LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 829/00 depositato il 23 marzo 2000, - avverso s/rif su i.rimb - IRAP, 99 contro Agenzia entrate ufficio di Vittorio Veneto, - avverso s/rif su i.rimb - Irap, 98 contro Agenzia entrate ufficio di Vittorio Veneto; Proposto da: Bonamigo Francesco, residente a Vittorio Veneto (Treviso), in via Manzana, n. 79, difeso da Bonamigo Mario, residente a Conegliano (Treviso) in via Dei Colli, n. 27; Introvigne Mario residente a Tarzo (Treviso) in via Colmaggiore di Sotto, n. 1482; Padovan Angelo residente a Conegliano (Treviso) in via Mangesa delle Spezie, n. 72; Vergerio Reghini Pierpaolo residende a San Dona' di Piave (Venezia), in via Giodo Bortolazzi, n. 1. Il ricorrente impugna il silenzio rifiuto del Centro di servizio delle imposte dirette di Venezia alla richiesta di rimborso dell'acconto Irap versato per gli anni 1998 e 1999. Espone che il presupposto dell'imposta e' l'indice di capacita' contributiva individuato nell'esercizio abituale di un'attivita' autonomamente organizzata diretta alla produzione ed allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi (art. 2 d.lgs. 446/1997). Ne consegue che l'Irap assoggetta a tassazione la capacita' contributiva autonoma, "reale", separata dalla capacita' contributiva "personale", propria dei singoli individui, in qualita' di proprietari, di percettori di redditi o di consumatori. Con l'introduzione di tale imposta il legislatore ha equiparato l'impresa ed il lavoratore autonomo. Inoltre quest'ultimo viene a subire la stessa posizione dell'impresa sostituendo alcuni prelievi fiscali anteriori, tra cui l'imposta patrimoniale, dalla quale era escluso quale percettore di reddito autonomo. In tal modo si viola il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e si equipara', l'esercizio di arti e professioni all'esercizio d'impresa. Aggiunge il ricorrente che la norma viola anche il principio di capacita' contributiva (art. 53 Costituzione) poiche' subordina l'obbligo fiscale ai fini Irap al solo esercizio di un'attivita' organizzata per la produzione di beni e servizi cosicche' il contribuente viene tassato non solo in base al suo reddito, ma anche, al reddito di altri (lavoratori dipendenti, finanziatori etc.). Eccepisce ancora l'eccesso di delega ex art. 76 Costituzione e la violazione del principio di riserva di legge ex art. 23 Costituzione, poiche' risulta difforme dai criteri fissati dall'art. 3 comma 143 legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo cui il Governo era delegato ad emanare norme per ridurre il costo del lavoro autonomo e non ad accrescere il carico impositivo e viola il principio che riserva alla legge il potere di impone qualunque prestazione patrimoniale a salvaguardia del contribuente, delegando al Ministero delle finanze la fissazione di un limite per il versamento dell'acconto Irap per l'anno 1998 e cosi' facendo dipendere tale versamento da un d.m. e non dalla norma. Eccepisce, poi, la violazione del principio di tutela del lavoro (art. 35 Costituzione) in quanto non esclude dalla base imponibile il costo del lavoro sia dipendente sia parasubordinato, favorendo pesantemente l'investimento in beni strumentali a scapito dell'investimento nel fattore lavoro. Eccepisce, infine, la violazione del principio di uguaglianza davanti alla legge di cui all'art. 3 della Costituzione in quanto la sostituzione del contributo al servizio sanitario nazionale, che precedentemente gravava su tutti i contribuenti, con il tributo di nuova istituzione, che colpisce soltanto alcune categorie di cittadini, determina che il costo di un servizio di cui tutti usufruiscono e' invece sopportato solo dalle categorie incise dalla nuova imposta. L'ufficio chiede la reiezione. La Commissione tributaria ritiene non manifestamente infondate le eccezioni di cui infra: a) art. 2 d.lgs. 446/1997, nel combinato disposto con Iart. 3 comma 1 lett. c stesso d.lgs. - violazione dell'art. 53 della Costituzione in quanto l'imposta viene a colpire una forma di capacita' che non si trova nelle professioni liberali (a differenza che nelle attivita' imprenditoriali); b) violazione da parte della stessa norma dell'art. 3 Costituzione perche' l'imposizione discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente; c) art. 4 predetto d.lgs - violazione dell'art. 53 Costituzione poiche' il contribuente viene sottoposto a imposizioni in base ad una capacita' economica astratta che potrebbe anche rivelarsi non esistente; d) art. 45, comma 3 precitato d.lgs. - violazione dell'art. 23 Costituzione venendo l'acconto Irap a dipendere, di fatto, da disposizioni non aventi la qualifica di legge; e) art. 1 comma 2 d.lgs. ut supra - violazione art. 3 Costituzione per la prevista indetraibilita' deI tributo, sotto il pretestuoso assunto che si tratti di imposta reale, aggravando la iniquita' del tributo; f) d.lgs. nella sua interezza - violazione art. 76 Costituzione poiche' la legge delega (art. 3 comma 143 legge n. 662/1996) indica al legislatore delegato di ridurre il prelievo fiscale complessivo che grava sul lavoratore autonomo e non di accrescere, com'e' avvenuto, il carico per i professionisti; g) Art. 36 d.lgs. citato - violazione artt. 3 e 53 Costituzione per il diretto collegamento stabilito fra l'istituzione dell'Irap e l'abolizione del contributo s.s.n. con conseguente trasferimento del relativo carico, da tutte le categorie in precedenza soggette, ad una sola categoria di contribuenti.