IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso n. 90/2000,
proposto da Luisa Bagarotto rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni
Battista  Verbari  e  presso  lo stesso elettivamente domiciliata, in
Trieste, p.zza Tommaseo n. 4;
    Contro Universita' degli studi di Trieste, in persona del rettore
pro-tempore,  rappresentato  e difeso dall'avvocatura dello Stato, ed
elettivamente  domiciliato  in  Trieste,  via  Carpison  n. 18  e nei
confronti dell'osservatorio astronomico di Padova; di Caterina Gozzi,
non  costituiti  in  giudizio;  per  l'annullamento del provvedimento
rettorale  19 gennaio  2000,  n. 1284 nella parte in cui subordina il
conferimento  di  un assegno di ricerca presso l'universita' intimata
alle  dimissioni  da  posto  di dipendente di ruolo dell'Osservatorio
astronomico di Padova;
    Visto il ricorso, con i relativi allegati;
    Visto l'atto di Costituzione in giudizio dell'universita';
    Viste le memorie prodotte dalle parti;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Uditi,  nella  pubblica  udienza del 12 maggio 2000 i procuratori
delle parti;
    udito poi il relatore, pres. Riccardo Savoia;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

                           Fatto e diritto

    Visto  il ricorso, con cui la dott.ssa Luisa Bagarotto, impiegata
di  ruolo  con  qualifica  di  funzionario amministrativo, inquadrata
all'VIII  livello  presso  l'osservatorio  astronomico  di Padova con
decorrenza  3 febbraio  1999,  ed attualmente in posizione di congedo
straordinario  per  dottorato  di  ricerca  in diritto amministrativo
presso  l'universita' di Trieste, risultata vincitrice della pubblica
selezione,  per  titoli e colloquio, indetta dalla stessa universita'
con   decreto  rettorale  n. 228  in  data  27 luglio  1999,  per  il
conferimento  presso la facolta' di giurisprudenza, di un assegno per
la  collaborazione ad attivita' di ricerca per il settore scientifico
disciplinare  N02X  diritto privato comparato ed avente ad oggetto il
tema  "La tutela della famiglia e il regolamento delle successioni in
Europa"  ha  impugnato  il provvedimento prot. n. 20000001284 reso in
data  19 gennaio 2000, con cui l'Universita' di Trieste disponeva che
il   conferimento   dell'anzidetto  assegno  fosse  subordinato  alle
dimissioni della dott.ssa Bagarotto stessa dal sopra menzionato posto
di ruolo presso l'osservatorio astronomico di Padova, in applicazione
dell'art. 51,   comma   6,  della  legge  27 dicembre  1997,  n. 449,
finanziaria 1997) che, attribuendo alle universita', agli osservatori
e  alle  istituzioni  di  ricerca  di  cui all'art. 8 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 593/1993,  all'ENEA  e  all'ASI, la
facolta'   di   conferire,   previo   espletamento  di  procedure  di
valutazione  comparativa,  assegni per la collaborazione ad attivita'
di  ricerca  a  dottori  di  ricerca o laureati in possesso di idoneo
curriculum  scientifico  professionale  con  attribuzione di borsa di
studio  di  durata  quadriennale,  stabilisce che di tali assegni non
possono  essere  titolari  i  pubblici dipendenti di ruolo presso gli
enti che possono conferirli;
    Visto  l'assunto  della ricorrente, secondo cui l'interpretazione
adottata  dall'amministrazione  comporta  per i dipendenti di un ente
che  ha  facolta' di attribuire assegni di ricerca, se beneficiari di
uno  di  tali  assegni  presso  un  ente diverso, l'impossibilita' di
fruizione  dell'aspettativa  ai  sensi del sesto periodo del comma in
oggetto, obbligandoli all'opzione fra assegno e posto di lavoro;
    Visto   l'articolo   di   legge  che  testualmente  dispone:  "Le
universita',  gli  osservatori  astronomici, astrofisici e vesuviano,
gli  enti  pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del
decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993,
n. 593,  e  successive  modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI,
nell'ambito   delle  disponibilita'  di  bilancio,  assicurando,  con
proprie  disposizioni,  idonee procedure di valutazione comparativa e
la   pubblicita'   degli  atti,  possono  conferire  assegni  per  la
collaborazione ad attivita' di ricerca.
    Possono  essere  titolari  degli  assegni  dottori  di  ricerca o
laureati  in  possesso di curriculum scientifico professionale idoneo
per  lo  svolgimento  di  attivita'  di  ricerca,  con esclusione del
personale  di  ruolo  presso  i  soggetti di cui al primo periodo del
presente comma. Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni
e  possono  essere  rinnovati  nel limite massimo di otto anni con lo
stesso  soggetto,  ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito
della borsa per il dottorato di ricerca.
    Non  e'  annesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo
conferite,   tranne   quelle  concesse  da  istituzioni  nazionali  o
straniere  utili  ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita'
di ricerca dei titolari di assegni.
    Il  titolare  di  assegni  puo' frequentare corsi di dottorato di
ricerca   anche   in  deroga  al  numero  determinato,  per  ciascuna
universita',  ai  sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica  11 luglio  1980,  n. 382,  fermo  restando il superamento
delle  prove  di ammissione. Le universita' possono fissare il numero
massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in soprannumero
i corsi di dottorato.
    Il  titolare  in  servizio  presso amministrazioni pubbliche puo'
essere collocato in aspettativa senza assegni.
    I  soggetti  di  cui  al.  primo  periodo del presente comma sono
altresi' autorizzati a stipulare, per specifiche prestazioni previste
da  programmi  di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli
2222  e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di
lavoro   subordinato  presso  amministrazioni  dello  Stato  ed  enti
pubblici e privati";
    rilevato  che  non  appare  fondato  il  primo motivo di ricorso,
postulante   la   violazione   dell'art. 51,   comma  61,  37,  legge
27 dicembre  1997,  n. 449,  applicandosi  la norma al solo personale
dipendente  dall'amministrazione che conferisce l'incarico, atteso il
chiaro  tenore letterale che non consente alcuna distinzione tra enti
assegnatari,  ne'  tra  personale dipendente, essendo la disposizione
rivolta a tutti indistintamente gli enti di ricerca;
    considerato  non  fondato  neppure  il  secondo  rilievo, volto a
ribadire  il concetto della limitazione dell'incompatibilita' ai soli
dipendenti  dell'ente conferente attraverso la censura di illogicita'
e  disparita'  di  trattamento,  posto  che,  come  detto,  la chiara
disposizione non differenzia fra dipendenti da enti di ricerca;
    considerata  non  pertinente  la  terza  censura,  postulante  la
assimilazione  fra  assegno  e borsa di studio, posto che e' la norma
stessa  a  vietare  il cumulo con "borse di studio a qualsiasi titolo
conferite";
    ritenuto  pertanto  infondato il ricorso, quanto ai profili sopra
esposti,  in  relazione  alla  richiamata  disposizione, considerata,
allora,  rilevante  la  subordinata  questione  di  costituzionalita'
proposta  in  ordine  alla  legittimita'  dell'art. 51, comma 6 della
legge  27 dicembre 1997, n. 449; ritenuto, infatti, che la menzionata
disposizione,  laddove  espressamente  prevede  che  non possa essere
titolare  degli assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca
il  personale  di  ruolo  di  tali  enti,  confligga con il principio
formale di uguaglianza recato dall'art. 3 della Costituzione, poiche'
o  la  ratio  della disposizione e' quella di evitare l'identita' fra
beneficiario  dell'assegno  e  dipendente  di  un  qualsiasi  ente di
ricerca,  ma allora la norma andrebbe riferita solo al dipendente del
medesimo  ente  conferente  l'incarico  e sarebbe illegittima per non
operare  alcuna  distinzione,  ovvero la ratio consiste nell'impedire
che  dipendenti  impegnati  nell'attivita'  di  ricerca  fruiscano di
questi   assegni   "straordinari",   ma   allora   la  norma  sarebbe
incostituzionale,  non  distinguendo  tra  dipendenti  degli  enti di
ricerca  svolgenti  in  concreto  attivita'  di  ricerca e dipendenti
appartenenti al personale amministrativo;
    ritenuto,  quindi,  che  argomentando  in  linea  con la norma si
avrebbe  un diverso trattamento per i dipendenti addetti alla ricerca
e  quelli  amministrativi,  ovvero tra dipendenti bensi' addetti alla
ricerca  ma  di  ente  diverso  da  quello  conferente,  parendo  poi
irrazionale  l'obbligo  di  richiedere  le  dimissioni  del personale
impegnato  in  attivita'  di  ricerca  per  ottenere  assegni  per lo
svolgimento di attivita' sempre di ricerca;
    considerato,  conclusivamente, per tutte le considerazioni finora
svolte,  atteso  che la dedotta questione di costituzionalita' appare
rilevante   per  la  decisione  del  ricorso,  e  non  manifestamente
infondata, che si rende necessario sospendere il presente giudizio di
merito,  in  attesa  che  la  Corte  costituzionale si pronunci sulla
eccezione  di  incostituzionalita' dell'art. 51, comma 6, della legge
27 dicembre   1997,   n. 449   per   violazione  dell'  art. 3  della
Costituzione,   nella  parte  in  cui  non  distingue  tra  personale
dipendente  di  ente  di  ricerca anche non conferente assegno per la
collaborazione  ad  attivita'  di  ricerca e tra personale dipendente
svolgente  attivita'  di  ricerca  e personale impegnato in attivita'
amministrativa;