IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza. Rilevato che all'udienza del 6 giugno 2001 e' stata sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 126, comma 7, del codice della strada con ordinanza in pari data. Considerato che nell'ordinanza resa vi sono omissioni che potrebbero determinare il rigetto della richiesta per questioni meramente formali. Ritenuto che per ragioni di economia processuale e' opportuno integrare la precedente ordinanza al fine di evitare una rimessione degli atti a questo giudice con nuova riproposizione della questione. P. Q. M. Dispone che la precedente ordinanza sia sostituita dalla seguente: IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile n. 908/2001 vertente tra Polonioli Gianluca con il Proc. Dom. avv. Mario Walter Fassio e il prefetto della provincia di Brescia, in proprio. Con ricorso 28 febbraio 2001 - 1 marzo 2001 Polonioli Gianluca, premesso di essere stato contravvenzionato in data 26 febbraio 2001 ai sensi dell'art. 126, comma 7, del codice della strada, di aver immediatamente pagato la sanzione pecuniaria inflittagli e di essersi subito sottoposto alla visita medica di controllo della sussistenza dei requisiti psico-fisici per la guida di veicoli, cosi' ottenendo la restituzione del documento di guida, ritirato siccome scaduto, ha proposto opposizione limitatamente al correlato provvedimento di fermo amministrativo del veicolo per mesi due, chiedendone la revoca, con conseguente restituzione del veicolo (autovettura Ford Focus targata BX 800 HR). In fatto Il giudicante, con proprio decreto del 2 marzo 2001, fissava la comparizione delle parti davanti a se' per l'udienza del 6 giugno 2001, ordinava al prefetto della provincia di Brescia di depositare nei termini di legge il rapporto e gli atti relativi all'accertamento e disponeva la sospensione dell'esecutorieta' del provvedimento impugnato. All'udienza del 6 giugno 2001 compariva il solo procuratore dell'opponente e nessuno per il prefetto di Brescia nonostante si fosse costituito in Cancelleria il 9 aprile 2001 depositando comparsa di costituzione e risposta con i relativi allegati. Il procuratore del ricorrente si riportava a quanto dedotto nel ricorso in opposizione e depositava memoria difensiva di replica alla comparsa di risposta dell'autorita' amministrativa, contestando integralmente quanto dedotto ed eccepito dall'opposta. Rileva la prefettura che "la sanzione accessoria del fermo amministrativo costituisce misura obbligatoria inderogabilmente fissata dalla norma sia nella durata che nella applicazione e non soggiacente alla discrezionalita' della Autorita'". "Eccepiva infine che non sussisteva lo stato di necessita' che il ricorrente invoca, inteso come stato di contingente pericolo di danno fisico alla persona, tale non potendosi ritenere la situazione di disagio o di necessita' dovuta da esigenze legate alla quotidianita'". Pertanto l'opponente eccepiva la incostituzionalita' dell'art. 126, comma 7, del c.d.s. per violazione dell'art. 3 della Costituzione e chiedeva, in via subordinata l'accoglimento immediato del ricorso in opposizione, che il giudice di Pace ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, ponesse la questione di costituzionalita' della norma citata avanti la Corte costituzionale, sospendendo pertanto il giudizio in corso. Ribadiva ancora l'opponente di avere assolutamente necessita' della disponibilita' del proprio automezzo per svolgere l'attivita' di "salvavita" in favore della congiunta malata e quindi il venir meno delle misure cautelari che portarono al fermo dell'autoveicolo. In diritto Il giudice a quo ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata. E' opportuno richiamare che: 1) il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 ha inasprito la risposta sanzionatoria nei riguardi della infrazione di cui all'art. 126 c.d.s. e cioe' di chi circola con la patente di guida scaduta prevedendo oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria e al ritiro della patente il fermo amministrativo della autovettura per un periodo fisso di due mesi; 2) il fermo amministrativo dell'auto e' soggetto ad applicazione immediata da parte degli organi di controllo su strada nel senso che questi non hanno alcun potere discrezionale e sono tenuti a sottrarre il veicolo alla disponibilita' del conducente. Appare evidente l'eccessivita' della pretesa punitiva della infrazione ex art. 126, comma 7, del c.d.s. modificato dall'art. 19 d.lgs.507/1999, rispetto ad altre fattispecie piu' gravi previste dal sistema sanzionatorio in materia di circolazione stradale, come per la guida senza patente e quindi in assenza di accertamenti attitudinali psico-fisici per poter guidare da parte di un soggetto. Ne deriva pertanto, a parere di questo giudicante, una manifesta ingiustizia con cui il legislatore delegato ha disciplinato, con disparita' di trattamento sanzionatorio, le suddette violazioni senza aver previsto la possibilita' per il contravventore, circolante con la patente di guida scaduta ma che ha regolarizzato la propria posizione, di ridurre la durata del fermo del mezzo solo per il tempo strettamente necessario e cioe' fino a che l'automobilista non abbia espletato i controlli prescritti dalla legge. Con riferimento al caso qui prospettato, il ricorrente ha affidato la sua opposizione a due motivi: il primo concerne il venir meno dell'esigenza di cautela su cui si fonda il fermo del veicolo, misura destinata ad evitare la reiterazione della violazione da parte del titolare della patente scaduta; il secondo riguarda l'assoluta necessita' per l'opponente di disporre del proprio veicolo non solo per le esigenze di lavoro ma anche e soprattutto per trasportare una congiunta convivente all'ospedale, almeno 2-3 volte alla settimana, siccome bisognosa di frequente e urgente assistenza medica ma priva di mezzi economici atti a far svolgere ad altri detto servizio. Il vero motivo della eccessiva pretesa punitiva dell'art. 126, comma 7, del c.d.s. non e' tanto quello che la detta sanzione possa essere applicata nei casi, come il presente, in cui si puo' configurare lo stato di necessita' (se sussiste la causa esimente in presenza di una situazione di pericolo imminente ed inevitabile di danno grave alla persona propria o altrui, e' implicito che la condotta del contravventore non va punita) quanto all'intrinseca manifesta ingiustizia ovvero alla disparita' di trattamento che la norma citata riserva a fattispecie diverse con l'applicazione indiscriminata della anzione accessoria del fermo amministrativo dell'autoveicolo per un periodo fisso di due mesi. L'irragionevolezza della sanzione accessoria del fermo amministrativo si esplica, nella sua abnormita', quando ad esempio si e' in presenza del proprietario o di chi ha la legittima disponibilita' di un autoveicolo che e' proprietario oppure ha la legittima disponibilita' di piu' autoveicoli o mezzi economici per procurarsene un altro a nolo. In questo caso la sanzione non consegue alcun effetto punitivo lo consegue, invece, con le sole persone che sono prive di risorse economiche o di mezzi per cui viene meno il principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 della Costituzione in quanto la norma violata riserva un trattamento uguale a cittadini che si trovano in posizione diversa.