LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha  emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 829/00 depositato
il 23 marzo 2000, - avverso s/rif su i.rimb - IRAP, 99 contro Agenzia
entrate ufficio di Vittorio Veneto, - avverso s/rif su i.rimb - Irap,
98 contro Agenzia entrate ufficio di Vittorio Veneto;
    Proposto  da:  Bonamigo  Francesco,  residente  a Vittorio Veneto
(Treviso), in via Manzana, n. 79, difeso da Bonamigo Mario, residente
a  Conegliano  (Treviso)  in  via  Dei Colli, n. 27; Introvigne Mario
residente  a  Tarzo  (Treviso)  in via Colmaggiore di Sotto, n. 1482;
Padovan  Angelo residente a Conegliano (Treviso) in via Mangesa delle
Spezie,  n. 72;  Vergerio  Reghini Pierpaolo residende a San Dona' di
Piave (Venezia), in via Giodo Bortolazzi, n. 1.
    Il  ricorrente impugna il silenzio rifiuto del Centro di servizio
delle   imposte   dirette  di  Venezia  alla  richiesta  di  rimborso
dell'acconto  Irap  versato  per  gli anni 1998 e 1999. Espone che il
presupposto   dell'imposta  e'  l'indice  di  capacita'  contributiva
individuato  nell'esercizio  abituale  di  un'attivita' autonomamente
organizzata  diretta  alla  produzione ed allo scambio di beni ovvero
alla prestazione di servizi (art. 2 d.lgs. 446/1997). Ne consegue che
l'Irap  assoggetta  a  tassazione la capacita' contributiva autonoma,
"reale",  separata  dalla capacita' contributiva "personale", propria
dei  singoli  individui, in qualita' di proprietari, di percettori di
redditi o di consumatori.
    Con  l'introduzione  di tale imposta il legislatore ha equiparato
l'impresa  ed  il  lavoratore  autonomo. Inoltre quest'ultimo viene a
subire  la  stessa posizione dell'impresa sostituendo alcuni prelievi
fiscali  anteriori,  tra  cui l'imposta patrimoniale, dalla quale era
escluso quale percettore di reddito autonomo. In tal modo si viola il
principio  di  uguaglianza  dei  cittadini  davanti  alla  legge e si
equipara', l'esercizio di arti e professioni all'esercizio d'impresa.
    Aggiunge  il  ricorrente che la norma viola anche il principio di
capacita'   contributiva  (art. 53  Costituzione)  poiche'  subordina
l'obbligo  fiscale  ai  fini  Irap  al solo esercizio di un'attivita'
organizzata  per  la  produzione  di  beni  e  servizi  cosicche'  il
contribuente viene tassato non solo in base al suo reddito, ma anche,
al  reddito  di  altri  (lavoratori  dipendenti,  finanziatori etc.).
Eccepisce  ancora  l'eccesso  di  delega ex art. 76 Costituzione e la
violazione del principio di riserva di legge ex art. 23 Costituzione,
poiche'  risulta  difforme  dai criteri fissati dall'art. 3 comma 143
legge  23  dicembre 1996, n. 662, secondo cui il Governo era delegato
ad  emanare  norme  per ridurre il costo del lavoro autonomo e non ad
accrescere il carico impositivo e viola il principio che riserva alla
legge  il  potere  di  impone  qualunque  prestazione  patrimoniale a
salvaguardia  del  contribuente, delegando al Ministero delle finanze
la  fissazione  di  un limite per il versamento dell'acconto Irap per
l'anno  1998  e  cosi' facendo dipendere tale versamento da un d.m. e
non dalla norma.
    Eccepisce,  poi, la violazione del principio di tutela del lavoro
(art. 35 Costituzione) in quanto non esclude dalla base imponibile il
costo  del  lavoro  sia  dipendente  sia  parasubordinato,  favorendo
pesantemente   l'investimento   in   beni   strumentali   a   scapito
dell'investimento nel fattore lavoro.
    Eccepisce,  infine,  la  violazione  del principio di uguaglianza
davanti  alla legge di cui all'art. 3 della Costituzione in quanto la
sostituzione  del  contributo  al  servizio  sanitario nazionale, che
precedentemente  gravava  su  tutti i contribuenti, con il tributo di
nuova   istituzione,   che  colpisce  soltanto  alcune  categorie  di
cittadini,  determina  che  il  costo  di  un  servizio  di cui tutti
usufruiscono  e'  invece sopportato solo dalle categorie incise dalla
nuova imposta.
    L'ufficio  chiede la reiezione. La Commissione tributaria ritiene
non manifestamente infondate le eccezioni di cui infra:
        a) art. 2 d.lgs. 446/1997, nel combinato disposto con Iart. 3
comma  1  lett.  c  stesso  d.lgs.  -  violazione  dell'art. 53 della
Costituzione  in  quanto  l'imposta  viene  a  colpire  una  forma di
capacita'  che  non si trova nelle professioni liberali (a differenza
che nelle attivita' imprenditoriali);
        b)   violazione  da  parte  della  stessa  norma  dell'art. 3
Costituzione  perche'  l'imposizione discrimina il lavoro autonomo da
quello dipendente;
        c)   art. 4   predetto   d.lgs   -   violazione  dell'art. 53
Costituzione  poiche'  il contribuente viene sottoposto a imposizioni
in  base  ad  una  capacita'  economica  astratta  che potrebbe anche
rivelarsi non esistente;
        d)   art. 45,   comma   3   precitato   d.lgs.  -  violazione
dell'art. 23  Costituzione  venendo  l'acconto  Irap  a dipendere, di
fatto, da disposizioni non aventi la qualifica di legge;
        e)  art. 1  comma  2  d.lgs.  ut  supra  -  violazione art. 3
Costituzione  per  la  prevista indetraibilita' deI tributo, sotto il
pretestuoso  assunto  che  si  tratti di imposta reale, aggravando la
iniquita' del tributo;
        f)   d.lgs.   nella   sua   interezza  -  violazione  art. 76
Costituzione  poiche'  la  legge  delega  (art.  3  comma  143  legge
n. 662/1996)  indica  al  legislatore delegato di ridurre il prelievo
fiscale  complessivo  che  grava  sul  lavoratore  autonomo  e non di
accrescere, com'e' avvenuto, il carico per i professionisti;
        g)   Art.   36  d.lgs.  citato  -  violazione  artt. 3  e  53
Costituzione  per il diretto collegamento stabilito fra l'istituzione
dell'Irap  e  l'abolizione  del  contributo  s.s.n.  con  conseguente
trasferimento   del   relativo  carico,  da  tutte  le  categorie  in
precedenza soggette, ad una sola categoria di contribuenti.