IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza, sul ricorso n. 4347/2000
proposto  da  Bertelli  Egidio, Bellusi Luisa Maria, Capuano Aniello,
Cosentino  Gaetano,  Cozzolino Annunziata, De Palma Tommaso, Di Massa
Andrea,   Livi   Walter,  Menicacci  Felice,  Nuti  Daniele,  Passali
Desiderio,  Rossi  Alessandro,  Stortini Giancarlo, Malpassi Claudio,
Bonelli Giovanni, Cintorino Marcella, Moschini Francesco, Piva Italo,
Rocchi   Raffaele,  Righi  Giovanni  Andrea,  Giannini  Fabio,  Cioni
Maddalena,  Malandrini  Alessandro,  Palmieri Silvia, Giordano Nicola
Giuseppe,  Cito  Giuseppe, Acquaviva Antonio, Nardi Paolo, Picciolini
Enrico,  Carretti  Nicola, rappresentati e difesi dall'avv. Gian Luca
Lemmo  ed  elettivamente  domiciliati  presso  lo studio dell'avv. G.
Battista Santangelo in Roma, via B. Oriani n. 85;
    Contro:  Azienda  Ospedaliera  Senese;  Ministero  della sanita';
MURST; Regione Toscana, rappresentati e difesi come in atti;
    Per l'annullamento:
        del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio
dell'attivita'    assistenziale    intramuraria    o   dell'attivita'
libero-professionale   extramuraria,  ai  sensi  dell'art. 5  decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
        di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso:
    Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
    Visto  l'atto  di  costituzione in giudizio delle amministrazioni
come da verbale;
    Nominato   relatore   il   consigliere   Bruno  Mollica  e  uditi
all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

                           Fatto e diritto

    1. - Il  ricorso, proposto da docenti universitari afferenti alla
facolta'  di  medicina  e chirurgia ed in servizio presso policlinici
universitari,  investe  vari  profili  della legislazione delegata di
riforma  del  settore  sanitario:  va  allora definito e circoscritto
l'oggetto  del  giudizio;  restando estranee allo stesso alcune delle
argomentazioni  esposte,  in  quanto  l'esame  di questo giudice deve
incentrarsi  esclusivamente  sull'oggetto  diretto  e immediato della
contestazione  giudiziale, e cioe' l'esercizio dell'opzione, da parte
dei sanitari universitari, per l'attivita' assistenziale intramuraria
(definita  anche  come  "attivita'  assistenziale  esclusiva")  o per
l'attivita'  libero  professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5,
commi  7  e  8,  decreto  legislativo  21 dicembre  1999 n. 517, e le
conseguenze  che ne derivano alla loro posizione di status nell'una e
nell'altra ipotesi.

    2. - Nel contesto dell'articolato gravame si delineano nettamente
vari  ordini  di  censure:  alcune, intese alla demolizione dell'atto
impugnato;  altre,  dirette ad ottenere una pronuncia di accertamento
del  diritto  al  non  esercizio dell'opzione stessa: tutte si basano
sull'assunto  della  incostituzionalita',  sotto  vari profili, della
normativa che la detta opzione impone.
    Residua qualche ulteriore doglianza che non investe la "sostanza"
dell'operato  dell'amministrazione  e,  come  tale,  si  presenta  di
secondaria portata.
    La  doverosa  graduazione  delle  questioni  dedotte  conduce  ad
assegnare    priorita'    assoluta    alle   censure   di   rilevanza
costituzionale,  ferma  restando ogni ulteriore verifica di merito in
ordine  a  quelle concernenti profili accessori: tale verifica potra'
svolgersi  -  anche  in ragione di principi attinenti all'economia di
giudizio  -  dopo  l'esame  della  Corte  costituzionale,  sempre che
l'esito  del  medesimo,  eventualmente  in toto favorevole alla parte
ricorrente, non renda del tutto carente l'interesse alla decisione.

    3. - In  punto  di  rilevanza,  va  ricordato  che  la contestata
opzione  e' imposta dall'art. 5, commi 7 e 8, del decreto legislativo
21 dicembre 1999 n. 517 cit.: si' che, dovendosi fare necessariamente
applicazione  delle  dette  disposizioni, il giudizio non puo' essere
definito  indipendentemente  dalla  risoluzione  della  questione  di
legittimita' costituzionale.
    D'altro   canto,   il  provvedimento  in  questa  sede  impugnato
costituisce puntuale applicazione delle disposizioni medesime, con la
conseguenza  che  l'eventuale eliminazione delle stesse dalla realta'
giuridica  determinerebbe  il  soddisfacimento  pieno  dell'interesse
sostanziale  azionato,  mentre  le  altre censure sollevano questioni
che,  ove  fondate,  assicurerebbero un grado minore di soddisfazione
all'interesse   stesso   e   si  presentano  logicamente  subordinate
all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalita'.

    4. - Sempre  in  punto di rilevanza - e prescindendo, ovviamente,
dall'esame  di quelle eccezioni preliminari che non appaiono intese a
paralizzare  il  giudizio  sul merito dell'impugnativa o che mirano a
precludere esclusivamente l'accoglimento della domanda cautelare - il
Collegio  osserva che la circostanza che nella specie sia rinvenibile
un  abbozzo  di  individuazione delle strutture non viene ad incidere
sul  giudizio  di rilevanza stesso: la manifestazione di volonta' (in
uno     con     i     primi    adempimenti    di    regolamentazione)
dell'amministrazione,  di  agire  nel  senso  della (comunque) futura
realizzazione  delle  strutture  medesime  resta  sul  piano dei meri
intenti operativi, mentre e' la prescrizione normativa in questa sede
contestata  che,  per essere conforme - ad avviso di questo giudice -
ai  canoni  costituzionali  (secondo le considerazioni di cui infra),
avrebbe  necessariamente richiesto l'introduzione della previsione di
concreta disponibilita' delle strutture medesime quale condizione per
l'esercizio dell'opzione per cui e' causa.
    Quanto   alla   completezza  del  contraddittorio,  in  relazione
all'eccepita   omessa   notifica  del  gravame  alla  regione,  basti
considerare  che il ricorso risulta notificato all'autorita' emanante
il  provvedimento  impugnato  nonche'  ai  Ministeri  della sanita' e
dell'universita':  il  che  deve ritenersi sufficiente, ai fini della
rituale  instaurazione  del  contraddittorio,  facendosi nella specie
questione,    sostanzialmente,    di   riconoscimento   del   diritto
all'esercizio  di  funzioni  caratterizzanti  (in tesi) lo status del
personale  sanitario  docente  universitario,  anche alla stregua dei
principi  di  autonomia  ex  art. 33 Cost.: profili, questi, alla cui
normazione  -  ed  al  relativo  giudizio  di  costituzionalita' - la
regione resta in definitiva estranea.

    5. - La questione, oltre che rilevante, appare non manifestamente
infondata;   ed   invero,   la   sezione  dubita  della  legittimita'
costituzionale  delle  norme  poste a base della censurata opzione, e
delle disposizioni alle stesse sottese (o comunque connesse): ritiene
pertanto  di  dover  sollevare,  anche  d'ufficio  per  i profili non
trattati   dalla   parte   ricorrente,   la   relativa  questione  di
costituzionalita' per contrasto con gli articoli 3, 97, 33 e 76 Cost.

    6. - Viene in primo luogo in considerazione la norma dell'art. 5,
comma  8,  del decreto legislativo n. 517/1999, che impone un termine
perentorio  (che  sia di tale natura non sembra revocabile in dubbio,
attese  le  conseguenze  derivanti dall'omesso esercizio dell'opzione
nel termine fissato, previste dall'ultima parte del comma stesso) per
l'esercizio  dell'opzione  ai sensi e per gli effetti di cui al comma
7:  tale  ultimo  comma  stabilisce che i professori ed i ricercatori
universitari  afferenti  alla facolta' di medicina e chirurgia optano
rispettivamente    per   l'esercizio   di   attivita'   assistenziale
intramuraria  ai sensi dell'art. 15-quinquies del decreto legislativo
30 dicembre  1992  n. 502  e  successive  modificazioni e "secondo le
tipologie  di  cui  alle  lettere  a),  b), c) e d) del comma 2 dello
stesso   articolo"   ovvero   per  l'esercizio  di  attivita'  libero
professionale   extramuraria;   tali   "tipologie"   fanno   espresso
riferimento  alle  "strutture  aziendali  individuate  dal  direttore
generale d'intesa con il collegio di direzione", con cio' ponendo una
stretta  correlazione  tra l'individuazione delle strutture destinate
all'attivita'   libero  professionale  e  l'esercizio  dell'attivita'
medesima.
    Tale  stretta correlazione e', del resto, logico corollario della
"compenetrazione  tra  l'attivita'  sanitaria  assistenziale e quella
didattico-scientifica  dei  docenti  universitari  della  facolta' di
medicina, che operano nelle cliniche e negli istituti universitari di
ricovero  e  cura",  che costituisce "il dato caratterizzante le loro
funzioni  ed  il  conseguente  stato  giuridico"  (cfr.  Corte  cost.
16 maggio 1997 n. 134).
    E nel senso della "inscindibilita'" delle attivita' assistenziali
del  personale  universitario  da quelle di didattica e di ricerca si
pone anche l'art. 5 del decreto ministeriale 31 luglio 1997, che reca
le   linee   guida   per   la   stipula   dei   protocolli   d'intesa
universita-regioni.
    Nel  sistema  normativo  scaturente  dall'art. 5,  comma  7,  del
decreto  legislativo  n. 517/1999  e dall'art. 15-quinquies, comma 2,
del  decreto  legislativo  n. 502/1992,  e'  quindi  configurabile un
obbligo  dell'amministrazione  di  individuare le strutture aziendali
entro  cui va esercitata l'attivita' assistenziale intramuraria (o le
soluzioni  alternative,  di  cui  all'art. 72,  comma 11, della legge
23 dicembre  1998,  n. 448), si' da rendere concretamente disponibili
le  strutture  stesse  ed i servizi (in tal senso, cfr., anche, Cons.
Stato,  VI  Sez.,  ordinanza,  24 marzo 2000 n. 1431). E tale obbligo
dell'amministrazione   e'  correlato  al  "diritto  all'esercizio  di
attivita'  libero professionale individuale ... ... nell'ambito delle
strutture  aziendali"  (art. 15-quinquies,  punto  2,  lettera a, del
decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n. 502 nel testo introdotto
dall'art. 13  del decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229) da parte
dei  sanitari universitari, diritto il cui esercizio sembra di dubbia
attuabilita'  in assenza della detta individuazione e predisposizione
delle   strutture,   non   apparendo   rilevante,   sul  piano  della
effettivita' del diritto stesso, la mera possibilita' di tutela nelle
competenti   sedi  nei  confronti  dei  funzionari  inadempienti  (ex
art. 72, comma 11, della legge n. 448 del 1998).
    Se    cio'   e'   vero,   sembra   ravvisabile   una   intrinseca
contraddittorieta', pur nel medesimo contesto normativo, tra il comma
8  dell'art. 5  decreto legislativo n. 517/1999 cit. - nella parte in
cui  introduce  il  censurato  termine  "perentorio"  per  l'opzione,
omettendo di subordinare o comunque correlare l'opzione medesima alla
concreta  disponibilita' delle strutture - ed il comma 7, nella parte
in  cui  (rinviando  alle  tipologie  di cui alle lettere a, b, c, d,
comma  2,  art. 15-quinquies  del  decreto  legislativo n. 502/1992 e
successive  modificazioni)  fa  riferimento  all'individuazione delle
strutture   medesime,  con  conseguente  configurabilita',  per  tale
profilo,  di  un'ipotesi  di  contrasto tra la censurata disposizione
dell'art. 5  comma 8, del decreto legislativo n. 517/1999, sub specie
di  manifesta  irragionevolezza  ed intrinseca contraddittorieta' col
sistema  normativo  in  cui si colloca e l'art. 3 Cost. - inteso come
generale  canone di coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento (Corte
cost.  n. 204/1982)  -  nonche'  col  principio  di buon andamento ex
art. 97  Cost.:  quest'ultimo, in particolare, sotto il profilo della
mancanza  di  proporzionalita'  dei  mezzi  prescelti dal legislatore
delegato  rispetto  alle  esigenze  obiettive  da  soddisfare  o alle
finalita'  da  perseguire,  nonche'  sotto il profilo della razionale
organizzazione dei servizi.
    Appare  quindi  non  manifestamente  infondata  la  questione  di
costituzionalita'  dell'art. 5,  comma  8,  del  decreto  legislativo
n. 517/1999  nella  parte  in  cui,  imponendo di compiere una scelta
entro  un  termine  perentorio,  e  attribuendo  alla mancata opzione
dell'interessato  un  significato  legale  tipico  (equivalenza  alla
scelta  per  l'attivita'  assistenziale  esclusiva), non condiziona o
correla  l'esercizio  dell'opzione alla concreta disponibilita' delle
strutture,  per  contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione
sotto i profili indicati.

    7. - Il   Collegio  dubita  nel  contempo  della  conformita'  ai
parametri  costituzionali  ex art. 33 della Costituzione dell'art. 5,
comma  7,  del  decreto  legislativo  n. 517/1999, nella parte in cui
impone   la   detta  opzione  relativamente  al  personale  sanitario
universitario,  in  uno  con  le  disposizioni allo stesso sottese (o
comunque  connesse,  art. 5  commi  da 1 a 6 e da 8 a 11, e art. 3 in
parte  qua)  in quanto sembra porsi ex se - indipendentemente, cioe',
dal   profilo   della   necessita'   di   prescrizione  della  previa
individuazione  delle  strutture  -  altresi'  in  contrasto  con  il
principio  dell'autonomia  universitaria  nel  perseguimento dei fini
istituzionali didattici e scientifici.
    Stabilisce  il  comma  7  cit.  che  "l'opzione  per  l'attivita'
assistenziale esclusiva e' requisito necessario per l'attribuzione ai
professori  e  ricercatori  universitari di incarichi di direzione di
struttura nonche' dei programmi di cui al comma 4".
    A  tacere della incidenza sullo stato giuridico degli interessati
di   una   prescrizione  siffatta,  giusta  altresi'  le  conseguenze
derivanti alla posizione degli stessi (cfr., in particolare, commi 4,
5  e 6 dello stesso art. 5), certo e' che i programmi di cui al comma
4,  infra  o  interdipartimentali,  sono  dichiaratamente finalizzati
"alla  integrazione  delle  attivita'  assistenziali, didattiche e di
ricerca,  con  particolare  riguardo alle innovazioni tecnologiche ed
assistenziali,  nonche' al coordinamento delle attivita' sistematiche
di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale".
    La  preclusione  della attribuzione della responsabilita' e della
gestione  dei detti programmi per i sanitari universitari non optanti
per  l'attivita'  assistenziale  esclusiva  appare con tutta evidenza
lesiva  di  quel principio di compenetrazione tra attivita' sanitaria
assistenziale  e  attivita'  didattica  e di ricerca scientifica, che
costituisce    dato    caratterizzante   l'attivita'   dei   sanitari
universitari  e  che  trova  tutela (anche) nei principi di autonomia
didattico-scientifica postulati dall'art. 33 Cost.
    Ma  la  stessa  opzione per l'attivita' assistenziale esclusiva -
tra  l'altro  irretrattabile,  a norma del comma 10 dell'art. 5 cit.,
fatta eccezione per limitate specifiche ipotesi - non sembra in linea
con i principi di autonomia didattico-scientifica ex art. 33 Cost.
    L'opzione comporta l'assoggettamento dell'attivita' assistenziale
del   sanitario   universitario   alle  determinazioni  organizzative
assistenziali  del  direttore  generale dell'azienda ospedaliera (sia
pure d'intesa col rettore o su proposta del responsabile di struttura
complessa;  cfr., in particolare, commi 1, 2, 5, 6 dell'art. 5 cit.):
dell'adempimento   delle   attivita'  assistenziali  -  che  pur  "si
integrano"  con quelle di didattica e di ricerca a norma del com-ma 2
dell'art. 5 - il personale universitario risponde al (solo) direttore
generale,  ai  sensi  dello  stesso comma; l'attribuzione e la revoca
degli  incarichi  di  struttura  semplice e degli incarichi di natura
professionale  e'  disposta  dal  direttore  generale su proposta del
responsabile  della struttura complessa di appartenenza del sanitario
(comma   6);  l'incarico  di  direzione  di  struttura  complessa  e'
attribuito  (e  revocato) dal direttore generale sulla base di (mera)
intesa  con  il  rettore, ai sensi del comma 5 (analogamente a quanto
disposto  per  il  direttore  del dipartimento ad attivita' integrata
dall'art. 3, comma 4).
    Ne discende la possibile incidenza delle dette determinazioni del
direttore  generale  sulle  attribuzioni  in  materia  didattica e di
ricerca  riservate  all'istituzione universitaria (anche per cio' che
concerne  l'attivita'  di  programmazione di tali aspetti); la stessa
collocazione  funzionale  assistenziale  per effetto della esercitata
opzione  -  rimessa,  in definitiva, al direttore generale - ben puo'
incidere,  in  concreto,  sulla liberta' d'insegnamento (si pensi, in
particolare,  all'attribuzione  di  un incarico assistenziale che non
consenta   un'adeguata   e  proficua  utilizzazione  di  strutture  e
personale  per  esigenze  di  didattica  e  ricerca  nel quadro della
programmazione del dipartimento).
    L'attivita'  di insegnamento appare, in sostanza, suscettibile di
condizionamenti   in   relazione   alle   determinazioni  in  materia
assistenziale   di  un  direttore  generale  che  ha  come  obiettivo
gestionale   essenzialmente   la  realizzazione  di  un  progetto  di
assistenza  sanitaria  ospedaliera,  e  non  certo  di  un  programma
universitario scientifico-didattico.
      Cio'  in  presenza  di  una posizione "marginale" assegnata dal
sistema normativa in esame agli organi istituzionali dell'universita'
in   materia   di  coordinamento  degli  interessi  che  sono  propri
dell'autonomia  dell'istituzione  (id  est, di insegnamento e ricerca
scientifica),   posizione   non   bilanciata   dalla   previsione  di
partecipazione  (recte, intesa) del rettore alla nomina del direttore
del  dipartimento  ad  attivita'  integrata  ex art. 3 comma 4, quale
centro di collegamento tra assistenza, didattica e ricerca.
    Se  e' vero, infatti, che tale organismo e' concepito in funzione
del  detto  necessario  coordinamento,  e' pur vero che gli interessi
istituzionali    dell'universita'    restano    comunque   ampiamente
condizionati  dalle scelte gestionali del direttore del dipartimento:
e  cio'  in  termini  di  programmazione,  organizzazione  e gestione
dell'attivita'   di   insegnamento   e  di  aggiornamento  e  ricerca
scientifica,  che la Costituzione assegna primariamente all'autonomia
dell'universita' stessa.
    Ed  invero, a tacer d'altro, il direttore del dipartimento assume
la responsabilita' gestionale nei confronti del direttore generale in
ordine  alla  razionale  e  corretta  programmazione e gestione delle
risorse  assegnate  per  la realizzazione degli obiettivi attribuiti,
tenendo  "anche"  conto  della  necessita' di soddisfare le peculiari
esigenze  connesse alle attivita' didattiche e scientifiche, con cio'
conferendo,   nelle   scelte   decisionali,   priorita'   ai  profili
dell'assistenza  rispetto  quelli della ricerca e della didattica, in
violazione,  altresi',  del  disposto  dell'art. 6  lettera b), della
legge  delega  (vedasi al riguardo il successivo punto 8), laddove si
intende  "assicurare"  lo  svolgimento  delle attivita' assistenziali
"funzionali  alle  esigenze  della  didattica  e  della ricerca", con
inversione,  quindi,  del  processo  logico postulato dal legislatore
delegante.
    Quanto   sopra   fa  dubitare,  anche,  in  via  derivata,  della
conformita'   al  dettato  costituzionale  delle  norme  in  tema  di
organizzazione  interna  delle aziende, di cui all'art. 3 del decreto
legislativo cit., per i riflessi sulla posizione dei sanitari optanti
per  l'attivita'  assistenziale  esclusiva,  nella  parte  in cui non
prvedono  una  partecipazione  diretta  di  organi  universitari alle
scelte  decisionali in tema di collegamento tra assistenza, didattica
e ricerca.
    Sembra  quindi  non  manifestamente  infondata  la  questione  di
costituzionalita'   dell'art. 5  comma  7,  del  decreto  legislativo
n. 517/1999  e  delle  norme ad esso sottese, o comunque connesse, in
parte qua (art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11 e art. 3) per contrasto
con l'art. 33 Cost.

    8. - La  normativa  delegata  in  materia di opzione dei sanitari
universitari  non  sembra  inoltre  avere  compiutamente realizzato -
attese  le  evidenziate  incongruenze  del  sistema  - il disegno del
legislatore  delegante  in  ordine  alla  "coerenza  fra  l'attivita'
assistenziale  e  le  esigenze  della  formazione  e  della  ricerca"
(art. 6.  lettera b, c, della legge 30 novembre 1998 n. 419, anche in
relazione a quanto sopra esposto).
    E'  ben  vero che la normativa medesima si occupa di tale profilo
laddove   si  prevede  -  come  gia'  ricordato  al  punto  7  -  una
organizzazione  dipartimentale  al  fine  di  assicurare  l'esercizio
integrato  delle  attivita'  assistenziali,  didattiche  e di ricerca
(art. 3)  anche  sotto  l'aspetto della utilizzazione delle strutture
assistenziali;  ma  sembra  al  Collegio  che  debba  ragionevolmente
dubitarsi  della effettivita' della richiesta "coerenza" tra le dette
esigenze  e  l'attivita'  assistenziale  (oltre che per i motivi gia'
illustrati)  in  presenza  di un espresso disposto della legislazione
delegata  che non consente al sanitario universitario non optante per
l'attivita'  assistenziale  esclusiva  la preposizione, non solo alla
direzione   di   strutture,   con   conseguente   impossibilita'   di
impostazione   dei  programmi,  delle  modalita'  e  degli  specifici
contenuti  della  ricerca  scientifica,  ma  addirittura ai programmi
espressamente   finalizzati   alla   "integrazione   delle  attivita'
assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle
innovazioni tecnologiche ed assistenziali".
    E  tale  limite  di legge non puo' essere posto nel nulla neppure
dal sistematico rinvio a futuri (ed incerti nei contenuti) protocolli
d'intesa.
      D'altro  canto, non puo' esservi "coerenza" tra i detti profili
se il sistema e' "sbilanciato" verso la primaria considerazione delle
esigenze  assistenziali;  ne'  il  legislatore  delegato  si e' mosso
nell'ottica  di  un  rafforzamento dei processi di collaborazione tra
universita' e servizio sanitario nazionale ex art. 6 lettera a) della
legge  delega, se e' vero che l'autonomia dell'universita' ne risulta
ampiamente "sacrificata", giuste le pregresse considerazioni.
    Non sembra altresi' che la delega ex art. 6 lettera c) cit. abbia
ad oggetto anche la modificazione dello stato giuridico del personale
sanitario  universitario:  nel  momento  in  cui  si  va ad alterare,
quantomeno per il personale universitario non optante per l'attivita'
assistenziale esclusiva, il quadro di ragionevole compenetrazione fra
attivita'  didattico-scientifica  e  attivita' assistenziale, siccome
consolidato   anche   dal  complessivo  andamento  della  pluriennale
legislazione in materia, si va invero ad incidere in modo sostanziale
sulla   particolare   connotazione   della   posizione  dei  sanitari
universitari,  che  costituisce  il  "dato  caratterizzante  le  loro
funzioni  ed il conseguente stato giuridico" (Corte cost. n. 134/1997
cit.).
    L'art. 6  della  legge  delega,  alla lettera c) si e' limitato a
demandare   al   legislatore   delegato   l'emanazione   di   "idonee
disposizioni  in  materia  di  personale" nel quadro dell'esigenza di
assicurare  la  "coerenza"  fra l'attivita' assistenziale e quella di
formazione  e  ricerca,  e  non ha inteso assolutamente consentire lo
stravolgimento  dello  stato  giuridico dei sanitari universitari: ed
invero,   l'oggetto  della  delega  e'  espressamente  e  chiaramente
definito  nella  prima parte del comma 1, laddove la delega stessa e'
intesa  all'emanazione di decreti legislativi specificatamente "volti
a   ridefinire   i   rapporti  tra  servizio  sanitario  nazionale  e
universita'"; ed in tali limiti deve mantenersi l'attivita' normativa
del legislatore delegato.
    Ne'  e' riferibile ai professori e ricercatori universitari - sia
per  la  collocazione  sistematica  della  norma  che per il richiamo
inequivoco  al "solo personale della dirigenza sanitaria" in servizio
al 31 dicembre 1998 - il criterio direttivo di cui all'art. 2 lettera
q)  della  legge  n. 419/1998  cit.,  in  ordine  alla  previsione di
modalita' per pervenire all'esclusivita' del rapporto di lavoro quale
scelta individuale.
    Sembra  pertanto ipotizzabile il contrasto della norma di opzione
(e  delle  norme sottese o connesse, gia' sopra indicate) anche con i
canoni costituzionali ex art. 76 Cost.

    9. - Per  le  considerazioni  che  precedono, va conseguentemente
sollevata  la  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 5
comma   8,  del  decreto  legislativo  21 dicembre  1999  n. 517  per
contrasto  con  gli  articoli 3 e 97 Cost.; dell'art. 5, comma 7, del
decreto  legislativo  n. 517/1999 per contrasto con gli articoli 33 e
76  Cost.;  nonche'  dell'art. 5,  commi  da  1  a  6  e da 8 a 11, e
dell'art. 3  del  decreto legislativo n. 517/1999 cit., in parte qua,
per contrasto con gli articoli 33 e 76 Cost.
    Va  disposta,  pertanto,  la  trasmissione  degli atti alla Corte
costituzionale,  con  conseguente  sospensione  del giudizio ai sensi
dell'art. 23  della legge 11 marzo 1953 n. 87, per la pronuncia sulla
legittimita' costituzionale delle suindicate norme.