IL TRIBUNALE

    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  a scioglimento della riserva
tenuta  all'udienza  del  17 gennaio 2001 nella causa civile di primo
grado   iscritta  al  n. 3741  del  ruolo  generale  per  gli  affari
contenziosi  dell'anno  1999,  e  vertente tra Bellandi Aimone, quale
procuratore  speciale  di  Benelli  Giorgio,  Benelli  Maria, Benelli
Paola,  Benelli  Roberto,  Benelli  Stefano, Benelli Berardi Jacopo e
Benelli  Berardi  Luca,  rappresentato  e difeso dall' avvocato Paolo
Stolzi, parte attrice, e Poste italiane S.p.a. rappresentata e difesa
dall'avvocato Sergio Cavuoto, parte convenuta.
    Premesso  che  con  atto  di  citazione introduttivo del presente
giudizio  Aimone  Bellandi  ha  convenuto  la societa' Poste italiane
S.p.a.  per  ottenere  da  essa il risarcimento del danno, stimato in
L. 24.255.735  oltre  rivalutazione  ed  interessi  al  tasso legale,
determinato   in   conseguenza   della   non   retrocedibilita',  per
irreversibile  destinazione  ad  opera pubblica, di alcuni terreni di
proprieta'  delle  persone da lui rappresentate per procura speciale,
occupati in via d'urgenza nel 1997 e mai espropriati;
    Rilevato   che   l'art. 34  del  d.lgs.  n. 89/1998,  formalmente
sostituito   dall'art. 7   della   legge  n. 205  del  2000,  secondo
l'opinione  della  prevalente  giurisprudenza anche di legittimita' e
condivisa  da  questo giudice (cfr. sezione unite civili ordinanza 25
maggio 2000, n. 43), ha trasferito la giurisdizione nella materia per
cui  e' causa al giudice amministrativo avendo ad esso devoluto tutte
le   controversie  inerenti  agli  atti  ed  ai  comportamenti  delle
amministrazioni  pubbliche  in  materia  urbanistica  ed edilizia con
esclusione  limitata  a  quelle  riguardanti  la  determinazione e la
corresponsione  delle indennita' in conseguenza dell'adozione di atti
di  natura  espropriativa od ablativa, esclusione dalla quale si trae
il  convincimento che la materia urbanistica comprenda dunque, con la
sola  eccezione  menzionata, anche atti, procedimenti e comportamenti
messi in atto nell'ambito di procedure espropriative;
    Ritenuto  che  la questione, negli stessi termini in cui e' stata
gia'  sollevata  dalla Corte di cassazione con la citata ordinanza e'
rilevante  nel  presente  giudizio  perche'  il  trasferimento  della
giurisdizione  nel  caso  in esame sarebbe l'effetto dell'art. 34 del
citato  decreto  legislativo  e non della legge che lo ha sostituito,
entrata in vigore solo il 10 agosto 2000 mentre la causa in esame era
gia'  pendente  dal  22 giugno  1999, giorno di notifica dell'atto di
citazione e che pertanto, in applicazione dell'art. 5 cod. proc. civ.
in  materia  di  momento determinativo della giurisdizione, non hanno
rilevanza i successivi mutamenti della legge.
    Considerato   il   fatto  che  una  pronuncia  di  illegittimita'
dell'art.  34  del  d.lgs.  manterrebbe  la giurisdizione del giudice
adito   che   altrimenti  dovrebbe  essere  negata  alla  luce  della
menzionata  interpretazione dell'art. 34 del d.lgs. n. 89/1998 per le
ragioni in sintesi gia' esposte.
    Ritenuta   la   questione   non   manifestamente   infondata  per
inosservanza  dei principi e criteri direttivi della norma delegante,
individuabile  nell'art. 11,  comma 4, lettera G della legge 15 marzo
1997,  n. 59,  secondo  la  quale  l'esecuzione  della delega avrebbe
dovuto  introdurre  "l'estensione  della  giurisdizione  del  giudice
amministrativo   alle   controversie   aventi   ad   oggetto  diritti
patrimoniali consequenziali, comprese quelle relative al risarcimento
del  danno  in  materia  urbanistica" dunque trasferire la cognizione
delle    controversie   su   diritti   soggettivi   traenti   origine
dall'esercizio   della   giurisdizione  di  legittimita'  su  atti  e
provvedimenti e non anche su fatti e comportamenti quale e' quella in
esame;  che  dunque il trasferimento delle controversie in materia di
occupazione  appropriativa  non  sembra  rispondere  al  mandato  del
legislatore delegante.