LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 534/1999 depositato il 2 settembre 1999 - avverso S/RIF su I rimb - IRAP contro D.R.E. Molise (sez. Isernia) proposto da: Carlomagno Massimo residente a Agnone (IS) in via P.L. Gamberale n. 2/a. Su ricorso avverso il silenzio-rifiuto del Centro di Servizio di Pescara in relazione alla istanza di rimborso di L. 676.000 relative all'I.R.A.P. versate a titolo di acconto per l'anno 1998 in L. 338.000 in data 13 luglio 1998 ed in L. 338.000 in data 17 novembre 1998. F a t t o Carlomagno Massimo in data 11 agosto 1999 ha proposto ricorso, acquisito al n. 594/1999, avverso il silenzio-rifiuto del Centro di Servizio di Pescara in ordine alla richiesta di rimborso di L. 676.000 versata a titolo di acconto IRAP per l'anno 1998, sostenendo la illegittimita' del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, istitutivo dell'IRAP, perche' in contrasto con i principi di cui agli artt. 3-53-76 e 23 della Corte costituzionale. Con deduzioni del 4 ottobre 1999 ha resistito la Direzione regionale delle Entrate per il Molise, sezione distaccata di lsernia, sostenendo la piena legittimita' dell'operato del Centro di Servizio di Pescara, posto che, tra l'altro, il legislatore non ha inserito un dettagliato allegato al provvedimento legislativo ma ne ha adottato solo le linee di guida, rammentando che il principio di riserva di legge, in materia di prestazione di imposte, va inteso in senso relativo, come obbligo per il legislatore di determinare preventivamente e sufficientemente criteri direttivi di base e linee generali di disciplina dell'attivita' amministrativa, ex costante giurisprudenza costituzionale con riferimento alle sentenze n. 157/1996 e n. 111/1997. D i r i t t o Con la istituzione dell'IRAP, che ha inteso sostituire alcuni prelievi anteriori, tra cui l'imposta patrimoniale dalla quale erano esclusi i soggetti percettori dei redditi di lavoro autonomo, l'imposta locale sui redditi, alla quale erano soggetti anche i proventi di lavoro autonomo, sottratti successivamente a detto tributo per effetto della pronuncia della Corte costituzionale, il legislatore ha posto in essere una totale equiparazione tra impresa e lavoro autonomo, con l'aggravare la condizione fiscale dei lavoratori autonomi, portando la imposta alla stessa aliquota prevista per le imprese, gia' assoggettate all'ILOR ed alla imposta patrimoniale, con evidente spostamento del carico tributario in danno dei lavoratori autonomi, con la conseguente discriminazione qualitativa e quantitativa a danno del fattore lavoro, posto, tra l'altro, che non consente la deducibilita' (art. 11 primo comma lettera c) del decreto legislativo n. 446/1997 dalla base imponibile del tributo del costo dei lavoratori subordinati e para-subordinati: discriminazione in contrasto con i valori costituzionali, che assegnano al lavoro un ruolo di preminenza e come tale di massima tutela, ne' dal reddito soggetto all'IRPEF del professionista lavoratore autonomo, pur aver l'IRAP come presupposto impositivo l'esercizio di una attivita' organizzata per la produzione di beni e servizi art. 3 comma 144 lettera b) della legge n. 662/1996). Un profilo di incostituzionalita' della legge istitutiva dell'IRAP n. 662/1996 per il lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professione in violazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione e' dato della equiparazione dello esercizio di arte e professioni all'esercizio di impresa posto che tali attivita' sono diverse e distinte nella loro essenza e nelle discipline di ogni tributo: invero i redditi da lavoro autonomo hanno la fonte nel lavoro ancorche' intellettuale e non nella organizzazione di capitale e lavoro, come sono quelle di impresa, nella quale e' insito un profilo di rischio economico, non rinvenibile, quanto meno con la stessa intensita', nell'attivita' professionale. E tale diversita' e' stata espressamente riconosciuta dalla Corte costituzionale, allorquando ha sancito la illegittimita' dell'ILOR sui redditi di lavoro autonomo, senza sottacere che dall'art. 2238 c.c. si evince con certezza che il libero professionista non e' affatto imprenditore ma esecutore d'opera ex art 2232 c.c., il cui compenso ex art. 2233 c.c., se non e' convenuto dalle parti e non puo' essere determinato secondo le tariffe e gli usi, e' emandata al giudice (Cass. n. 42 del 23 febbraio 1980). Altro profilo di illegittimita' costituzionale dell'IRAP deriverebbe dall'aver assunto quale indice di capacita' contributiva il semplice esercizio di una attivita' autonomamente organizzata diretta alla produzione ed allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, posto che per i professionisti in particolare la struttura organizzativa non costituisce un elemento rilevante e qualificante rispetto all'attivita' personale di tal che non appare che "il valore netto della produzione (art. 8 d.lgs. n. 446/1997) possa costituire un indice idoneo ad esprimere la capacita' contributiva collegata all'esercizio dell'attivita' professionale, il che comporta la violazione del principio di uguaglianza tributaria. D'altra parte il principio della capacita' contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione comporta che ciascuno deve concorrere alla spesa pubblica in relazione alla sua potenzialita' economica e non a quella degli altri per cui il prelievo tributario e' commisurato al valore aggiunto prodotto dal soggetto passivo e non dalla ricchezza tratta dalla attivita' produttiva esplicata, e cioe' quella attivita' prettamente professionale. Inoltre il carico tributario derivante dall'IRAP e' notevolmente aumentato per i professionisti con la sostituzione di tale imposta a gettito programmato con quelle a gettito significativo, quale l'ILOR e l'imposta sul patrimonio netto dell'impresa, non gravante sui lavoratori autonomi, per cui, per realizzare la presunta uguaglianza del gettito tributario, e' stato necessario aumentare e non diminuire la pressione tributaria dei professionisti, senza sottacere la illegittimita' della sostituzione di tasse ed imposte previamente deducibili (contributo del servizio sanitario nazionale, tassa sulla partita I.V.A., I.C.I.) con un tributo del tutto indeducibile delle imposte sui redditi, per cui si sarebbe dovuto operare quantomeno una differenzazione di aliquote. Ne' sembra infondata la eccezione di incostituzionalita' dell'IRAP per violazione del principio dell'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, ex art. 3 della Carta costituzionale, posto che la sostituzione del contributo del servizio sanitario nazionale, in precedenza gravante su tutti i contribuenti, con il tributo di nuova istituzione, che colpisce solo alcune categorie, deve essere sopportato solo dalle categorie colpite dalla nuova imposta IRAP. Infatti l'istituzione di tale nuova imposta, che ha sostituito diverse altre imposte, quale l'ILOR e la patrimoniale, che non gravavano sul reddito di lavoro autonomo, comporta un rilevante spostamento da soggetti, sui quali esse gravavano (tipicamente sulle imprese minori) a quelli che non vi erano assoggettati, quali i professionisti e le imprese minori esenti da ILOR. Infine non appare infondata l'ultima eccezione di incostituzionalita' dell'IRAP per violazione al principio di riserva di legge sancito dall'art. 23 della Costituzione, posto che l'ammontare dell'acconto dell'IRAP da versare, determinato dalla misura di salvaguardia, ex art. 45 terzo comma del decreto legislativo n. 446, viene in concreto a dipendere dal limite di incremento in valore assoluto, risultante dalla tabella A allegata al decreto del Ministero delle finanze del 5 maggio 1998, limite che e' stato stabilito non gia' dalla legge, come previsto dall'art. 23 della Costituzione, ma da un atto amministrativo (decreto del Ministero delle finanze, assolutamente illegittimo). Alla luce di quanto dedotto, le osservate eccezioni, rilevanti ai fini della decisione di merito, appaiono non manifestamente infondate.