IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso n. 3800/2000
proposto  da  Annunziata  Antonio  e Bonaiuto Curzio, rappresentati e
difesi  dall'avv.  Mario Racco ed elettivamente domiciliati presso lo
studio dello stesso in Roma, viale Mazzini n. 114/b;
    Contro: Ministero della sanita'; MURST; Seconda Universita' degli
studi di Napoli, rappresentati e difesi come in atti;
    per l'annullamento:
        del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio
della   attivita'   assistenziale   intramuraria   o   dell'attivita'
libero-professionale  extramuraria,  ai  sensi dell'art. 5, d.lgs. 21
dicembre 1999, n. 517;
        di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;
    Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
    Vista   la   domanda   di   sospensione   della   esecuzione  del
provvedimento  impugnato,  presentata  in via incidentale dalla parte
ricorrente;
    Visto  l'atto  di  costituzione in giudizio delle amministrazioni
come da verbale;
    Nominato   relatore   il   consigliere   Bruno  Mollica  e  uditi
all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                           Fatto e diritto
    1.  - Il ricorso, proposto da docenti universitari afferenti alla
facolta'  di  medicina  e chirurgia ed in servizio presso policlinici
universitari,  investe  vari  profili  della legislazione delegata di
riforma  del  settore  sanitario:  va  allora definito e circoscritto
l'oggetto  del  giudizio,  restando estranee allo stesso alcune delle
argomentazioni  esposte,  in  quanto  l'esame  di questo giudice deve
incentrarsi  esclusivamente  sull'oggetto  diretto  e immediato della
contestazione  giudiziale, e cioe' l'esercizio dell'opzione, da parte
dei sanitari universitari, per l'attivita' assistenziale intramuraria
(definita  anche  come  "attivita'  assistenziale  esclusiva")  o per
l'attivita'  libero  professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5,
commi  7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517, e le conseguenze che ne
derivano alla loro posizione di status nell'una e nell'altra ipotesi.
    2. - In  punto  di  rilevanza,  va  ricordato  che  la contestata
opzione  e'  imposta dall'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre
1999   n. 517   cit.:   si'   che,   dovendosi  fare  necessariamente
applicazione  delle  dette  disposizioni, il giudizio non puo' essere
definito  indipendentemente  dalla  risoluzione  della  questione  di
legittimita' costituzionale.
    D'altro   canto,   il  provvedimento  in  questa  sede  impugnato
costituisce puntuale applicazione delle disposizioni medesime, con la
conseguenza  che l'eventuale eliminazione delle stesse dalla' realta'
giuridica  determinerebbe  il  soddisfacimento  pieno  dell'interesse
sostanziale azionato.
    3. - Quanto  alla  completezza  del contraddittorio, in relazione
all'eccepita  omessa  notifica del gravame alla regione e all'azienda
universitaria  policlinico  di  riferimento, basti considerare che il
ricorso  risulta  notificato  all'Autorita' emanante il provvedimento
impugnato  nonche'  ai Ministeri della sanita' e dell'universita': il
che  deve  ritenersi sufficiente, ai fini della rituale instaurazione
del    contraddittorio,    facendosi    nella    specie    questione,
sostanzialmente,  di  riconoscimento  del  diritto  all'esercizio  di
funzioni  caratterizzanti (in tesi) lo status del personale sanitario
docente  universitario,  anche alla stregua dei principi di autonomia
ex  art. 33  Cost.:  profili,  questi,  alla  cui  normazione - ed al
relativo  giudizio  di  costituzionalita'  -  la  regione e l'azienda
policlinico restano in definitiva estranee.
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza   (Reg.   ord.
n. 717/2001).
01C0946