Ricorso  per  il  Governo  della  Repubblica ed il Presidente del
Consiglio  dei ministri, rappresentati dall'Avvocatura generale dello
Stato.
    Nei  confronti  della  Regione  Marche  e del consiglio regionale
delle  Marche, in persona rispettivametne del presidente della giunta
e del presidente del consiglio regionale.
    Avverso   la  deliberazione  legislativa  statutaria  "disciplina
transitoria  in  attuazione dell'art. 3 della legge Cost. 22 novembre
1999  n. 1" approvata in seconda votazione nella seduta del 24 luglio
2001  (conforme  a quella adottata nella seduta del 23 maggio 2001) e
pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 91 del 9
agosto 2001.
    La  proposizione  del  presente  ricorso  e' stata deliberata dal
Consiglio dei ministri nella riunione del 31 agosto 2001. Trattandosi
del  primo  ricorso  proposto  ai sensi dell'art. 123, secondo comma,
periodo   terzo   Cost.,   come   sostituito   dalla   citata   legge
costituzionale del 1999, il ricorso stesso e' stato tuzioristicamente
proposto  anche  per il Governo della Repubblica; pare pero' che pure
per  questa  tipologia  di  controversie  debba  trovare applicazione
(salvo il diverso termine a ricorrere) l'art. 31, secondo comma della
legge  11  marzo  1953  n. 87, l'espressione Governo della Repubblica
essendo  presente  anche nell'art. 127 Cost. Parimenti non necessaria
appare  la  notifica  del  ricorso  anche al Presidente del consiglio
regionale.
    La  deliberazione  legislativa  statutaria  che  si  sottopone  a
giudizio  non e' stata promulgata, in osservanza dell'art. 123, terzo
comma Cost. (come novellato nel 1999). Le disposizioni costituzionali
citate  non  risolvono  in  modo  espresso la questione se essa possa
essere  promulgata  in pendenza di giudizio costituzionale, decorsi i
tre  mesi  previsti  per  la  richiesta  di referendum confermativo e
qualora  questo  non  sia  richiesto; e neppure esaminano la delicata
questione  se,  in pendenza del giudizio costituzionale, possa essere
fissata  la  data  della  consultazione  referendaria. Nell'attesa di
interpretazioni integratrici ad opera di codesta Corte, questa difesa
-  ancorche'  orientata  a  ritenere debba darsi risposta negativa su
entrambe  le  questioni - rappresenta l'esigenza di una pronuncia per
quanto  possibile sollecita sul presente ricorso, che e' proposto per
i motivi che seguono.
    1.  - Lo Statuto della Regione Marche e' tuttora quello posto con
legge  statale  22 maggio 1971 n. 345, salva le modifiche conseguenti
alla  legge costituzionale n. 1 del 1999. La deliberazione statutaria
in   esame   prodotta   esclusivamente   dal   consiglio   regionale,
integrerebbe  e  modificherebbe  l'anzidetta  legge  statale, e cosi'
porrebbe in essere un insieme normativo statutario "misto".
    Senonche'  l'art.  123 primo e secondo comma Cost. attribuisce al
legislatore regionale la potesta' di prima approvare "uno statuto" (e
deve  intendersi uno statuto organico e completo) e poi eventualmente
di  modificarlo  ("lo statuto e' approvato e modificato dal consiglio
regionale  con  legge ..."),  non  anche  la  potesta'  di modificare
mediante piccoli interventi parziali il vigente statuto approvato con
legge statale.
    La razionalita' della regola costituzionale menzionata e' palese:
la molteplicita' e parcellizzazione di atti normativi autodefinentisi
statutari  in  assenza  di  uno  statuto  interamente  prodotto dalla
Regione  potrebbe  ingenerare  difficolta'  interpretative (anche per
possibili  diversita'  di  tecnica  legislativa)  e rendere oscuro il
disegno  istituzionale  complessivo  sia  al Governo della Repubblica
legittimato  a  ricorrere  a codesta Corte sia al corpo eventualmente
interpellato mediante consultazione referendaria;
    2.  -  La deliberazione legislativa statutaria in esame contrasta
manifestamente  con  l'art. 122, ultimo comma e con l'art. 126, terzo
comma Cost. (come sostituiti nel 1999) nonche' con l'art. 5, comma 2,
lettera b), della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
    Secondo  queste  norme  costituzionali,  la  morte, l'impedimento
permanente  e  le  dimissioni  volontarie del presidente della giunta
regionale  comportano le dimissioni della giunta, lo scioglimento del
consiglio  regionale,  e la necessita' di procedere a nuove elezioni,
ovviamente   anche  del  consiglio  regionale.  Questo  argomento  e'
sottratto  alla  potesta'  statutaria  delle  regioni;  potesta'  che
comunque   non   puo'  essere  esercitata  in  contrasto  con  regole
costituzionali.
    La deliberazione statutaria in esame non riguarda anche il caso -
politicamente  piu'  rilevante  -  delle  dimissioni  volontarie  del
presidente  della  giunta  ed  inoltre e' esplicitamente transitoria;
cio'  pero'  non  attenua la rilevata incompatibilita' di essa con le
menzionate norme costituzionali.