LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 59/01 depositato il 29 gennaio 2001 avverso Cart. pagamento n. 08520000026048692 - IRPEF, 1993; Contro Agenzia Entrate ufficio di Piacenza proposto da: Cacciola Francesco residente a Piacenza in via Ferdinando di Borbone n. 60 difeso da: Vola avv. Angelo residente a Piacenza in via S. Marco, n 14. Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 29 gennaio 2001 Cacciola Francesco impugnava la cartella di pagamento di cui sopra concernente IRPEF anno 1993. L'Agenzia delle Entrate depositava in data 28 febbraio 2001 controdeduzioni facendo presente che la cartella di pagamento era stata emessa a seguito di errore materiale e che l'ufficio aveva gia' provveduto allo sgravio della stessa e chiedendo, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992, l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese. All'udienza del 1 marzo 2001 veniva concessa la sospensione dell'esecutivita' dell'atto impugnato. All'udienza pubblica del 7 giugno 2001 la causa veniva discussa e la Commissione si riservava la decisione. Motivi della decisione Si premette che alla fattispecie in esame devesi applicare il disposto dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992 secondo il quale "il giudizio tributario si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere" (comma 1) e "le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge" (comma 3). Orbene, questa Commissione ritiene d'ufficio che il contenuto del comma 3 dell'art. 46 d.lgs. n. 546/1992 presti il fianco a gravi dubbi di legittimita' e precisamente: 1. - Violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione. Il comma 3 dell'art. 46 del sopracitato decreto legislativo viola i principi fondamentali di uguaglianza e di difesa, sanciti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione, laddove prevede, senza distinzione alcuna, che "le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge". Questa Commissione rileva che tale disposto e' lesivo dei diritti dei soggetti che, come nel caso che si discute (autotutela da parte dell'amministrazione pubblica), vedono riconosciute, sebbene extra-giudizialmente, le proprie ragioni: infatti, con lo sgravio effettuato da parte dell'Ufficio finanziario, si deve presumere che la richiesta del ricorrente fosse fondata al momento della proposizione della controversia e, pertanto, tale soggetto deve essere considerato parte vittoriosa nel procedimento. In tali casi, onde evitare ingiustificate disparita' di trattamento normativo e lesioni del diritto di difesa, la parte soccombente, per propria ammissione, dovrebbe vedersi condannata al rimborso delle spese a favore dell'altra parte (cosi' come avviene nel processo civile ai sensi dagli artt. 91 e segg. C.P.C.). 2. - Violazione degli artt. 75 e 76 della Costituzione. Il Governo, emanando il decreto legislativo de quo, non ha tenuto conto degli espressi ed inequivoci "principi e criteri direttivi" contenuti nell'art. 30 della legge delega 30 dicembre 1991 n. 413 e, anzi, nel legiferare e' andato ben oltre i poteri a lui delegati. In particolare, nel predetto articolo si legge testualmente: "il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno a piu' decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: ... [omissis] ... g) adeguamento delle norme del processo tributario a quelle deI processo civile; in particolare dovra' essere altresi' stabilito quanto segue: 1) ... [omissis] ...". Orbene, nulla si legge nel predetto articolo, in particolare al punto g) e relativa sottonumerazione, del potere demandato al Governo per la determinazione delle norme relative all'onere delle spese del giudizio mentre e' sancito categoricamente l'adeguamento delle norme processuali tributarie a quelle civili. Questa Commissione ritiene, pertanto, ulteriormente illegittimo il comma 3 dell'art. 46 d.lgs. n. 546/1992 ove dispone in materia non demandata al potere legislativo del Governo ed in contrasto con i criteri direttivi della citata legge delega: infatti, in ossequio agli stessi, il d.lgs. n. 546/1992 avrebbe dovuto recepire integralmente e senza eccezione alcuna il principio della soccombenza previsto dagli artt. 91 e segg. C.P.C.