IL GIUDICE DI PACE Valutate le eccezioni di illegittimita' costituzionale del disposto normativo ex artt. 13 e 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sollevate all'udienza odierna di convalida dal difensore dello straniero; Ritenuta anzitutto palesemente irrilevante nel presente procedimento ogni questione relativa alla supposta violazione della riserva di giurisdizione di cui all'art. 13, commi II e III, della Costituzione per effetto della mancata previsione di alcun controllo, preventivo o successivo, da parte del giudice in merito ai provvedimenti di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica emessi dal prefetto ex art. 13, comma IV, lett. b), ovvero ex art. 13, commi V e VI, del d.lgs. citato n. 286/1998, oppure dal questore ex art. 13, comma IV, lett. a), del d.lgs. cit. Rilevato infatti che il controllo giudiziario ex art. 14, comma IV, del d.lgs. cit. n. 286/1998, in quanto limitato alla mera verifica dei presupposti di cui agli articoli 13 e 14 del citato testo normativo ai soli fini della convalida del provvedimento del questore ex art. 14, comma I, d.lgs. medesimo, di trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza temporanea ed assistenza piu' vicino, non implica comunque sindacato alcuno sulla legittimita' del provvedimento presupposto con il quale si e' in ipotesi disposta l'esecuzione coattiva dell'espulsione, sicche' ogni questione relativa alla legittimita' della richiamata normativa, che il giudice della convalida ex art. 14, comma IV, del d.lgs. cit. non e' chiamato ad applicare, esula, dunque, dai limiti oggettivi del procedimento in esame e potra' piuttosto essere utilmente sollevata dinanzi al giudice adito ex art. 13, comma VIII, d.lgs. cit. in sede di impugnativa del provvedimento di espulsione; Ritenuta per contro rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale pure sollevata dalla difesa in merito al ravvisato contrasto del dettato normativo ex art. 14, commi IV e V, del d.lgs. cit. con il disposto di cui all'art. 13 Cost., nella parte in cui prevede che, per effetto della convalida del provvedimento emesso dal questore per il trattenimento dello straniero destinato ad espulsione presso il centro di permanenza temporanea ed assistenza piu' vicino, detto trattenimento possa protrarsi quindi per un periodo di complessivi venti giorni - salva ulteriore proroga di giorni dieci disposta con provvedimento dell'A.G. -, senza che il giudice della convalida possa in alcun modo sindacare la congruita' di tale durata in relazione ai motivi che hanno reso impossibile l'immediata esecuzione dell'espulsione; Rilevato infatti che, seppure "il diritto internazionale consuetudinario nessun limite prevede circa l'ammissione e l'espulsione dello straniero, operando in questa materia il principio della sovranita' nazionale, la quale comporta la liberta' dello Stato di stabilire la propria politica nel campo dell'immigrazione, permanente o temporanea, e di ordinare allo straniero di abbandonare il proprio territorio", sicche' "occorre, quindi, fare riferimento all'ordinamento interno, nel quale gli stranieri godono di una tutela meno intensa di quella riconosciuta al cittadino e non hanno un diritto acquisito d'ingresso e di soggiorno nello Stato, con la conseguenza che le relative liberta' possono essere limitate a tutela di particolari interessi pubblici" (Cass. sez. Un. 12 aprile 1994; n. 3394; v. inoltre: Corte cost. ord. 10 dicembre 1987, n. 503 ), nondimeno la "liberta' personale di cui all'articolo 13 Cost. (...) costituisce un diritto inviolabile riconosciuto anche allo straniero" (v. ancora Cass. Sez. Un. n. 3394/1994 cit. ed inoltre Cass., sez. III civile, 10 febbraio 1993, n. 1681); Ritenuto peraltro, in considerazione delle specifiche modalita' normativamente previste per l'attuazione del cd. trattenimento presso i suddetti centri di permanenza ed assistenza per stranieri gia' soggetti a provvedimenti di espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera, che tale misura, solo eventuale ed ulteriore rispetto a quella di espulsione, che in effetti incide sulla sola liberta' di circolazione del soggetto, valga in effetti a limitare e comprimere significativamente la liberta' personale della persona trattenuta, alla quale e' fatto divieto assoluto di allontanarsi dal centro, se non previa autorizzazione del giudice e comunque accompagnata secondo modalita' disposte dal questore anche in caso di "imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente residente in Italia o per altri gravi motivi di carattere eccezionale" ovvero, anche senza specifica autorizzazione dell'A.G., "per essere ricoverato in luogo di cura" o "per recarsi nell'ufficio giudiziario per essere sentito dal giudice che procede ovvero presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare per espletare le procedure necessarie al rilascio dei documenti occorrenti per il reimpatrio", salva la competenza del questore per l'adozione di provvedimenti e misure occorrenti per la sicurezza e l'ordine pubblico nel centro, comprese quelle per l'identificazione delle persone e i sicurezza all'ingresso nel centro, nonche' quelle per impedire l'indebito allontanamento delle persone trattenute e per ripristinare la misura nel caso che questa venga violata" (art. 21 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione ex art. 1, comma VI, del d.lgs. n. 286/1998); Ritenuto percio' che l'attuazione della misura del cd. trattenimento dello straniero ex art. 14 del d.lgs. n. 286/1998 cit. possa legittimamente disporsi solo nel pieno ed incondizionato rispetto del dettato di cui all'art. 13 Cost., secondo cui "non e' ammessa forma alcuna di (...) restrizione della liberta' personale, se non per atto motivato dell'autorita' giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge"; Ritenuto per contro che il mero provvedimento di convalida del trattenimento di cui all'art. 14, commi IV e V, del d.lgs. n. 286/1998 non valga di per se' a legittimare non gia' la limitazione della liberta' personale provvisoriamente imposta allo straniero in forza del provvedimento del questore nel limitatissimo lasso temporale previsto normativamente per l'attuazione del sindacato pure successivo dell'A.G. (96 ore dall'applicazione del provvedimento), quanto piuttosto la protrazione della misura stessa per il tempo predefinito dal legislatore in giorni venti, salvo ulteriore proroga, laddove resta in effetti preclusa al giudice della convalida ogni verifica sulla congruita' della durata del trattenimento in relazione ai presupposti che ne hanno resa necessaria l'applicazione; Rilevato peraltro, in relazione ad un profilo specifico della disciplina in esame pur non contestato dalla difesa dello straniero, che, ove configurato quale provvedimento restrittivo della liberta' personale e percio' soggetto al dettato normativo ex art. 13 Cost., il trattenimento provvisorio del soggetto espulso non possa percio' legittimamente disporsi da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza che per "atto motivato dell'autorita' giudiziaria" (art. 13, comma II, Cost.) se non "in casi eccezionali di necessita' ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge" e salva successiva convalida da parte dell'A.G. entro un termine massimo di 96 ore dall'applicazione, laddove invece e' consentito al questore ex art. 14, comma I, d.lgs. n. 286/1998 di adottare tale misura "quando non e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento perche' occorre procedere al "soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identita' o nazionalita' ovvero all'acquisizione dei documenti per il viaggio , ovvero" finanche per la mera "indisponibilita' di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo", evento quest'ultimo solo accidentale, non addebitabile a responsabilita' dello straniero e che sarebbe comunque ovviabile con l'attivazione di congrui interventi organizzativi, tale da non giustificare percio' in alcun modo il sacrificio, pure temporaneo, della liberta' personale del soggetto coinvolto ben oltre i rigorosi limiti consentiti dal dettato costituzionale;