IL GIUDICE DI PACE

    Ha emesso la seguente ordinanza.
    Rilevato  che  all'udienza  del  6 giugno 2001 e' stata sollevata
questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 126, comma 7, del
codice della strada con ordinanza in pari data.
    Considerato   che  nell'ordinanza  resa  vi  sono  omissioni  che
potrebbero  determinare  il  rigetto  della  richiesta  per questioni
meramente formali.
    Ritenuto  che  per  ragioni  di economia processuale e' opportuno
integrare  la  precedente ordinanza al fine di evitare una rimessione
degli atti a questo giudice con nuova riproposizione della questione.
                              P. Q. M.
    Dispone   che   la  precedente  ordinanza  sia  sostituita  dalla
seguente:

                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha  emesso  la  seguente ordinanza nella causa civile n. 908/2001
vertente  tra  Polonioli Gianluca con il Proc. Dom. avv. Mario Walter
Fassio e il prefetto della provincia di Brescia, in proprio.
    Con  ricorso  28 febbraio 2001 - 1 marzo 2001 Polonioli Gianluca,
premesso  di  essere stato contravvenzionato in data 26 febbraio 2001
ai  sensi  dell'art.  126,  comma 7, del codice della strada, di aver
immediatamente pagato la sanzione pecuniaria inflittagli e di essersi
subito  sottoposto  alla visita medica di controllo della sussistenza
dei  requisiti  psico-fisici per la guida di veicoli, cosi' ottenendo
la  restituzione del documento di guida, ritirato siccome scaduto, ha
proposto  opposizione  limitatamente  al  correlato  provvedimento di
fermo amministrativo del veicolo per mesi due, chiedendone la revoca,
con  conseguente  restituzione  del  veicolo  (autovettura Ford Focus
targata BX 800 HR).

                              In fatto

    Il  giudicante,  con proprio decreto del 2 marzo 2001, fissava la
comparizione  delle  parti  davanti  a se' per l'udienza del 6 giugno
2001,  ordinava  al prefetto della provincia di Brescia di depositare
nei termini di legge il rapporto e gli atti relativi all'accertamento
e  disponeva  la  sospensione  dell'esecutorieta'  del  provvedimento
impugnato.
    All'udienza  del  6  giugno  2001  compariva  il solo procuratore
dell'opponente  e  nessuno  per  il prefetto di Brescia nonostante si
fosse costituito in Cancelleria il 9 aprile 2001 depositando comparsa
di  costituzione  e  risposta con i relativi allegati. Il procuratore
del   ricorrente  si  riportava  a  quanto  dedotto  nel  ricorso  in
opposizione  e  depositava memoria difensiva di replica alla comparsa
di  risposta dell'autorita' amministrativa, contestando integralmente
quanto dedotto ed eccepito dall'opposta. Rileva la prefettura che "la
sanzione  accessoria  del  fermo  amministrativo  costituisce  misura
obbligatoria  inderogabilmente  fissata  dalla norma sia nella durata
che  nella applicazione e non soggiacente alla discrezionalita' della
Autorita'".   "Eccepiva   infine  che  non  sussisteva  lo  stato  di
necessita' che il ricorrente invoca, inteso come stato di contingente
pericolo di danno fisico alla persona, tale non potendosi ritenere la
situazione  di disagio o di necessita' dovuta da esigenze legate alla
quotidianita'".  Pertanto l'opponente eccepiva la incostituzionalita'
dell'art. 126,  comma  7, del c.d.s. per violazione dell'art. 3 della
Costituzione  e chiedeva, in via subordinata l'accoglimento immediato
del  ricorso  in  opposizione,  che  il  giudice  di  Pace  ai  sensi
dell'art. 23  legge  11 marzo  1953,  n. 87,  ponesse la questione di
costituzionalita'  della norma citata avanti la Corte costituzionale,
sospendendo   pertanto   il   giudizio   in  corso.  Ribadiva  ancora
l'opponente  di  avere  assolutamente necessita' della disponibilita'
del  proprio  automezzo  per  svolgere  l'attivita' di "salvavita" in
favore  della  congiunta  malata  e quindi il venir meno delle misure
cautelari che portarono al fermo dell'autoveicolo.

                             In diritto

    Il giudice a quo ritiene rilevante e non manifestamente infondata
la questione sollevata.
    E' opportuno richiamare che:
        1)   il  decreto  legislativo  30 dicembre  1999,  n. 507  ha
inasprito  la risposta sanzionatoria nei riguardi della infrazione di
cui  all'art. 126  c.d.s.  e  cioe'  di chi circola con la patente di
guida   scaduta   prevedendo   oltre   alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria  e  al  ritiro della patente il fermo amministrativo della
autovettura per un periodo fisso di due mesi;
        2)   il   fermo   amministrativo  dell'auto  e'  soggetto  ad
applicazione  immediata  da parte degli organi di controllo su strada
nel  senso  che  questi  non  hanno alcun potere discrezionale e sono
tenuti a sottrarre il veicolo alla disponibilita' del conducente.
    Appare  evidente  l'eccessivita'  della  pretesa  punitiva  della
infrazione  ex  art. 126, comma 7, del c.d.s. modificato dall'art. 19
d.lgs.507/1999, rispetto ad altre fattispecie piu' gravi previste dal
sistema  sanzionatorio  in materia di circolazione stradale, come per
la   guida   senza  patente  e  quindi  in  assenza  di  accertamenti
attitudinali psico-fisici per poter guidare da parte di un soggetto.
    Ne  deriva pertanto, a parere di questo giudicante, una manifesta
ingiustizia  con  cui  il  legislatore  delegato ha disciplinato, con
disparita' di trattamento sanzionatorio, le suddette violazioni senza
aver  previsto  la possibilita' per il contravventore, circolante con
la  patente  di  guida  scaduta  ma  che  ha regolarizzato la propria
posizione, di ridurre la durata del fermo del mezzo solo per il tempo
strettamente  necessario e cioe' fino a che l'automobilista non abbia
espletato i controlli prescritti dalla legge.
    Con  riferimento  al  caso  qui  prospettato,  il  ricorrente  ha
affidato  la sua opposizione a due motivi: il primo concerne il venir
meno  dell'esigenza  di cautela su cui si fonda il fermo del veicolo,
misura destinata ad evitare la reiterazione della violazione da parte
del  titolare  della  patente scaduta; il secondo riguarda l'assoluta
necessita'  per  l'opponente di disporre del proprio veicolo non solo
per  le esigenze di lavoro ma anche e soprattutto per trasportare una
congiunta  convivente  all'ospedale, almeno 2-3 volte alla settimana,
siccome  bisognosa  di frequente e urgente assistenza medica ma priva
di mezzi economici atti a far svolgere ad altri detto servizio.
    Il  vero  motivo  della eccessiva pretesa punitiva dell'art. 126,
comma  7,  del c.d.s. non e' tanto quello che la detta sanzione possa
essere  applicata  nei  casi,  come  il  presente,  in  cui  si  puo'
configurare  lo stato di necessita' (se sussiste la causa esimente in
presenza  di  una  situazione di pericolo imminente ed inevitabile di
danno  grave  alla  persona  propria  o  altrui,  e' implicito che la
condotta  del  contravventore  non  va  punita) quanto all'intrinseca
manifesta  ingiustizia  ovvero  alla disparita' di trattamento che la
norma   citata  riserva  a  fattispecie  diverse  con  l'applicazione
indiscriminata  della  anzione  accessoria  del  fermo amministrativo
dell'autoveicolo per un periodo fisso di due mesi.
    L'irragionevolezza    della   sanzione   accessoria   del   fermo
amministrativo si esplica, nella sua abnormita', quando ad esempio si
e'   in   presenza   del  proprietario  o  di  chi  ha  la  legittima
disponibilita'  di  un  autoveicolo  che e' proprietario oppure ha la
legittima  disponibilita'  di  piu' autoveicoli o mezzi economici per
procurarsene un altro a nolo. In questo caso la sanzione non consegue
alcun  effetto  punitivo lo consegue, invece, con le sole persone che
sono  prive  di  risorse  economiche o di mezzi per cui viene meno il
principio   di   uguaglianza  sostanziale  di  cui  all'art. 3  della
Costituzione in quanto la norma violata riserva un trattamento uguale
a cittadini che si trovano in posizione diversa.