IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 6759/2000 proposto da Marco Rossi e Pierluigi Ghilardi, rappresentati e difesi dagli avv. Fabio Merusi e Piero D'Amelio ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo di Roma, via della Vite n. 7; Contro: Ministero della sanita'; M.U.R.S.T., Azienda ospedaliera Pisana; Universita' degli studi di Pisa, rappresentati e difesi come in atti; Per l'annulamento: del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio della attivita' assistenziale intramuraria o dell'attivita' libero-professionale extramuraria, ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517; di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso. Visti gli atti e documenti depositati col ricorso; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni come da verbale; Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: Fatto e diritto 1. - Il ricorso, proposto da docenti universitari afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia ed in servizio presso policlinici universitari, investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee allo stesso alcune delle argomentazioni esposte, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto e immediato della contestazione giudiziale, e cioe' l'esercizio dell'opzione, da parte dei sanitari universitari, per l'attivita' assistenziale intramuraria (definita anche come "attivita' assistenziale esclusiva") o per l'attivita' libero-professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di status nell'una e nell'altra ipotesi. 2. - Nel contesto dell'articolato gravame si delineano nettamente vari ordini di censure: alcune, intese alla demolizione dell'atto impugnato; altre, dirette ad ottenere una pronuncia di accertamento del diritto al non esercizio dell'opzione stessa: tutte si basano sull'assunto della incostituzionalita', sotto vari profili, della normativa che la detta opzione impone. Residua qualche ulteriore doglianza che non investe la "sostanza" dell'operato dell'amministrazione e, come tale, si presenta di secondaria portata. La doverosa graduazione delle questioni dedotte conduce ad assegnare priorita' assoluta alle censure di rilevanza costituzionale, ferma restando ogni ulteriore verifica di merito in ordine a quelle concernenti profili accessori: tale verifica potra' svolgersi - anche in ragione di principi attinenti all'economia di giudizio - dopo l'esame della Corte costituzionale, sempre che l'esito del medesimo, eventualmente in toto favorevole alla parte ricorrente, non renda del tutto carente l'interesse alla decisione. 3. - In punto di rilevanza, va ricordato che la contestata opzione e' imposta dall'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 cit.: si' che, dovendosi fare necessariamente applicazione delle dette disposizioni, il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale. D'altro canto, il provvedimento in questa sede impugnato costituisce puntuale applicazione delle disposizioni medesime, con la conseguenza che l'eventuale eliminazione delle stesse dalla realta' giuridica determinerebbe il soddisfacimento pieno dell'interesse sostanziale azionato, mentre le altre censure sollevano questioni che, ove fondate, assicurerebbero un grado minore di soddisfazione all'interesse stesso e si presentano logicamente subordinate all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalita'. Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 741/2001). 01C0974