IL TRIBUNALE

    Letta  l'ordinanza  emessa  dalla  Corte costituzionale in data 4
dicembre 2000;
    Considerato che l'art. 181-bis, primo comma della legge 22 aprile
1941,  n  633,  quale  introdotto  dall'art. 10 della legge 18 agosto
2000,  n. 248,  statuisce  che debba essere la S.I.A.E. ad apporre un
contrassegno  su  ogni  supporto contenente suoni, voci a immagini in
movimento,  il quale rechi la fissazione di opere o di parti di opere
tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere
posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine
di  lucro,  stabilendo  altresi'  che  analogo sistema tecnico per il
controllo  delle  riproduzioni  di  cui  all'articolo 68 possa essere
adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla
base  di  accordi  tra  la S.I.A.E. e le associazioni delle categorie
interessate;
    Considerato  anche  che l'art. 181-bis, quarto comma, della legge
n. 633/41,  sempre quale risultante dal recente intervento normativo,
prevede vuoi che debba essere un successivo regolamento di esecuzione
da  emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri a disciplinare
i  tempi,  le  caratteristiche  e  la  collocazione  del contrassegno
S.I.A.E.   nei   termini   piu'   idonei   a  consentire  la  agevole
applicabilita',  la  facile visibilita' e a prevenire l'alterazione e
la  falsificazione  delle  opere,  vuoi  che  fino all'emanazione del
citato  regolamento  debba  persistere  l'operativita' del sistema di
individuazione  dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione
del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente;
    Dato  atto che, ad opinione del giudice, in virtu' dell'esame (di
cui  si  e' dato conto nell'ordinanza gia' emessa di rimessione degli
atti  alla  Corte  costituzionale)  dell'intera impalcatura normativa
attinente  alla  tutela  del diritto d'autore, quale progressivamente
venutasi   a  formare  in  seguito  ai  vari  interventi  legislativi
succedutisi  negli  anni,  la  disposizione  applicabile nel presente
procedimento  in  relazione  alla  fattispecie  di  cui al capo a) e'
quella   contemplata   dall'art. 171-ter,   lettera  c)  della  legge
n. 633/41,  come introdotta dal decreto legislativo 16 novembre 1994,
n. 685;
    Ritenuto   che   detta   disposizione   consista   in   una  mera
riproposizione  del dettato dell'art. 2 del decreto legge n. 9 del 26
gennaio  1987, convertito con modificazioni nella legge n. 121 del 27
marzo 1987;
    Dato  altresi'  atto  che  il tenore letterale dell'art. 171-ter,
lettera  c) del decreto legislativo n. 685 del 16 novembre 1994, come
visto  reiterativo  del dettato dell'art. 2 della legge 121/1987, era
il  seguente:  "E'  punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e
con  la  multa  da  lire  cinquecentomila a lire sei milioni chiunque
vende  o  noleggia  videocassette,  musicassette  od  altro  supporto
contenente  fonogrammi  o  videogrammi  di  opere  cinematografiche o
audiovisive  o  sequenze di immagini in movimento, non contrassegnati
dalla  S.I.A.E.  ai  sensi  della presente legge e del regolamento di
esecuzione";
    Rilevato  che  l'art. 171-ter  lettera  d) della legge n. 633/41,
quale  introdotto  dalla  legge  n. 248  del 18 agosto 2000, e che si
riferisce,  tra  le  altre, alla fattispecie di illecito, della quale
qui  si discute, di messa in vendita di musicassette prive del timbro
S.I.A.E.,  non  vede  mutato  in  modo  rilevante  il  proprio tenore
letterale    rispetto   alla   disposizione   del   1994,   meramente
ripropositiva  di quella del 1987, assoggettando a sanzione penale la
messa   in   vendita   -   prive   del  contrassegno  S.I.A.E.  -  di
videocassette,  di  musicassette  o  di qualsiasi supporto contenente
fonogrammi   o  videogrammi  di  opere  musicali  cinematografiche  o
audiovisive  o  sequenze  di immagini in movimento, od altro supporto
per  il  quale sia prescritta, ai sensi della stessa legge n. 633/41,
l'apposizione di tale contrassegno da parte del detto ente pubblico;
    Dato   atto  che  sia  considerando  il  tenore  letterale  della
disposizione,  specificamente quanto al precetto, sia considerando il
suo  profilo sanzionatorio (reclusione da sei mesi a tre anni e multa
da cinque a trenta milioni), la normativa attualmente vigente non e',
in  relazione  alla  fattispecie  di  messa in vendita dei beni sopra
indicati,  piu'  favorevole rispetto a quella vigente all'epoca della
realizzazione dei fatti per cui e' processo;
    Rilevato   pertanto   che   e'  quest'ultima  quella  allo  stato
applicabile;
    Considerato  che  lo  scrivente  ha creduto di individuare, nella
disciplina previgente rispetto a quella introdotta dalla citata legge
n. 248/2000,  per  le  ragioni  esposte  con  l'ordinanza di iniziale
rimessione  degli  atti  alla Consulta, l'inderogabile necessita' che
fosse,  all'epoca di detta rimessione degli atti, la legge n. 633/41,
o comunque il successivo regolamento di esecuzione (n. 1369/42), o in
ogni  caso altro atto avente rilevanza giuridica, eventualmente anche
pattizio  ma  specificamente  contemplato  da tali fonti normative, a
disciplinare  le  modalita'  di  apposizione  del  timbro S.I.A.E. su
musicassette,    videocassette   ed   altri   supporti,   presupposto
essenziale, questo, e quindi elemento costitutivo del reato, di messa
in  vendita  di  musicassette  e/o  videocassette prive del timbro in
parola;
    Considerato  anche  che  questo giudice ha ritenuto esistente sul
punto  teste'  indicato,  sempre per le ragioni svolte nell'ordinanza
ora  menzionata,  e sempre all'epoca della rimessione della questione
alla   Consulta   fra,   sul   punto   particolare   delle  modalita'
dell'apposizione del timbro S.I.A.E. su musicassette e videocassette,
un  vuoto  normativo  non  colmabile  (e  che nella pratica invece ad
avviso  di  questo  giudice  e'  stato  colmato)  mediante  attivita'
ermeneutica posta in essere da organi giusdicenti;
    Ritenuto pertanto che la questione di legittimita' costituzionale
sollevata  non  trovi  tuttora, con l'entrata in vigore dell'impianto
normativo teste' indicato, dell'agosto 2000, soluzione, atteso che in
effetti,    sempre    per   le   ragioni   articolatamente   indicate
nell'ordinanza   di   iniziale   rimessione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale,  per  quello che concerneva in particolare i supporti
per  la  cui  detenzione e' processo (detenzione realizzatasi non per
uso  personale  ma  per fine di lucro, trattandosi di beni offerti in
vendita),  alla data di consumazione dell'illecito addebitato al capo
a)  un  "sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e
della   collocazione   del   contrassegno"   non   poteva   reputarsi
compiutamente  esistente,  risultando  in  tal  modo  assente, seppur
prevista  con  l'espressione,  adottata  dal citato art. 181-ter, "ai
sensi  della  presente  legge  e  del  regolamento di esecuzione", la
disciplina  normativa di un elemento costitutivo dell'illecito teste'
menzionato;
    Reputato  anzi  che  proprio  l'attuale  previsione, ad opera del
legislatore   (previsione   inesistente   nell'art. 2   della   legge
n. 121/1987 il cui tenore e' stato, come ripetutamente detto, ripreso
letteralmente    dal    decreto   legislativo   n. 685/1994),   della
regolamentazione  delle  concrete modalita' di apposizione del timbro
S.I.A.E.   con   successivo   regolamento   governativo,  nonche'  la
fissazione,  con  legge  (art. 181-bis,  quinto  comma, nella attuale
formulazione)  di  criteri  in  ogni  caso  inderogabili  che  devono
caratterizzare   il   contrassegno   in   questione,  siano  elementi
dimostrativi  dell'assenza,  al  momento  di  emanazione  della nuova
normativa,  di  un regolamento atto a disciplinare in modo esauriente
le   attivita'   di  apposizione  del  timbro  su  tutti  i  supporti
producibili  nell'attuale  realta'  tecnologica  (realta' tecnologica
diversa  da quella che contraddistingueva l'epoca, il 1941, in cui la
legge  sul  diritto d'autore e' stata promulgata, e l'epoca, il 1942,
in  cui e' stato emanato il relativo regolamento di attuazione, cioe'
il citato regolamento n. 1369);
    Ritenuto di dover quindi nuovamente rimettere gli atti alla Corte
costituzionale,   in   relazione  alla  questione  sollevata  con  il
precedente  provvedimento  di  rimessione  di  detti  atti alla Corte
stessa, ed in forza dei medesimi motivi svolti in tale provvedimento;