IL TRIBUNALE
Riunito in camera di consiglio per il procedimento di cui al
n. 4898 R.G. fallimentare relativo alla richiesta dell'avv. Giovanni
Strippoli curatore del fallimento di Bombini Tommaso titolare della
TI.EMME.GI. di estendere il fallimento ex art. 147 l. f. ai soci di
fatto Bombini Sergio e Di Benedetto Dilva;
Ha emesso la seguente ordinanza.
Sciogliendo la riserva;
O s s e r v a
Il procedimento sottoposto all'esame del tribunale riguarda la
legittimita' della estensione del fallimento di un imprenditore
individuale al socio occulto illimitatamente responsabile, effettuata
ai sensi dell'art. 147, comma secondo, legge fallimentare.
I dati cronologici della vicenda all'esame del tribunale possono
essere qui brevemente riepilogati: Bombini Tommaso nato a Bisceglie
il 27 aprile 1975, titolare della TI.EMME.GI., impresa individuale
con sede in Bisceglie alla via Finizia n. 51/A veniva dichiarato
fallito da questo tribunale con sentenza del 2 febbraio 2000.
Successivamente il curatore del fallimento avv. Strippoli, ritenendo
che l'attivita' svolta dal fallito fosse stata esercitata di fatto da
una societa', formulava istanza di estensione del fallimento anche
nei confronti dei genitori dello stesso ovvero Bombini Sergio nato a
Bisceglie il 2 ottobre 1948 e Di Benedetto Dilva nata a Melfi il 12
settembre 1951.
E' nota l'evoluzione giurisprudenziale che in questi ultimissimi
anni si e' avuta in tema di dichiarazione di fallimento in
estensione.
Brevemente, e' appena il caso di ricordare che fino a poco tempo
fa era assolutamente consolidato in giurisprudenza l'orientamento che
riteneva che la sfera applicativa degli articoli 10 e 11 legge
fallimentare fosse ristretta all'ipotesi dell'imprenditore
individuale. Questo principio, che pure aveva incontrato notevoli
critiche in dottrina, si e' mantenuto inalterato, fino a quando, con
sentenza interpretativa 8-12 marzo 1999, n. 66, la Corte
costituzionale, ebbe ad affermare che la disposizione dell'art. 147,
commi 1 e 2, l.f. "va interpretata nel senso che a seguito del
fallimento della societa' commerciale di persone, il fallimento dei
soci illimitatamente responsabili defunti o rispetto ai quali sia
comunque venuta meno l'appartenenza alla compagine sociale puo'
essere dichiarata solo entro il termine fissato dagli articoli 10 e
11 della legge fallimentare di un anno dallo scioglimento del
rapporto sociale". All'indomani di quella pronunzia costituzionale,
in dottrina e giurisprudenza si discuteva dei riflessi che quella
sentenza, interpretativa, dovesse avere sui fallimenti in corso e
sulla congruita' del termine annuale indicato dalla Corte
costituzionale anche per l'impresa collettiva (in realta'
l'indicazione gia' risiedeva nella legge fallimentare - art. 10 - sia
pur limitatamente all'imprenditore individuale) per procedere alla
dichiarazione di fallimento in estensione del socio illimitatamente
responsabile. Era altresi' discusso il momento dal quale fare
decorrere il termine annuale.
La questione e' stata definitivamente risolta dalla Corte
costituzionale, chiamata nuovamente a pronunciarsi dai tribunali di
Milano, Palermo e Bologna, i quali ne avevano sostanzialmente
sollecitato un intervento chiarificatore, non ritenendo risolto il
problema innescato dalla precedente pronunzia.
La Corte costituzionale ha ritenuto opportuno questa volta non
limitarsi ad una mera interpretazione delle norme oggetto delle
censure d'incostituzionalita', ma ne ha dichiarato parzialmente
l'illegittimita'. Piu' esattamente, la Corte ha dichiarato
illegittimo l'art. 10 della legge fallimentare "nella parte in cui
non prevede che il termine di un anno dalla cessazione dell'esercizio
dell'impresa collettiva per la dichiarazione di fallimento della
societa' decorra dalla cancellazione della societa' stessa dal
registro delle imprese" e dell'art. 147 legge fallimentare "nella
parte in cui prevede che il fallimento dei soci a responsabilita'
illimitata di societa' fallita possa essere dichiarato dopo il
decorso di un anno dal momento in cui essi abbiano perso, per
qualsiasi causa, la responsabilita' illimitata".
A questo punto, ad avviso del tribunale appare discriminata la
posizione del socio occulto nei confronti del quale sembrerebbe non
sussistere alcun limite temporale per l'estensione del fallimento.
Nessun dubbio interpretativo avrebbe potuto resistere, qualora la
pronunzia di incostituzionalita', che ha investito il comma 1
dell'art. 147 legge fallimentare, fosse stata estesa anche al comma 2
e cioe' se fosse stato previsto espressamente che, anche per la
dichiarazione in estensione, per i soci illimitatamente responsabili
di cui risulti l'esistenza dopo la dichiarazione di fallimento della
societa', fosse applicabile il termine annuale di cui all'art. 10,
gia' esteso al comma 1 dell'art. 147.
In realta', alle medesime conclusioni probabilmente si porrebbe
gia' pervenire in via di interpretazione analogica, quando si pensi
alla ratio, che ha ispirato il legislatore prima (sia pur
limitatamente all'imprenditore individuale) e la Corte costituzionale
poi (con l'estensione anche al socio receduto o cessato) nel limitare
ad un anno dalla cessazione dell'attivita' di impresa il termine
entro cui procedere alla dichiarazione di fallimento.
La decisione del giudice delle leggi si fonda sui seguenti
principi. L'assoggettabilita' a fallimento dell'imprenditore cessato
postula la fissazione di un limite temporale certo entro cui possa
essere pronunciato il fallimento.
L'imposizione di tale limite appare ancor tanto piu' necessario,
tenuto conto che le conseguenze del fallimento generalmente ricadono,
non soltanto sull'imprenditore, ma anche sui terzi che con lui
abbiano avuto a che fare. L'art. 10 legge fallimentare contempera le
opposte esigenze di tutela dei creditori e di certezza delle
situazioni giuridiche, fissando detto termine in un anno.
L'art. 147 legge fallimentare prevede il fallimento per
ripercussione del socio illimitatamente responsabile e non puo'
dubitarsi che anche in tal caso ricorrano le stesse esigenze di
tutela a cui risponde l'art. 10 legge fallimentare, sicche',
simmetricamente, fa soggezione al fallimento del socio che sia
receduto dalla societa' va circoscritta entro un rigoroso limite
temporale, che, non risultando fissato dall'art. 147 legge
fallimentare, deve essere rinvenuto all'interno del sistema e
precisamente nella stessa norma dettata dall'art. 10 legge
fallimentare, che, come osserva correttamente la Corte
costituzionale, "in considerazione della sua ratio, assume una
portata generale ed e', in quanto tale, applicabile anche al
fallimento degli ex soci".
Questo tribunale, come detto, si trova a dover affrontare una
fattispecie diversa da quelle espressamente affrontate con le citate
pronunzie costituzionali, anche se non puo' negarsi che l'esigenza di
tutela del principio di certezza delle situazioni giuridiche dovrebbe
ispirare anche l'applicazione del comma 2 dell'art. 147 legge
fallimentare.
Anzi, a ben guardare, tale esigenza e' ancora piu' sentita nel
caso di estensione al socio occulto, rispetto al quale, proprio per
il carattere per cosi' dire silente della sua partecipazione
societaria - minore o addirittura insussistente e' l'esigenza di
tutela dei creditori, che in ipotesi neppure conoscono la sua
qualita'.
Il socio occulto, che non recede ufficialmente dalla societa' e
non puo' ad esempio esternare detto evento con le forme legali di
pubblicita', si vedrebbe soggetto alla dichiarazione di fallimento
per un tempo illimitato, passando all'analisi giuridica, il punto di
partenza, ovviamente, non puo' che essere rappresentato dal testo del
comma 2 dell'art. 147 legge fallimentare, che, non essendo stato
direttamente modificato dalla pronunzia costituzionale del luglio
2000, non indica alcun limite temporale per l'estensione del
fallimento ai soci, la cui illimitata responsabilita' sia emersa dopo
la dichiarazione di fallimento della societa'.
Occorre preliminarmente verificare se le differenze esistenti tra
il caso del socio receduto o del socio che perda la responsabilita'
illimitata a seguito di trasformazione del tipo sociale e quella del
socio la cui qualita' si manifesti dopo la dichiarazione di
fallimento della societa', siano cosi' nette da rendere fuor di luogo
l'applicazione alla seconda fattispecie del limite temporale
introdotto nel comma 1 dell'art. 147 legge fallimentare
La situazione del recesso e/o della trasformazione rispetto a
quello del socio occulto sono giuridicamente ben diverse, come appare
fin troppo ovvio, il punto e' che la differenza dovrebbe essere tale
da giustificare una disparita' di trattamento in vista della
soggezione al fallimento.
In altri termini, bisognerebbe ritenere ragionevole che, dopo il
decorso di un anno il socio receduto sia esonerato sempre e comunque
dal fallimento, mentre il socio occulto continui a restare
assoggettabile alla procedura concorsuale, nonostante che sia decorso
oltre un anno dalla dichiarazione di fallimento della societa' di cui
avrebbe fatto parte. Tale specifica differenza funzionale non si
riesce a cogliere.
Il dubbio che la mancata previsione di un limite temporale anche
per l'estensione del fallimento al socio occulto, la cui qualita' di
socio si sia manifestata ai creditori, al curatore o al p.m. dopo la
dichiarazione di fallimento della societa' e soprattutto che, una
volta ritenuto applicabile il detto termine, che lo stesso non debba
decorrere al piu' tardi a partire dalla prima dichiarazione di
fallimento leda principi costituzionali non puo' dunque ritenersi
manifestamente infondato.
Si tratta semmai di verificare se tale dubbio sia rimediabile per
via interpretativa, in particolare servendosi analogicamente
dell'art. 10 legge fallimentare e del comma 1 dell'art. 147 legge
fallimentare.
Effettivamente, come gia' si e' avuto modo di verificare innanzi,
il dubbio maggiore non riguarda la concreta applicabilita' del
termine annuale anche al socio occulto quanto quello di individuare
un momento preciso da cui fare decorrere il termine suddetto.
Una simile soluzione eviterebbe il rischio di lasciare
all'interprete il compito di verificare non soltanto la ricorrenza
dei presupposti giuridici e di fatto che consentano di ritenere
l'esistenza del rapporto societario, ma anche quello, spesso ancor
piu' arduo, di verificare se e quando questo rapporto sia
eventualmente venuto meno, qualora si dovesse ammettere che la
dichiarazione di fallimento della societa' non costituisca di per se'
causa di scioglimento del rapporto societario (palese od occulto che
sia) ovvero momento in cui viene meno la responsabilita' illimitata.
L'art. 147 legge fallimentare, a ben vedere, contiene un accenno
al fattore cronologico che non puo' essere dimenticato. Il comma 2,
in particolare, prende in considerazione l'eventualita' che la
posizione di socio illimitatamente responsabile emerga non
contestualmente, bensi' "dopo" la dichiarazione del fallimento
sociale, eppure nonostante la recente modifica del comma 1, continua
a non porre alcun limite al sopravvenire della pronuncia estensiva,
autorizzando quei dubbi interpretativi che il tribunale ha innanzi
esposto.
Invero, sarebbe assurdo lasciar "consolidare" in un anno
l'esonero dal fallimento del socio receduto e tenere indefinitamente
nell'incertezza il destino del socio occulto, dopo che egli, se non
altro perche' e' intervenuta la dichiarazione di fallimento con la
conseguente nomina del curatore e degli altri organi fallimentari, ha
comunque perduto ogni dominio sull'impresa. Anzi, la nettezza
dell'interruzione del rapporto sociale rappresentata dalla
dichiarazione del fallimento principale combinata con l'intrinseca
esigenza di concentrazione della procedura concorsuale dovrebbero
imporre a maggior ragione il rispetto di un termine perentorio per
definire la posizione del socio. L'omessa determinazione di un limite
al sopravvento della pronuncia estensiva dopo la dichiarazione del
fallimento sociale urta dunque, non solo l'esigenza di perequare la
posizione del socio rispetto a quella dell'imprenditore individuale,
non solo l'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, ma anche
l'esigenza di garantire ai creditori un accesso certo ed efficiente
alla tutela giudiziaria, nonche' a tutti i cittadini una buona
amministrazione della giustizia. Queste riflessioni inducono a
ritenere che, se occorre stabilire un termine per l'estensione del
fallimento al socio, questo andrebbe innanzi tutto fissato a
decorrere dalla dichiarazione del fallimento principale ed e' il caso
di sottolineare che tale profilo potrebbe assumere autonoma e
concreta rilevanza nella decisione del caso di specie, laddove la
pronuncia estensiva interverrebbe a distanza di oltre un anno dalla
dichiarazione del fallimento dell'impresa.
In conclusione, si deve ribadire che la mancata previsione di un
ragionevole limite temporale nell'art. 147 comma 2 legge fallimentare
per l'estensione del fallimento al socio la cui responsabilita' sia
emersa dopo la dichiarazione di fallimento e soprattutto che questo
termine, proprio per la peculiarita' del caso del socio occulto, non
inizi a decorrere al piu' tardi dalla data della sentenza
dichiarativa del fallimento principale suscita dubbi di
costituzionalita', in quanto lascia indefinitamente aperta
l'assoggettabilita' del socio occulto alla procedura concorsuale,
dando luogo ad un'inaccettabile differenza rispetto alla posizione
dell'imprenditore individuale o di quello sociale palese, con
un'evidente lesione dell'interesse generale alla certezza delle
situazioni giuridiche, non diversamente da come rilevato dalla Corte
costituzionale per il caso del socio receduto e per tutti gli altri
casi di perdita della responsabilita' illimitata.
Pertanto, non resta che rimettere la questione alla stessa Corte
costituzionale per le determinazioni di competenza.