LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha  emesso  la seguente ordinanza sul ricorso n. 59/01 depositato
il  29  gennaio  2001  avverso Cart. pagamento n. 08520000026048692 -
IRPEF, 1993;
    Contro  Agenzia Entrate ufficio di Piacenza proposto da: Cacciola
Francesco  residente  a  Piacenza  in via Ferdinando di Borbone n. 60
difeso  da:  Vola  avv.  Angelo residente a Piacenza in via S. Marco,
n 14.

                      Svolgimento del processo

    Con  ricorso  depositato  il  29  gennaio 2001 Cacciola Francesco
impugnava  la  cartella  di  pagamento di cui sopra concernente IRPEF
anno 1993.
    L'Agenzia  delle  Entrate  depositava  in  data  28 febbraio 2001
controdeduzioni  facendo  presente  che  la cartella di pagamento era
stata emessa a seguito di errore materiale e che l'ufficio aveva gia'
provveduto   allo   sgravio   della  stessa  e  chiedendo,  ai  sensi
dell'art. 46  del  d.lgs.  n. 546/1992, l'estinzione del giudizio con
compensazione delle spese.
    All'udienza  del  1  marzo  2001  veniva  concessa la sospensione
dell'esecutivita' dell'atto impugnato.
    All'udienza pubblica del 7 giugno 2001 la causa veniva discussa e
la Commissione si riservava la decisione.

                       Motivi della decisione

    Si  premette  che  alla  fattispecie in esame devesi applicare il
disposto  dell'art. 46  del  d.lgs.  n. 546/1992 secondo il quale "il
giudizio  tributario  si  estingue,  in tutto o in parte, nei casi di
definizione  delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni
altro  caso  di  cessazione della materia del contendere" (comma 1) e
"le  spese  del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico
della  parte  che  le  ha  anticipate,  salvo diverse disposizioni di
legge" (comma 3).
    Orbene, questa Commissione ritiene d'ufficio che il contenuto del
comma  3  dell'art. 46  d.lgs.  n. 546/1992  presti il fianco a gravi
dubbi di legittimita' e precisamente:
    1. - Violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.
    Il comma 3 dell'art. 46 del sopracitato decreto legislativo viola
i  principi  fondamentali  di  uguaglianza e di difesa, sanciti dagli
artt. 3  e  24 della Costituzione, laddove prevede, senza distinzione
alcuna,  che  "le  spese  del  giudizio  estinto  a norma del comma 1
restano  a  carico  della  parte  che le ha anticipate, salvo diverse
disposizioni di legge".
    Questa Commissione rileva che tale disposto e' lesivo dei diritti
dei  soggetti  che, come nel caso che si discute (autotutela da parte
dell'amministrazione    pubblica),   vedono   riconosciute,   sebbene
extra-giudizialmente,  le  proprie  ragioni:  infatti, con lo sgravio
effettuato  da  parte dell'Ufficio finanziario, si deve presumere che
la   richiesta   del   ricorrente  fosse  fondata  al  momento  della
proposizione  della  controversia  e,  pertanto,  tale  soggetto deve
essere considerato parte vittoriosa nel procedimento.
    In   tali   casi,   onde  evitare  ingiustificate  disparita'  di
trattamento  normativo  e  lesioni  del  diritto  di difesa, la parte
soccombente,  per  propria ammissione, dovrebbe vedersi condannata al
rimborso  delle  spese  a favore dell'altra parte (cosi' come avviene
nel processo civile ai sensi dagli artt. 91 e segg. C.P.C.).
    2. - Violazione degli artt. 75 e 76 della Costituzione.
    Il Governo, emanando il decreto legislativo de quo, non ha tenuto
conto  degli  espressi  ed  inequivoci "principi e criteri direttivi"
contenuti  nell'art. 30 della legge delega 30 dicembre 1991 n. 413 e,
anzi, nel legiferare e' andato ben oltre i poteri a lui delegati.
    In  particolare, nel predetto articolo si legge testualmente: "il
Governo  della  Repubblica  e' delegato ad emanare, entro dodici mesi
dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, uno a piu'
decreti  legislativi  recanti  disposizioni  per  la  revisione della
disciplina   e   l'organizzazione  del  contenzioso  tributario,  con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: ... [omissis]
...  g)  adeguamento delle norme del processo tributario a quelle deI
processo  civile;  in  particolare  dovra'  essere altresi' stabilito
quanto segue: 1) ... [omissis] ...".
    Orbene,  nulla  si legge nel predetto articolo, in particolare al
punto g) e relativa sottonumerazione, del potere demandato al Governo
per  la determinazione delle norme relative all'onere delle spese del
giudizio  mentre e' sancito categoricamente l'adeguamento delle norme
processuali tributarie a quelle civili.
    Questa  Commissione  ritiene, pertanto, ulteriormente illegittimo
il comma 3 dell'art. 46 d.lgs. n. 546/1992 ove dispone in materia non
demandata  al  potere  legislativo  del Governo ed in contrasto con i
criteri  direttivi  della  citata  legge delega: infatti, in ossequio
agli   stessi,   il   d.lgs.   n. 546/1992  avrebbe  dovuto  recepire
integralmente e senza eccezione alcuna il principio della soccombenza
previsto dagli artt. 91 e segg. C.P.C.