IL TRIBUNALE

    Premesso che:
        nel  presente  procedimento  l'imputato  ha  richiesto che il
processo  sia  definito nelle forme del giudizio abbreviato, ai sensi
degli artt. 438 e seguenti c.p.p.;
        il p.m. ha sollevato questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 438  c.p.p.,  nella sua attuale formulazione, per contrasto
con gli artt. 101 e 111 della Costituzione;
        la difesa si e' opposta;

                            O s s e r v a
    Le  modifiche  introdotte alla disciplina del giudizio abbreviato
con  l'entrata  in vigore della legge n. 479/1999 - e segnatamente la
superfluita'  del consenso del pubblico ministero e il venir meno del
requisito  della  decidibilita'  allo  stato  degli  atti,  potendosi
disporre  il giudizio abbreviato sulla base di una semplice richiesta
formulata  dall'imputato e, infine, la possibilita' di assumere prove
nel  corso  del giudizio abbreviato medesimo - evidenziano, ad avviso
del giudicante - numerosi profili di incostituzionalita'.

    1. -   Il  contrasto  con il parametro costituzionale del "giusto
processo".
    In  primo  luogo  l'assetto  normativo degli artt. 438 e seguenti
c.p.p.  contrasta  con  i  principi  sanciti dall'art. 111 Cost., che
prevede  un  processo  caratterizzato  -  in  ogni  sua  fase  -  dal
contraddittorio  tra  le parti, in condizione di parita' e dinanzi ad
un giudice terzo ed imparziale.
    Orbene  il  nuovo  rito  abbreviato  consente al solo imputato di
decidere  come  definire  il  giudizio,  con  cio' conseguendo in via
automatica  lo  sconto  di un terzo della pena, senza che la pubblica
accusa possa manifestare la propria volonta' in proposito.
    Una  ulteriore disarmonia processuale si viene a creare anche per
la  mancata  previsione per il p.m. - a fronte dell'impossibilita' di
esprimere  il  proprio  dissenso - di chiedere eventuali integrazioni
probatorie, attivita' questa che e' consentita al solo imputato.
    Ne'  il p.m. ha facolta' di impugnare le sentenze di condanna, ad
eccezione di quelle che modificano il titolo di reato.
    2. - Il contrasto con l'art. 101 Cost.
    In  base al disposto dell'art. 101, comma 2 della Costituzione "I
giudici sono soggetti solo alla legge."
    L'attuale   configurazione   normativa  sul  giudizio  abbreviato
finisce  per  violare il disposto costituzionale, rendendo il giudice
soggetto alla volonta' di una sola parte processuale.
    Allorche'  l'imputato chieda il rito abbreviato cosiddetto "puro"
-  vale a dire senza integrazione probatoria - il giudicante non puo'
fare   altro  che  valutare  la  forma  della  richiesta,  dunque  la
ammissibilita'  e tempestivita' della stessa, senza poter entrare nel
merito.
    In  tal  modo  all'imputato  viene offerto non solo il diritto di
scegliere il rito, bensi' il diritto soggettivo assoluto a conseguire
in via automatica il beneficio della riduzione della pena.
    3. - La violazione dell'art. 97 Cost.
    Con  la  normativa in oggetto si e' sostanzialmente vanificata la
principale  finalita'  per  cui  il legislatore aveva introdotto tale
rito  alternativo,  vale  a  dire  la  volonta'  di  deflazionare  il
dibattimento con l'accelerazione dei giudizi.
    Il  giudice  si vede, infatti, costretto a praticare lo sconto di
pena originariamente previsto solo per chi - con la scelta del rito -
contribuiva  alla  riduzione dei tempi e dei costi del processo anche
nei  casi  in cui sia necessaria una lunga e dispendiosa attivita' di
integrazione probatoria.
    In  tal  modo  si viola il precetto costituzionale posto a tutela
del buon andamento della pubblica amministrazione.

    4. - La violazione dell'art. 3 Cost.
    Per  i  motivi  dianzi  evidenziati viene ad essere leso anche il
principio  di  parita'  tra  le  parti,  posto  che l'attuale sistema
normativo   equipara   indiscriminatamente  tutti  gli  imputati  che
facciano  richiesta  di  rito abbreviato senza distinzione alcuna tra
coloro che richiedano il giudizio abbreviato "puro" cosi' consentendo
alla  riduzione effettiva dei tempi processuali e quelli che, invece,
richiedendo    attivita'    di   integrazione   probatoria,   abbiano
sostanzialmente dilatato gli stessi.
    Alla luce delle premesse osservazioni le prospettano questioni di
legittimita'  costituzionale  appaiono non manifestamente infondate e
la  loro definizione risulta rilevante rispetto al giudizio in corso,
che  deve,  pertanto, essere sospeso con trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale.