IL TRIBUNALE

    Premesso  che  Stefano Spagnoli e' stato citato a giudizio per la
contravvenzione di cui all'art. 186, secondo comma, codice stradale,

                            O s s e r v a

    L'art. 186   codice   stradale   e'   stato   escluso,   al  pari
dell'articolo  successivo,  dalla  depenalizzazione operata con legge
25 giugno  1999,  n. 205 e d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. La scelta
del   legislatore   appare   del   tutto  illogica,  a  fronte  della
depenalizzazione  della contravvenzione di guida senza patente di cui
all'art. 116,  codice  stradale.  Infatti,  la  condotta di chi guida
un'automobile senza aver conseguito la patente, e dunque senza alcuna
esperienza,  appare  ben  piu'  grave  e pericolosa per l'incolumita'
pubblica  di  quella  di chi, avendo dimostrato di essere in grado di
condurre  un  autoveicolo  superando  l'esame  di abilitazione, viene
trovato  in  uno stato di momentanea alterazione, della cui effettiva
incidenza  negativa  sulla  capacita'  di guida la legge non richiede
l'accertamento;  quindi,  in  uno stato di presunta inabilita' ad una
condotta  che  in  generale ha mostrato di saper tenere, ottenendo la
patente di guida.
    E  tanto piu' la scelta appare irrazionale se si considera che la
sussistenza  del  reato conservato nell'ordinamento viene per lo piu'
affermata  - nel diritto vivente - a seguito della mera constatazione
del  superamento  del limite di concentrazione della sostanza vietata
nel  sangue,  previsto  dal  regolamento  di  attuazione  del  codice
stradale,  prescindendo  dall'accertamento  dell'effettivo  stato  di
ebbrezza   o  dell'effettiva  alterazione.  Coerenza  avrebbe  quindi
richiesto  che - quantomeno nel caso in cui il conducente fosse stato
titolare   di   patente   di   guida   -  i  reati  indicati  fossero
depenalizzati, al pari di quello di guida senza patente.
    Ad  avviso del giudicante, pertanto, la norma di depenalizzazione
contrasta   con  l'art. 3  Cost.,  in  quanto  crea  un'irragionevole
disparita'  di  trattamento  fra  le condotte di chi guida un veicolo
senza  aver mai conseguito la prescritta patente, oggi punita con una
sanzione  amministrativa,  e  quella  di  chi,  avendo  conseguito la
patente  stessa,  guida un veicolo in istato di temporanea, presunta,
alterazione  dovuta  al  consumo di alcol o di sostanze stupefacenti.
Appare  quindi  doveroso sollevare la questione di costituzionalita',
giacche',  in  punto  di  rilevanza,  la  scelta legislativa ritenuta
irragionevole  dev'essere  applicata  in  questo  giudizio.  Infatti,
risulta  dagli  atti  del  pubblico ministero, acquisiti per decidere
sulla richiesta di applicazione della pena, che Spagnoli era titolare
di  patente  di  guida, prima che la stessa gli fosse sospesa a causa
della condotta di cui si giudica.