IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva che precede, O s s e r v a Rilevato che con l'atto introduttivo del presente giudizio la sig.ra Marilena Del Barbi, dipendente dell'Ente Casa albergo per anziani "Serlini" - con qualifica di esecutrice addetta all'assistenza di persone anziane - ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'indennita' giornaliera di maternita' ex art. 15, primo comma, legge n. 1204/1971 per tutto il periodo di astensione obbligatoria; Rilevato che al momento dell'inizio dell'astensione obbligatoria per interdizione anticipata dal lavoro concessa dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la sig.ra Del Barbi era assente da piu' di sessanta giorni in quanto in godimento di un periodo di aspettativa non retribuita ex art. 26, d.P.R. n. 333/1990; Rilevato che, conseguentemente, secondo quanto previsto dall'art. 17, secondo comma, legge n. 1204/1971 la sig.ra Del Barbi non potrebbe godere dell'indennita' giornaliera di maternita' ex art. 15, come d'altronde argomentato dall'Ente casa albergo per anziani "Serlini" nel provvedimento in data 16 dicembre 1999; Rilevato che la sig.ra Del Barbi ha censurato la legittimita' costituzionale dell'art. 17, secondo comma, legge n. 1204/1971 nella parte in cui non esclude dal computo dei sessanta giorni l'assenza non retribuita per assistenza a figlio minore portatore di handicap denunciando la violazione degli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione; Considerato che ai fini del godimento dell'aspettativa non retribuita ex art. 26 d.P.R. n. 333/1990 il dipendente e' tenuto ad indicare le ragioni per le quali chiede di essere ammesso a godere di tale aspettativa; Considerato che, nel caso di specie, la sig.ra Del Barbi era stata ammessa all'aspettativa non retribuita in ragione dell'esigenza di assistere il figlio minore Cossandi Manuel (maggiore dei tre anni) riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravita' in quanto affetto da neuroblastoma in terapia secondo protocollo NB'92 dell'Associazione italiana di ematologia ed oncologia pediatrica; Tenuto conto del fatto che la Corte costituzionale e' gia' intervenuta (sent. 106/1980) sulla questione di legittimita' dell'art. 17, secondo comma, legge n. 1204/1971 chiarendo che nell'ipotesi di astensione obbligatoria che inizi in un periodo di assenza della madre determinato da astensione facoltativa ovvero da malattia del bambino di eta' inferiore a tre anni "appare ingiustificato considerare questa particolare ipotesi di assenza sullo stesso piano delle altre assenze di carattere volontario, estranee alle esigenze proprie della maternita'" e chiarendo ulteriormente che l'esclusione del diritto all'indennita' durante il successivo periodo di astensione obbligatoria "integra indubbiamente una irrazionale discriminazione e penalizzazione per la lavoratrice madre, ..., e confligge con i principi costituzionali sia sotto il profilo dell'ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alle altre ipotesi in cui l'art. 17 riconosce il diritto all'indennita' di maternita', sia in relazione alla speciale adeguata protezione che l'art. 37 Cost. vuole assicurata alla madre e al bambino"; Considerato che l'art. 3, legge n. 104/1992 identifica il soggetto portatore di handicap in "colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione"; Considerato che l'aspettativa goduta dalla sig.ra Del Barbi all'inizio del periodo di astensione obbligatoria non poteva considerarsi estranea alle esigenze proprie della maternita', in quanto finalizzata all'assistenza del figlio minore che sebbene maggiore di tre anni, per la sua condizione di portatore di handicap, necessita tuttavia di quella particolare ed adeguata protezione che l'art. 37 della Costituzione riconosce alla madre ed al bambino; Rilevato che l'art. 17, secondo comma, legge n. 1204/1971, nell'interpretazione chiarita con la sentenza n. 106/1980, costituisce norma eccezionale con la conseguenza che non risulta suscettibile di applicazione in via analogica alla presente fattispecie alla stregua dell'art. 14 disp. prel. c.c.; Rilevato, sulla scorta delle considerazioni che precedono, che la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla sig.ra Del Barbi risulta non manifestamente infondata e rilevante ai fini del presente giudizio;