favorevole rispetto a quella vigente all'epoca della realizzazione dei fatti per cui e' processo; Rilevato pertanto che e' quest'ultima quella allo stato applicabile; Considerato che lo scrivente ha creduto di individuare, nella disciplina previgente rispetto a quella introdotta dalla citata legge n. 248/2000, per le ragioni esposte con l'ordinanza di iniziale rimessione degli atti alla Consulta, l'inderogabile necessita' che fosse, all'epoca di detta rimessione degli atti, la legge n. 633/41, o comunque il successivo regolamento di esecuzione (n. 1369/42), o in ogni caso altro atto avente rilevanza giuridica, eventualmente anche pattizio ma specificamente contemplato da tali fonti normative, a disciplinare le modalita' di apposizione del timbro S.I.A.E. su musicassette, videocassette ed altri supporti, presupposto essenziale, questo, e quindi elemento costitutivo del reato, di messa in vendita di musicassette e/o videocassette prive del timbro in parola; Considerato anche che questo giudice ha ritenuto esistente sul punto teste' indicato, sempre per le ragioni svolte nell'ordinanza ora menzionata, e sempre all'epoca della rimessione della questione alla Consulta fra, sul punto particolare delle modalita' dell'apposizione del timbro S.I.A.E. su musicassette e videocassette, un vuoto normativo non colmabile (e che nella pratica invece ad avviso di questo giudice e' stato colmato) mediante attivita' ermeneutica posta in essere da organi giusdicenti; Ritenuto pertanto che la questione di legittimita' costituzionale sollevata non trovi tuttora, con l'entrata in vigore dell'impianto normativo teste' indicato, dell'agosto 2000, soluzione, atteso che in effetti, sempre per le ragioni articolatamente indicate nell'ordinanza di iniziale rimessione degli atti alla Corte costituzionale, per quello che concerneva in particolare i supporti per la cui detenzione e' processo (detenzione realizzatasi non per uso personale ma per fine di lucro, trattandosi di beni offerti in vendita), alla data di consumazione dell'illecito addebitato al capo a) un "sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno" non poteva reputarsi compiutamente esistente, risultando in tal modo assente, seppur prevista con l'espressione, adottata dal citato art. 181-ter, "ai sensi della presente legge e del regolamento di esecuzione", la disciplina normativa di un elemento costitutivo dell'illecito teste' menzionato; Reputato anzi che proprio l'attuale previsione, ad opera del legislatore (previsione inesistente nell'art. 2 della legge n. 121/1987 il cui tenore e' stato, come ripetutamente detto, ripreso letteralmente dal decreto legislativo n. 685/1994), della regolamentazione delle concrete modalita' di apposizione del timbro S.I.A.E. con successivo regolamento governativo, nonche' la fissazione, con legge (art. 181-bis, quinto comma, nella attuale formulazione) di criteri in ogni caso inderogabili che devono caratterizzare il contrassegno in questione, siano elementi dimostrativi dell'assenza, al momento di emanazione della nuova normativa, di un regolamento atto a disciplinare in modo esauriente le attivita' di apposizione del timbro su tutti i supporti producibili nell'attuale realta' tecnologica (realta' tecnologica diversa da quella che contraddistingueva l'epoca, il 1941, in cui la legge sul diritto d'autore e' stata promulgata, e l'epoca, il 1942, in cui e' stato emanato il relativo regolamento di attuazione, cioe' il citato regolamento n. 1369); Ritenuto di dover quindi nuovamente rimettere gli atti alla Corte costituzionale, in relazione alla questione sollevata con il precedente provvedimento di rimessione di detti atti alla Corte stessa, ed in forza dei medesimi motivi svolti in tale provvedimento;