IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3068/2000 proposto da Enrico Marinello e Carlo Setacci, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Racco ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Roma, viale Mazzini n. 114/b; Contro: Ministero della sanita'; M.U.R.S.T.: Universita' degli studi di Siena; Azienda ospedaliera Senese; Per l'annullamento del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio della attivita' assistenziale intramuraria o dell'attivita' libero-professionale extramuraria, ai sensi dell'art. 5, decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; Visti gli atti e documenti depositati col ricorso; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni come da verbale; Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: Fatto e diritto 1. - Il ricorso, proposto da docenti universitari afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia ed in servizio presso policlinici universitari, investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee allo stesso alcune delle argomentazioni esposte, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto e immediato della contestazione giudiziale, e cioe' l'esercizio dell'opzione, da parte dei sanitari universitari, per l'attivita' assistenziale intramuraria (definita anche come "attivita' assistenziale esclusiva") o per l'attivita' libero-professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di status nell'una e nell'altra ipotesi. 2. - In punto di rilevanza, va ricordato che la contestata opzione e' imposta dall'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, cit.: si' che, dovendosi fare necessariamente applicazione delle dette disposizioni, il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale. D'altro canto, il provvedimento in questa sede impugnato costituisce puntuale applicazione delle disposizioni medesime, con la conseguenza che l'eventuale eliminazione delle stesse dalla realta' giuridica determinerebbe il soddisfacimento pieno dell'interesse sostanziale azionato. 3. - Sempre in punto di rilevanza - e prescindendo, ovviamente, dall'esame di quelle eccezioni preliminari che non appaiono intese a paralizzare il giudizio sul merito dell'impugnativa o che mirano a precludere esclusivamente l'accoglimento della domanda cautelare - il collegio osserva che la circostanza che nella specie sia rinvenibile un abbozzo di individuazione delle strutture non viene ad incidere sul giudizio di rilevanza: la manifestazione di volonta' (in uno con i primi adempimenti di regolamentazione) dell'amministrazione, di agire nel senso della (comunque) futura realizzazione delle strutture medesime resta sul piano dei meri intenti operativi, mentre e' la prescrizione normativa in questa sede contestata che, per essere conforme - ad avviso di questo giudice - ai canoni costituzionali (secondo le considerazioni di cui infra), avrebbe necessariamente richiesto l'introduzione della previsione di concreta disponibilita' delle strutture medesime quale condizione per l'esercizio dell'opzione per cui e' causa. Quanto alla completezza del contraddittorio, in relazione all'eccepita omessa notifica del gravame alla regione, basti considerare che il ricorso risulta notificato all'Autorita' emanante il provvedimento impugnato nonche' ai Ministeri della sanita' e dell'universita': il che deve ritenersi sufficiente, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, facendosi nella specie questione, sostanzialmente, di riconoscimento del diritto all'esercizio di funzioni caratterizzanti (in tesi) lo status del personale sanitario docente universitario, anche alla stregua dei principi di autonomia ex art. 33 Cost.: profili, questi, alla cui normazione - ed al relativo giudizio di costituzionalita' - la regione resta in definitiva estranea. Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 741/2001). 01C0967