IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso n. 3068/2000
proposto  da Enrico Marinello e Carlo Setacci, rappresentati e difesi
dall'avv.  Mario  Racco ed elettivamente domiciliati presso lo studio
dello stesso in Roma, viale Mazzini n. 114/b;
    Contro:  Ministero  della  sanita'; M.U.R.S.T.: Universita' degli
studi di Siena; Azienda ospedaliera Senese;
    Per  l'annullamento del provvedimento avente ad oggetto l'opzione
per   l'esercizio   della   attivita'  assistenziale  intramuraria  o
dell'attivita'    libero-professionale    extramuraria,    ai   sensi
dell'art. 5, decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.
    Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
    Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
    Visto  l'atto  di  costituzione in giudizio delle amministrazioni
come da verbale;
    Nominato   relatore   il   consigliere   Bruno  Mollica  e  uditi
all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

                           Fatto e diritto

    1. - Il  ricorso, proposto da docenti universitari afferenti alla
facolta'  di  medicina  e chirurgia ed in servizio presso policlinici
universitari,  investe  vari  profili  della legislazione delegata di
riforma  del  settore  sanitario:  va  allora definito e circoscritto
l'oggetto  del  giudizio,  restando estranee allo stesso alcune delle
argomentazioni  esposte,  in  quanto  l'esame  di questo giudice deve
incentrarsi  esclusivamente  sull'oggetto  diretto  e immediato della
contestazione  giudiziale, e cioe' l'esercizio dell'opzione, da parte
dei sanitari universitari, per l'attivita' assistenziale intramuraria
(definita  anche  come  "attivita'  assistenziale  esclusiva")  o per
l'attivita'  libero-professionale  extramuraria ai sensi dell'art. 5,
commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, e le conseguenze che ne
derivano alla loro posizione di status nell'una e nell'altra ipotesi.
    2. - In  punto  di  rilevanza,  va  ricordato  che  la contestata
opzione  e'  imposta dall'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre
1999,   n. 517,   cit.:   si'  che,  dovendosi  fare  necessariamente
applicazione  delle  dette  disposizioni, il giudizio non puo' essere
definito  indipendentemente  dalla  risoluzione  della  questione  di
legittimita' costituzionale.
    D'altro   canto,   il  provvedimento  in  questa  sede  impugnato
costituisce puntuale applicazione delle disposizioni medesime, con la
conseguenza  che  l'eventuale eliminazione delle stesse dalla realta'
giuridica  determinerebbe  il  soddisfacimento  pieno  dell'interesse
sostanziale azionato.
    3. - Sempre  in  punto di rilevanza - e prescindendo, ovviamente,
dall'esame  di quelle eccezioni preliminari che non appaiono intese a
paralizzare  il  giudizio  sul merito dell'impugnativa o che mirano a
precludere esclusivamente l'accoglimento della domanda cautelare - il
collegio  osserva che la circostanza che nella specie sia rinvenibile
un  abbozzo  di  individuazione delle strutture non viene ad incidere
sul  giudizio di rilevanza: la manifestazione di volonta' (in uno con
i  primi  adempimenti  di  regolamentazione) dell'amministrazione, di
agire nel senso della (comunque) futura realizzazione delle strutture
medesime  resta  sul  piano  dei meri intenti operativi, mentre e' la
prescrizione  normativa  in  questa  sede  contestata che, per essere
conforme  -  ad  avviso  di questo giudice - ai canoni costituzionali
(secondo  le  considerazioni  di  cui infra), avrebbe necessariamente
richiesto  l'introduzione della previsione di concreta disponibilita'
delle   strutture   medesime   quale   condizione   per   l'esercizio
dell'opzione per cui e' causa.
    Quanto   alla   completezza  del  contraddittorio,  in  relazione
all'eccepita   omessa   notifica  del  gravame  alla  regione,  basti
considerare  che il ricorso risulta notificato all'Autorita' emanante
il  provvedimento  impugnato  nonche'  ai  Ministeri  della sanita' e
dell'universita':  il  che  deve ritenersi sufficiente, ai fini della
rituale  instaurazione  del  contraddittorio,  facendosi nella specie
questione,    sostanzialmente,    di   riconoscimento   del   diritto
all'esercizio  di  funzioni  caratterizzanti  (in tesi) lo status del
personale  sanitario  docente  universitario,  anche alla stregua dei
principi  di  autonomia  ex  art. 33 Cost.: profili, questi, alla cui
normazione  -  ed  al  relativo  giudizio  di  costituzionalita' - la
regione resta in definitiva estranea.
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza   (Reg.   ord.
n. 741/2001).
01C0967