IL GIUDICE DI PACE Con l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, promuove il giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 204 del decreto legge 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) nella parte in cui non prevede un termine entro il quale deve essere notificato il provvedimento prefettizio dell'ordinanza-ingiunzione. Ritiene tale omissione legislativa in evidente contrasto con gli artt. 24, 97, 111 e 113 della Corte costituzionale. F a t t o L'opponente nella persona di Baldassare Nicola rappresentato e difeso dall'avv. Anna M. Casalone del foro di Vercelli, proponeva in data 13 dicembre 1999 opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione del prefetto di Vercelli, con cui veniva confermato un verbale elevato dal Comando di P.M. di Vercelli. La difesa dell'opponente lamentava che l'ordinanza del prefetto emessa in data 21 giugno 2000 veniva notificata in data 28 dicembre 2000 ad oltre un anno dal deposito del ricorso. La rappresentante dell'amministrazione prefettizia, presente nel giudizio, faceva rilevare che tale ritardo non dipendeva dal proprio ufficio, ma dall'ufficio notifiche dell'organo accertatore e nel contempo faceva notare che se l'art. 204 del C.d.s. non prevede alcun termine per la notifica, gli uffici dell'amministrazione prefettizia hanno tempo di notificare e quindi far conoscere le proprie decisioni sino al termine dei cinque anni previsti per la prescrizione del diritto di riscuotere le somme dovute (art. 28 legge n. 689/81), decorrenti dal giorno in cui e' stata commessa la violazione. D i r i t t o Violazione dell'art. 24 della Costituzione. Premesso che se di impossibilita' ad agire per la tutela di un proprio diritto ed interesse legittimo e di violazione del diritto alla difesa nel caso in esame non e' possibile parlare, pero', in senso lato entrambi questi diritti previsti dall'art. 24 sono compresi e resi piu' difficoltosi nel loro esercizio. L'opponente Baldassarre ha dovuto aspettare oltre un anno dal deposito del proprio ricorso (23 dicembre 1999) per apprendere gli esiti, conosciuti con notifica dell'ordinanza ingiunzione in data 28 dicembre 2000. Ma queste ordinanze prefettizie, sopratutto da parte delle prefetture della grandi citta', sono rese note tramite la loro notifica dopo svariati anni ed in non pochi casi anche oltre il limite della prescrizione quinquennale che non e' sorvegliato dall'organo incaricato della notifica. Tutto cio', indubbiamente, rende difficoltosa la tutela giurisdizionale del cittadino, pur concessa. Da non trascurare la circostanza che in caso di archiviazione, l'organo decidente e quelle incaricato della notifica non dovendo rispettare alcun termine portano a conoscenza la decisione quando vogliono. In questo modo il ricorrente puo' rimanere anche per anni nell'incertezza se il proprio ricorso e' stato accolto o meno. Violazione dell'art. 97 della Costituzione. Se questo articolo afferma come principio da seguire nell'organizzazione dei pubblici uffici il buon andamento dell'ammistrazione pubblica, non e' possibile pensare che gli uffici delle prefetture (i piu' importanti uffici dello Stato nei capoluoghi di provincia) si comportino in una materia cosi' delicata (si tratta di toccare i patrimoni dei singoli cittadini) in maniera cosi' poco ordinata e senza vincoli di termini nell'espletamento delle proprie funzioni. I costituenti nell'indicare i due principi del buon "andamento" e "dell'imparzialita'", quest'ultimo e' nell'interesse del cittadino, mentre il primo va inteso anche come organizzazione dell'amministrazione statale che tramite i propri uffici lavora nell'interesse dei cittadini ma anche per quelle generale dello Stato. Dato che nel caso in esame si tratta di far pagare al cittadino somme dovute, si viene a creare un vuoto temporaneo sia nella cassa dello Stato che in quelle dei singoli comuni, in cui somme di denaro, se ritenute dovute, arrivano in forte ritardo di anni, senza la maggiorazione degli interessi di legge. Sia l'art. 18 della legge n. 689/1981 che l'art. 204 del C.d.s. non lo prevedono, entrambi gli articoli parlano solo di spese di notifica in aggiunta all'ammontare della sanzione. Come questa Corte in recenti e non recenti passati ha assunto coraggiose decisioni nell'interesse di vaste categorie di cittadini, pensionati e non, che per il loro numero hanno creato forti uscite dall'erario, cosi' si spera che con l'accoglimento della presente ordinanza voglia mettere un rimedio nel settore, garantendo che ingenti somme di denaro arrivino ogni giorno tempestivamente nelle casse dello Stato e nei molti comuni d'Italia. Violazione dell'art. 111 della Costituzione. Oggi con la modifica dell'art. 111 originario, il principio della "ragionevole durata" di ogni procedimento e' divenuto di rilevanza costituzionale. E' possibile parlare di una giusta e conveniente durata se per quanto riguarda la fase del procedimento amministrativo avanti al prefetto, possono passare anche cinque anni, a cui si aggiunge i tempi di durata per il primo grado avanti all'autorita' giudiziaria ed una eventuale supplemento di tempo per il ricorso in cassazione. Evidentemente l'art. 204 del C.d.s. dovra' ora adeguarsi alla ragionevole durata del procedimento. Violazione dell'art. 113 della Costituzione. Se la Costituzione prevede all'art. 113 che la legge deve determinare quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti, la legge n. 689/1981 e le norme del C.d.s. individuate le prefetture delle applicate sanzioni amministrative, sia principale che accessorie, la conoscenza di questi effetti non possono dilungarsi nel tempo, sia in caso di rigetto che di archiviazione, lasciando in sospeso per cosi' tanto tempo situazioni giuridiche in capo ai numerosi ricorrenti.