IL TRIBUNALE

    A scioglimento della riserva che precede,

                            O s s e r v a
    Rilevato  che  con  l'atto  introduttivo del presente giudizio la
sig.ra  Marilena  Del  Barbi,  dipendente  dell'Ente Casa albergo per
anziani   "Serlini"   -   con   qualifica   di   esecutrice   addetta
all'assistenza  di  persone  anziane  - ha chiesto l'accertamento del
proprio  diritto all'indennita' giornaliera di maternita' ex art. 15,
primo  comma,  legge  n. 1204/1971 per tutto il periodo di astensione
obbligatoria;
    Rilevato  che al momento dell'inizio dell'astensione obbligatoria
per  interdizione  anticipata  dal  lavoro concessa dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, la sig.ra Del Barbi era assente da
piu'  di  sessanta  giorni  in  quanto  in godimento di un periodo di
aspettativa non retribuita ex art. 26, d.P.R. n. 333/1990;
    Rilevato   che,   conseguentemente,   secondo   quanto   previsto
dall'art. 17,  secondo  comma, legge n. 1204/1971 la sig.ra Del Barbi
non  potrebbe  godere  dell'indennita'  giornaliera  di maternita' ex
art. 15,  come  d'altronde  argomentato  dall'Ente  casa  albergo per
anziani "Serlini" nel provvedimento in data 16 dicembre 1999;
    Rilevato  che  la  sig.ra  Del Barbi ha censurato la legittimita'
costituzionale  dell'art. 17, secondo comma, legge n. 1204/1971 nella
parte  in  cui  non esclude dal computo dei sessanta giorni l'assenza
non  retribuita  per assistenza a figlio minore portatore di handicap
denunciando la violazione degli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione;
    Considerato  che  ai  fini  del  godimento  dell'aspettativa  non
retribuita  ex  art. 26 d.P.R. n. 333/1990 il dipendente e' tenuto ad
indicare le ragioni per le quali chiede di essere ammesso a godere di
tale aspettativa;
    Considerato  che,  nel  caso  di  specie, la sig.ra Del Barbi era
stata ammessa all'aspettativa non retribuita in ragione dell'esigenza
di assistere il figlio minore Cossandi Manuel (maggiore dei tre anni)
riconosciuto  portatore  di  handicap  in  situazione  di gravita' in
quanto  affetto  da neuroblastoma in terapia secondo protocollo NB'92
dell'Associazione italiana di ematologia ed oncologia pediatrica;
    Tenuto  conto  del  fatto  che  la  Corte  costituzionale e' gia'
intervenuta   (sent.   106/1980)   sulla  questione  di  legittimita'
dell'art. 17,   secondo   comma,  legge  n. 1204/1971  chiarendo  che
nell'ipotesi  di  astensione  obbligatoria che inizi in un periodo di
assenza  della  madre determinato da astensione facoltativa ovvero da
malattia   del   bambino   di  eta'  inferiore  a  tre  anni  "appare
ingiustificato  considerare  questa  particolare  ipotesi  di assenza
sullo  stesso  piano  delle  altre  assenze  di carattere volontario,
estranee   alle   esigenze  proprie  della  maternita'"  e  chiarendo
ulteriormente  che l'esclusione del diritto all'indennita' durante il
successivo  periodo di astensione obbligatoria "integra indubbiamente
una  irrazionale  discriminazione e penalizzazione per la lavoratrice
madre,  ...,  e  confligge con i principi costituzionali sia sotto il
profilo  dell'ingiustificata  disparita' di trattamento rispetto alle
altre ipotesi in cui l'art. 17 riconosce il diritto all'indennita' di
maternita',  sia  in  relazione alla speciale adeguata protezione che
l'art. 37 Cost. vuole assicurata alla madre e al bambino";
    Considerato   che   l'art. 3,  legge  n. 104/1992  identifica  il
soggetto portatore di handicap in "colui che presenta una minorazione
fisica,  psichica  o  sensoriale,  stabilizzata o progressiva, che e'
causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione
lavorativa  e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o
di emarginazione";
    Considerato  che  l'aspettativa  goduta  dalla  sig.ra  Del Barbi
all'inizio   del   periodo  di  astensione  obbligatoria  non  poteva
considerarsi  estranea  alle  esigenze  proprie  della maternita', in
quanto  finalizzata  all'assistenza  del  figlio  minore  che sebbene
maggiore di tre anni, per la sua condizione di portatore di handicap,
necessita  tuttavia  di quella particolare ed adeguata protezione che
l'art. 37 della Costituzione riconosce alla madre ed al bambino;
    Rilevato   che  l'art. 17,  secondo  comma,  legge  n. 1204/1971,
nell'interpretazione    chiarita   con   la   sentenza   n. 106/1980,
costituisce  norma  eccezionale  con  la  conseguenza che non risulta
suscettibile   di   applicazione   in  via  analogica  alla  presente
fattispecie alla stregua dell'art. 14 disp. prel. c.c.;
    Rilevato, sulla scorta delle considerazioni che precedono, che la
questione  di  legittimita' costituzionale sollevata dalla sig.ra Del
Barbi  risulta  non  manifestamente infondata e rilevante ai fini del
presente giudizio;