IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso n. 6759/2000
proposto  da Marco Rossi e Pierluigi Ghilardi, rappresentati e difesi
dagli avv. Fabio Merusi e Piero D'Amelio ed elettivamente domiciliati
presso lo studio del secondo di Roma, via della Vite n. 7;
    Contro:  Ministero della sanita'; M.U.R.S.T., Azienda ospedaliera
Pisana;  Universita' degli studi di Pisa, rappresentati e difesi come
in atti;
    Per l'annulamento:
        del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio
della   attivita'   assistenziale   intramuraria   o   dell'attivita'
libero-professionale  extramuraria,  ai  sensi dell'art. 5, d.lgs. 21
dicembre 1999, n. 517;
        di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso.
    Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
    Visto  l'atto  di  costituzione in giudizio delle amministrazioni
come da verbale;
    Nominato   relatore   il   consigliere   Bruno  Mollica  e  uditi
all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

                           Fatto e diritto

     1. - Il ricorso, proposto da docenti universitari afferenti alla
facolta'  di  medicina  e chirurgia ed in servizio presso policlinici
universitari,  investe  vari  profili  della legislazione delegata di
riforma  del  settore  sanitario:  va  allora definito e circoscritto
l'oggetto  del  giudizio,  restando estranee allo stesso alcune delle
argomentazioni  esposte,  in  quanto  l'esame  di questo giudice deve
incentrarsi  esclusivamente  sull'oggetto  diretto  e immediato della
contestazione  giudiziale, e cioe' l'esercizio dell'opzione, da parte
dei sanitari universitari, per l'attivita' assistenziale intramuraria
(definita  anche  come  "attivita'  assistenziale  esclusiva")  o per
l'attivita'  libero-professionale  extramuraria ai sensi dell'art. 5,
commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, e le conseguenze che ne
derivano alla loro posizione di status nell'una e nell'altra ipotesi.
    2. - Nel contesto dell'articolato gravame si delineano nettamente
vari  ordini  di  censure:  alcune, intese alla demolizione dell'atto
impugnato;  altre,  dirette ad ottenere una pronuncia di accertamento
del  diritto  al  non  esercizio dell'opzione stessa: tutte si basano
sull'assunto  della  incostituzionalita',  sotto  vari profili, della
normativa che la detta opzione impone.
    Residua qualche ulteriore doglianza che non investe la "sostanza"
dell'operato  dell'amministrazione  e,  come  tale,  si  presenta  di
secondaria portata.
    La  doverosa  graduazione  delle  questioni  dedotte  conduce  ad
assegnare    priorita'    assoluta    alle   censure   di   rilevanza
costituzionale,  ferma  restando ogni ulteriore verifica di merito in
ordine  a  quelle concernenti profili accessori: tale verifica potra'
svolgersi  -  anche  in ragione di principi attinenti all'economia di
giudizio  -  dopo  l'esame  della  Corte  costituzionale,  sempre che
l'esito  del  medesimo,  eventualmente  in toto favorevole alla parte
ricorrente, non renda del tutto carente l'interesse alla decisione.
    3. - In  punto  di  rilevanza,  va  ricordato  che  la contestata
opzione  e'  imposta dall'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre
1999   n. 517   cit.:   si'   che,   dovendosi  fare  necessariamente
applicazione  delle  dette  disposizioni, il giudizio non puo' essere
definito  indipendentemente  dalla  risoluzione  della  questione  di
legittimita' costituzionale.
    D'altro   canto,   il  provvedimento  in  questa  sede  impugnato
costituisce puntuale applicazione delle disposizioni medesime, con la
conseguenza  che  l'eventuale eliminazione delle stesse dalla realta'
giuridica  determinerebbe  il  soddisfacimento  pieno  dell'interesse
sostanziale  azionato,  mentre  le  altre censure sollevano questioni
che,  ove  fondate,  assicurerebbero un grado minore di soddisfazione
all'interesse   stesso   e   si  presentano  logicamente  subordinate
all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalita'.
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza   (Reg.   ord.
n. 741/2001).
01C0974